Servizi sociali – Comune di Birori https://www.comune.birori.nu.it Un nuovo sito targato WordPress Thu, 15 Nov 2018 08:02:17 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 Bonus mamma – Premio alla nascita https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/bonus-mamma-premio-alla-nascita/ Thu, 24 May 2018 13:09:33 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=316 INFORMAZIONI

Si tratta di un “premio alla nascita” di 800 euro, corrisposto direttamente dall’INPS per ogni figlio nato, adottato o affidato dal 1° gennaio 2017.

CHI PUÒ FARE DOMANDA

La domanda può essere presentata da persone residenti in Italia e aventi cittadinanza:

  • italiana;
  • straniera comunitaria;
  • straniera non comunitaria, se in possesso dello status di rifugiato politico;
  • straniera non comunitaria, se regolarmente presente in Italia.

In fase di presentazione della domanda è necessario specificare l’evento per il quale si richiede il beneficio e precisamente:

  • compimento del 7° mese di gravidanza (inizio dell’8° mese di gravidanza), anche qualora la gravidanza non sia stata portata a termine per un’interruzione della stessa;
  • nascita (anche se antecedente all’inizio dell’8° mese di gravidanza);
  • adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;
  • affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983.

Tutti i requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della domanda e nella compilazione della domanda vanno fornite le dichiarazioni e le documentazioni richieste.

ENTITÀ E DURATA DEL CONTRIBUTO

Alla corresponsione del premio una tantum provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda (bonifico domiciliato, accredito su conto corrente bancario o postale, libretto postale o carta prepagata con IBAN). Il mezzo di pagamento prescelto deve essere intestato al richiedente.

QUANDO E COME FARE DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente in via telematica all’INPS dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi della nascita, adozione o affidamento attraverso:

  • il servizio online dedicato sul sito (www.inps.it>Servizi on line>servizi per il cittadino>autenticazione con il PIN dispositivo>domanda di prestazioni a sostegno del reddito>premio alla nascita);
  • gli enti di patronato;
  • il Contact center Integrato al numero verde 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile.

Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio 2017 al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione della domanda telematica decorre dal 4 maggio.

Per ciascun minore (sia in caso di nascita che di adozione) potrà essere presentata una sola domanda. Nel caso di parto plurimo invece, la domanda eventualmente presentata al compimento del 7° mese andrà integrata al momento della nascita con le informazioni di tutti i minori, al fine di integrare l’importo erogato.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito www.inps.it.

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Bonus elettrico – Disagio economico (Sgate) https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/agevolazioni-tariffarie-per-il-servizio-di-fornitura-di-energia-elettrica-bonus-elettricita/ Thu, 24 May 2018 13:09:13 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=314 Il bonus elettrico è un’agevolazione applicata sulle bollette dell’energia elettrica, introdotta dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con delibera ARG/elt n. 117/2008.

La prestazione è riservata a:

  • famiglie a basso reddito (bonus “per disagio economico”)
  • utilizzatori di apparecchiature elettromedicali (bonus “per disagio fisico”).

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Il bonus elettrico per disagio economico può essere richiesto dall’intestatario della fornitura dell’abitazione presso cui è residente.

In tal caso è necessario che l’ISEE del nucleo familiare richiedente sia in corso di validità al primo giorno da cui decorre il periodo di agevolazione (primo giorno del secondo mese successivo all’inserimento della domanda sul sistema informatico da parte del Comune) e non sia superiore a €. 8.107,50 (non superiore a €. 20.000,00 per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico).

Il bonus elettrico per disagio fisico può essere richiesto solo dall’intestatario della fornitura, anche se diverso dal soggetto che utilizza l’apparecchiatura elettromedicale.

In tal caso per presentare la richiesta di bonus non occorre l’attestazione ISEE, ma è necessario che presso l’abitazione del richiedente sia presente (residente o domiciliato) un soggetto affetto da grave infermità, costretto ad utilizzare apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita.

Se l’intestatario presenta sia una situazione di disagio sia economico che fisico, può fare entrambe le istanze.

Nel caso di richiesta di entrambi i bonus energia (elettrico e gas), il richiedente può essere titolare di una sola delle due forniture (elettrica o gas) e può richiedere il bonus anche per l’altra fornitura, purché la stessa sia intestata a un soggetto avente la medesima residenza e appartenente allo stesso nucleo ISEE.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per ottenere o rinnovare il bonus elettrico occorre presentare domanda compilando l’apposita modulistica di nuova domanda o rinnovo.
La modulistica necessaria e gli allegati da presentare sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito www.sgate.anci.it.

COSA FA IL COMUNE

Il Comune costituisce il tramite tra il cittadino e le imprese distributrici di energia elettrica.
Effettua un primo controllo sui requisiti del richiedente, accoglie le domande, compila una richiesta sul sistema informatico predisposto da ANCI e rilascia all’utente una ricevuta, unitamente a delle credenziali attraverso le quali il cittadino potrà verificare lo stato della propria pratica.

Per i titolari di Social Card il bonus elettrico spetta in automatico. I titolari della social card, infatti, riceveranno direttamente in bolletta lo sconto sulla fornitura della luce, senza che siano necessari ulteriori adempimenti (Comunicato AEEG – l’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas del 25 ottobre 2010).

Il bonus elettrico, sempre nel rispetto dei requisiti previsti per ogni singola misura, è cumulabile con il bonus gas.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le richieste possono essere presentate in ogni periodo dell’anno.

L’agevolazione è riconosciuta:

  • per 12 mesi (calcolati dal mese di prima applicazione), per quanto riguarda il bonus per disagio economico. In tal caso, per avere continuità, il cittadino che usufruisce del bonus deve presentare istanza di rinnovo entro la fine del mese precedente quello della scadenza (le richieste di rinnovo presentate successivamente, sono trattate come nuove richieste);
  • finché è necessario l’utilizzo dei dispositivi, per quanto riguarda il bonus per disagio fisico, senza interruzione e senza necessità di rinnovare la richiesta.

La presentazione della domanda è possibile esclusivamente previo appuntamento telefonico, da richiedersi negli orari d’apertura dell’ufficio competente.

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Agevolazioni tariffarie per il servizio di fornitura di gas – Bonus Gas https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/agevolazioni-tariffarie-per-il-servizio-di-fornitura-di-gas-bonus-gas/ Thu, 24 May 2018 13:08:51 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=312 Il bonus gas è un’agevolazione sulle bollette del gas, introdotta dall’Autorità per l’Energia Elettrica ed il Gas con la delibera ARG/gas n. 88/2009.

Il bonus concerne esclusivamente il gas metano distribuito a rete (sono esclusi quindi il gas da bombole e il GPL) per uso domestico.

La prestazione è riservata alle famiglie a basso reddito e numerose e viene erogata nelle seguenti modalità:

  • come sconto riconosciuto in bolletta, se il richiedente è intestatario diretto di un contratto di fornitura;
  • come bonifico domiciliato intestato al beneficiario, se il richiedente utilizza un impianto centralizzato;
  • esclusivamente per la componente della retroattività, per i clienti diretti e per le utenze cessate.

Il bonifico domiciliato può essere riscosso presso qualsiasi sportello postale sul territorio. Ha un termine di scadenza indicato sul bonifico stesso, oltre il quale va chiesta la riemissione.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

Il bonus gas può essere richiesto dalle seguenti categorie di soggetti:

  • clienti domestici indiretti: chi, nell’abitazione di residenza, usufruisce di un impianto condominiale (centralizzato) alimentato a gas naturale;
  • clienti domestici diretti: chi, nell’abitazione di residenza, è intestatario di un contratto di fornitura individuale di gas naturale.

Per usufruire del bonus è necessario che l’ISEE del nucleo familiare richiedente sia in corso di validità al primo giorno da cui decorre il periodo di agevolazione (primo giorno del secondo mese successivo all’inserimento della domanda sul sistema informatico da parte del Comune) e non sia superiore a €. 8.107,50 (non superiore a €. 20.000,00 per i nuclei familiari con quattro o più figli a carico).

Nel caso di richiesta di entrambi i bonus (elettrico e gas), il richiedente può essere titolare di una sola delle due forniture (elettrica o gas) e può richiedere il bonus anche per l’altra fornitura purché intestata a un soggetto con la medesima residenza e appartenente allo stesso nucleo ISEE.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Per ottenere o rinnovare il bonus gas occorre presentare domanda compilando l’apposita modulistica di nuova domanda o rinnovo.

La modulistica necessaria e gli allegati da presentare sono disponibili presso gli uffici comunali e sul sito www.sgate.anci.it.

COSA FA IL COMUNE

Il Comune costituisce il tramite tra il cittadino e le imprese distributrici di gas.

Effettua un primo controllo sui requisiti del richiedente, accoglie le domande, compila una richiesta sul sistema informatico predisposto da ANCI e rilascia all’utente una ricevuta, unitamente a delle credenziali attraverso le quali il cittadino potrà verificare lo stato della propria pratica.

Il bonus gas, sempre nel rispetto dei requisiti previsti per ogni singola misura, è cumulabile con il bonus elettrico.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Le richieste possono essere presentate in ogni periodo dell’anno, con validità per 12 mesi.

Per avere continuità, il cittadino che usufruisce del bonus deve presentare istanza di rinnovo entro la fine del mese precedente quello della scadenza (le richieste di rinnovo presentate successivamente, sono trattate come nuove richieste).

La presentazione della domanda è possibile esclusivamente previo appuntamento telefonico, da richiedersi all’ufficio comunale competente in materia.

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Contributo per il superamento e l’eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/contributo-per-il-superamento-e-leliminazione-di-barriere-architettoniche-in-edifici-privati/ Thu, 24 May 2018 13:08:16 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=310

La Legge 9 gennaio 1989, n. 13 ha previsto l’erogazione di contributi a favore delle persone con disabilità per realizzare interventi volti al superamento delle barriere architettoniche che si trovano in edifici privati, costruiti prima dell’entrata in vigore della legge medesima.

La Regione raccoglie le richieste attraverso i Comuni, salvo poi ripartire i finanziamenti disponibili sul territorio.

Non possono essere oggetto di finanziamento acquisti o lavori già effettuati o in corso.

CHI PUÒ PRESENTARE LA DOMANDA

L’istanza va formulata dal disabile (o dal tutore o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale), per l’immobile nel quale egli risiede in modo abituale e deve riguardare opere volte a rimuovere ostacoli alla sua mobilità.

Qualora la persona per cui si richiede l’intervento sia riconosciuto invalido totale con difficoltà di deambulazione dalla competente ASL, la domanda ha diritto di precedenza nell’assegnazione dei contributi.

La domanda va presentata, in marca da bollo da €. 16,00, entro il 1° marzo di ogni anno, per essere inseriti nella graduatoria dell’anno in corso.
La richiesta presentata dopo il 1° marzo, accolta, sarà inserita nella graduatoria dell’anno successivo.

DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il modulo di richiesta è disponibile sul sito web dell’Amministrazione comunale.

Il richiedente dovrà presentare:

  • istanza in carta resa legale (marca da bollo da €. 16,00);
  • attestazione ISEE;
  • certificato medico in carta libera attestante l’handicap oppure certificato dell’Azienda Sanitaria Locale attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
  • copia non autenticata di un documento di identità in corso di validità;
  • (nel caso di alloggio in condominio) fotocopia del verbale dell’assemblea di condominio;
  • preventivo di spesa.

La domanda deve obbligatoriamente contenere:

  • descrizione delle opere;
  • spesa prevista/preventivo dettagliato;
  • certificato medico in carta libera (in originale);
  • dati dell’avente diritto al contributo, se persona singola oppure dell’Amministratore, che deve controfirmare la domanda per conferma e adesione, nel caso di spese eseguite dal condominio.

Il Comune formulerà poi una graduatoria, che verrà pubblicata nell’Albo Pretorio online.

La pubblicazione della graduatoria non rappresenta la data di decorrenza per l’erogazione del contributo al beneficiario, bensì la richiesta ufficiale da parte del Comune alla Regione di stanziamento dell’importo necessario all’anno di riferimento.

L’erogazione del contributo avviene al momento del ricevimento degli importi dalla Regione, che effettua una ripartizione del Fondo Nazionale fra i Comuni interessati.

A CHI RIVOLGERSI

Per la presentazione dell’istanza e per richiedere informazioni sulla procedura occorre rivolgersi, via mail o telefonicamente all’Ufficio  preposto.

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SIA (Sostegno per l’inclusione attiva) https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/sia-sostegno-per-linclusione-attiva/ Thu, 24 May 2018 13:07:42 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=308 Il SIA (Sostegno Inclusione Attiva) è una misura nazionale di contrasto alla povertà.

Il sostegno economico verrà erogato attraverso l’attribuzione di una carta acquisti finalizzata all’acquisto di generi alimentari e al pagamento delle bollette energetiche e delle forniture di gas.

Il sussidio è subordinato a un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa predisposto dai servizi sociali del comune, in rete con i servizi per l’impiego, i servizi sanitari e gli istituti scolastici, nonché con soggetti privati ed enti no profit. Il progetto coinvolge tutti i componenti del nucleo familiare e prevede specifici impegni per adulti e bambini sulla base di una valutazione globale delle problematiche e dei bisogni. Le attività possono riguardare i contatti con i servizi, la ricerca attiva di lavoro, l’adesione a progetti di formazione, la frequenza e l’impegno scolastico, la prevenzione e la tutela della salute.

Destinatari del beneficio sono i nuclei familiari con un ISEE inferiore ai 3.000,00 euro, valutati sulla base dei carichi familiari, della condizione economica e di quella lavorativa (c.d. “valutazione multidimensionale del bisogno”).

A CHI SI RIVOLGE

Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia da almeno due anni al momento della presentazione della domanda;
  • essere cittadino italiano o comunitario, o suo familiare titolare del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

Per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve fare obbligatoriamente parte di un nucleo familiare in cui ci sia la presenza di almeno uno dei seguenti casi:

  • un componente di età minore di anni 18;
  • una persona con disabilità e almeno un suo genitore;
  • una donna in stato di gravidanza, da dimostrare attraverso documentazione medica attestante lo stato sopra menzionato rilasciata da una struttura pubblica. In questo caso, ovvero se sussiste questo unico requisito, la domanda potrà essere presentata non prima di quattro mesi dalla data presunta del parto;
  • ISEE del nucleo familiare, in corso di validità, inferiore a € 3.000,00.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta deve essere presentata da un componente del nucleo familiare presso l’ufficio comunale di competenza.

Per accelerare la verifica e l’invio alla banca dati INPS, si chiede gentilmente di presentarsi con la copia:

  • dell’ISEE (o ISEE corrente) in corso di validità (inferiore a € 3.000,00);
  • (ove necessario) del permesso di soggiorno;
  • (ove necessario) dell’eventuale certificato di gravidanza;
  • del libretto di circolazione (auto e/o motocicli) appartenente a ciascun componente familiare inserito nella dichiarazione ISEE.

L’operatore si limiterà ad inserire i dati nel portale INPS, il quale, fatte le opportune verifiche e valutata la condizione del nucleo, comunicherà al richiedente l’accoglimento o meno della domanda e provvederà all’eventuale erogazione del beneficio economico.

MOTIVI DI ESCLUSIONE

  • Presenza nel nucleo familiare di un beneficiario di NASpI, dell’ASDI o altri strumenti di sostegno al reddito dei disoccupati;
  • Godimento da parte di componenti del nucleo familiare di altri trattamenti economici di natura previdenziale, indennitaria e assistenziale, il cui valore complessivo nel mese antecedente alla richiesta superi €. 600,00 mensili, elevati a €. 900,00 in caso siano presenti nel nucleo familiare persone non autosufficienti;
  • Possesso di autoveicoli immatricolati la prima volta nei dodici mesi antecedenti la richiesta o aventi cilindrata superiore a 1.300 cc, nonché motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati nei tre anni antecedenti, fatti salvi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista un’agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;

ULTERIORI INFORMAZIONI

Il beneficio è concesso bimestralmente in ragione della numerosità del nucleo familiare: l’importo è pari a €. 80,00 euro mensili per ciascun componente il nucleo familiare, fino ad un massimo di €. 400,00 euro per nucleo. Ai nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo e da figli minorenni sono attribuiti ulteriori 80 euro mensili. Tale maggiorazione del beneficio si applica anche ai nuclei familiari beneficiari del SIA al 30 aprile 2017, per l’intera annualità del beneficio.

Il beneficio verrà erogato sotto forma di una carta di spesa ricaricabile ed è concesso per un massimo di 12 mesi.

L’ente erogatore del beneficio è l’INPS.

Per ricevere il beneficio è obbligatorio che ci sia un ”progetto di presa in carico”, predisposto dal competente ufficio e finalizzato a concorrere al superamento della condizione di povertà, al reinserimento lavorativo e all’inclusione sociale.

Il ”progetto di presa in carico” è predisposto con la partecipazione dei componenti del nucleo familiare ed è dagli stessi sottoscritto al fine di aderirvi formalmente. La mancata sottoscrizione del progetto è motivo di esclusione dal beneficio.

Il progetto richiede l’impegno a svolgere specifiche attività:

  • frequenza di contatti con i competenti servizi del Comune responsabile del progetto;
  • iniziative di ricerca attiva di lavoro;
  • adesione a iniziative per il rafforzamento delle competenze;
  • accettazione di congrue offerte di lavoro;
  • frequenza e impegno scolastico;
  • adozione di comportamenti volti alla tutela della salute.

COSTO PER IL CITTADINO

Il Servizio è gratuito

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito web www.inps.it, oppure all’Ufficio competente.

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Assegno di maternità https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/assegno-di-maternita/ Thu, 24 May 2018 13:06:34 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=304 L’assegno di maternità di base, anche detto “assegno di maternità dei comuni”, è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall’INPS ai sensi dell’articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

A CHI SI RIVOLGE

Per poter accedere alla prestazione sociale occorre avere i seguenti requisiti:

  • essere donne disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi (in caso contrario si può accedere ai cosiddetti “assegni di maternità dello Stato”, per cui si veda il sito www.inps.it);
  • aver partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino;
  • essere cittadine italiane residenti nel Comune, comunitarie o extracomunitarie in possesso del richiesto titolo di soggiorno al momento della presentazione della domanda o comunque entro 6 mesi dalla data del parto, essere in possesso dello Status di Rifugiato politico;
  • avere un ISEE non superiore a 16.995,95 euro (per l’anno 2017) e non ricevere altre prestazioni previdenziali o altro assegno maternità INPS.

I DOCUMENTI NECESSARI

La domanda va presentata presso l’ufficio comunale predisposto, al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione della prestazione (articoli 17 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000), entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall’effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo.

L’assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire dal comune la quota differenziale.

L’importo dell’assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo ISTAT. L’Istituto pubblica ogni anno l’importo nella circolare sui salari medi convenzionali.

All’ufficio andrà consegnata la certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo.

COSTO PER IL CITTADINO

Il servizio è gratuito


Documenti:
Richiesta dell’assegno di maternità

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Bonus asilo nido https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/bonus-asilo-nido/ Thu, 24 May 2018 13:04:47 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=301

INFORMAZIONI
È un contributo erogato dall’INPS, volto al sostegno delle spese per i bambini che frequentano gli asili nido (pubblici e privati) o per le attività di supporto a domicilio rivolte ai bambini che non possono frequentare l’asilo nido per motivi di salute.

È quindi possibile richiedere:

  1. Contributo asilo nido: relativo al pagamento di rette per asili nido pubblici e privati autorizzati. È un buono annuo di 1000 euro, suddiviso per ogni anno di riferimento in 11 mensilità, volto ad agevolare il pagamento della retta relativa alla frequenza di un asilo nido pubblico o privato autorizzato.
    Il contributo viene erogato mensilmente dall’INPS dietro presentazione, da parte del genitore, della documentazione attestante l’avvenuto pagamento delle singole rette, per un importo massimo di euro 90,91 mensili (1000 euro: 11 mensilità). Il contributo non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta.
  2. Contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione: a favore dei bambini affetti da gravi patologie croniche. È volto a favorire forme di supporto a domicilio per i bambini al di sotto dei tre anni, impossibilitati a frequentare gli asili nido a causa di gravi patologie croniche.
    Si tratta di un contributo di massimo 1000 euro annui, erogato dall’INPS in un’unica soluzione, dietro presentazione da parte del genitore richiedente di una specifica attestazione rilasciata dal pediatra di libera scelta.

A CHI SI RIVOLGE
Il beneficio spetta ai genitori di bambini nati o adottati dal 1° gennaio 2016. Non è previsto alcun limite di reddito massimo, quindi non occorre la dichiarazione ISEE.

Il genitore richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

  • residenza in Italia;
  • essere cittadino italiano o comunitario, o suo familiare titolare del permesso di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino straniero in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, oppure titolare di protezione internazionale (asilo politico, protezione sussidiaria).

PER IL CONTRIBUTO ASILO NIDO:

  • il richiedente deve essere il genitore che sostiene l’onere del pagamento della retta;
  • occorrerà fornire dichiarazioni e documentazioni specifiche sia nel caso la frequenza scolastica del minore sia nel periodo gennaio–luglio 2017 (anno scolastico 2016/2017), sia nel caso di minore iscritto per la prima volta all’asilo nido a decorrere dal mese di settembre 2017 (anno scolastico 2017/2018).

Per il contributo per introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione:

  • il richiedente deve coabitare con il figlio ed avere dimora abituale nello stesso Comune;
  • è richiesta certificazione del pediatra di libera scelta, che dichiari per l’intero anno di riferimento «l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica», secondo specifici parametri contenuti nella circolare INPS n. 88 del 22 maggio 2017.

Per i minori in affido preadottivo è richiesta l’indicazione dei provvedimenti relativi.

L’esistenza dei requisiti deve essere dichiarata all’atto della domanda telematica, assumendosi la responsabilità della veridicità e correttezza delle informazioni fornite.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda potrà essere presentata, esclusivamente in via telematica, dal 17 luglio 2017 e fino al 31 dicembre 2017, mediante uno dei seguenti canali:

  • sito dell’INPS, servizi per il cittadino, tramite PIN dispositivo
  • Contact Center Integrato – numero verde 803.164 o numero 06.164.164
  • Patronati, attraverso i servizi offerti dagli stessi.

CAUSE DI DECADENZA
Il richiedente deve confermare ad ogni mensilità che i requisiti sono invariati rispetto a quanto dichiarato nella domanda.

L’erogazione dell’assegno è interrotta, in caso di perdita di uno dei requisiti di legge o di provvedimento negativo del giudice che determina il venir meno dell’affidamento preadottivo, a partire dal mese successivo all’effettiva conoscenza di uno degli eventi che determinano decadenza.

PAGAMENTO DEL BONUS
Alla corresponsione del bonus provvede l’INPS nelle modalità indicate dal richiedente nella domanda.

L’utente che opta per l’accredito su un conto corrente è tenuto a presentare il modello di “Richiesta di pagamento delle prestazioni a sostegno del reddito”, salvo che tale modello non sia stato già presentato all’INPS in occasione di altre domande.

Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per frequenza asili nido: l’INPS comunicherà a tal fine all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione del buono (e la conseguente indetraibilità degli importi).

I bonus sono invece cumulabili con i c.d. “voucher baby sitting”, ma il bonus “asilo nido” non può tuttavia essere fruito, nel corso dell’anno, in mensilità coincidenti con quelle di fruizione degli stessi.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Per ogni ulteriore informazione si rimanda al sito web www.inps.it, oppure all’Ufficio comunale competente.

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Assegno ai nuclei familiari numerosi https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/assegno-ai-nuclei-familiari-numerosi/ Thu, 24 May 2018 12:57:06 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=296

INFORMAZIONI
È un contributo economico erogato dall’I.N.P.S. e gestito dai Comuni, a sostegno dei nuclei familiari con almeno tre figli minori. Per l’anno 2017 l’assegno è al massimo € 1.836,90 (€ 141,30 per 13 mensilità).

L’assegno non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali. Il diritto decorre dal primo gennaio di ogni anno o comunque dal primo mese in cui si siano raggiunti i requisiti.

A CHI SI RIVOLGE
Per accedere a questa prestazione è necessario che il nucleo familiare possegga i seguenti requisiti nell’anno 2017:

  • avere 3 o più figli minori, anche solo per un mese;
  • avere un I.S.E.E. uguale o inferiore a € 8.555,99 (per l’anno 2017);
  • essere residenti nel Comune a cui si richiede il beneficio;
  • essere cittadino:
  • italiano
  • comunitario
  • extracomunitario, in regola con il titolo di soggiorno sia al momento della richiesta che dell’erogazione dell’assegno.

La domanda deve essere presentata entro il 31 gennaio dell’anno successivo, pena la perdita del diritto.

La modulistica è disponibile, oltre che sul sito www.inps.it, presso gli Uffici Comunali.

I DOCUMENTI NECESSARI
Certificazione I.S.E.E. in corso di validità ed eventuali coordinate di conto corrente per l’accredito del contributo.

COSTO PER IL CITTADINO
Il servizio è gratuito


Documenti

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Contributi per l’acquisto di libri di testo https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/contributi-per-lacquisto-di-libri-di-testo/ Thu, 24 May 2018 12:52:49 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=289

Il contributo per i libri di testo è una prestazione di sostegno al reddito rivolta alle famiglie che abbiano uno o più studenti nel nucleo familiare frequentanti le scuole secondarie di primo o secondo grado.

La corresponsione del contributo avviene come versamento a rimborso parziale/totale delle spese sostenute, sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare e secondo le modalità previste nel bando annuale.

A CHI SI RIVOLGE

Lo studente/gli studenti deve essere residente nel Comune alla data di pubblicazione del bando e deve essere in una delle seguenti condizioni:

  • cittadino/a italiano/a;
  • cittadino/a comunitario/a;
  • titolare dello status di rifugiato politico (possesso del titolo di viaggio);
  • titolare di una carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato comunitario;
  • titolare di una carta di soggiorno di familiare di cittadino dell’Unione (o italiano), di durata quinquennale;
  • titolare di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciato a tempo indeterminato;
  • titolare di permesso di soggiorno della validità minima di un anno.

Occorre inoltre che il nucleo familiare abbia un ISEE non superiore a quello riportato come massimo dal bando del Comune, attestato da una DSU in corso di validità al momento della presentazione della domanda e che lo studente sia regolarmente iscritto a una scuola secondaria di primo o secondo grado al momento della presentazione della domanda stessa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiesta va presentata, utilizzando l’apposita modulistica, nei periodi e secondo le modalità specifiche che saranno comunicate con apposito avviso/bando sul sito web.

Al modulo di richiesta andranno obbligatoriamente allegati:

  •  Certificazione ISEE delle condizioni economiche del proprio nucleo familiare;
  • Copia documento d’identità;
  • Certificazione della spesa sostenuta sotto forma di:
    • Scontrini fiscali di acquisto rilasciati dalle librerie;
    • Dichiarazione delle librerie dell’avvenuto pagamento dei testi scolastici;
    • Ricevute pagamento per acquisto libri usati.
  • (eventuale) Copia titolo di soggiorno/titolo di viaggio

COSTO PER IL CITTADINO

Il Servizio è gratuito

INFORMAZIONI UTILI

Il bando per l’erogazione dei contributi è pubblicato usualmente attorno al mese di ottobre, si consiglia di verificare con regolarità il sito web comunale per le specifiche informative.
Per informazioni generali è sempre possibile contattare l’Ufficio Scuola.

Per altre forme di sostegno al reddito si invita a contattare l’Ufficio Servizi alla Persona/Servizi sociali.

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Obblighi vaccinali e istituzioni scolastiche https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/obblighi-vaccinali-e-istituzioni-scolastiche/ Thu, 24 May 2018 12:48:36 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=280 OBBLIGHI VACCINALI E ISTITUZIONI SCOLASTICHE

INFORMAZIONI

Con il Decreto-Legge 7 giugno 2017, n. 73 il Governo ha stabilito delle misure volte a modificare la materia della prevenzione vaccinale. La circolare del Ministero della Salute del 12 giugno ha fornito delle prime e transitorie indicazioni operative.

Con la legge di conversione 31 luglio 2017, n. 119 sono successivamente state apportate ulteriori modificazioni al testo.

Successivamente il quadro operativo è stato ricomposto da due ulteriori circolari del Ministero della Salute.

Una successiva circolare congiunta dei Ministeri della Salute e dell’Istruzione ha fornito indicazioni in merito alla disciplina speciale per l’anno scolastico 2017-2018.

La previsione fondamentale è l’obbligo delle seguenti vaccinazioni:

1. anti-poliomelitica;

2. anti-difterica;

3. anti-tetanica;

4. anti-epatitica B;

5. anti-pertossica;

6. anti Haemophilus influenzae tipo B;

Vaccino esavalente
7. anti-morbillosa;

8. anti-rosolia;

9. anti-parotite;

10. anti-varicella.

Vaccino quadrivalente

Per i nati nel 2017 tutte le vaccinazioni sono obbligatorie, mentre ai nati dal 2001 al 2016 dovranno essere somministrate le vaccinazioni contenute nel Calendario Vaccinale Nazionale relativo a ciascun anno di nascita.

Sono esentati dalle vaccinazioni i soggetti che risultano immunizzati in via definitiva a seguito di malattia naturale; mentre i vaccini potranno essere omessi o differiti nel caso di accertato pericolo per la salute del bambino, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate.

CONSEGUENZE DEL MANCATO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI VACCINALI

La prevenzione e la verifica dell’inadempimento dell’obbligo vaccinale è competenza dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, la quale stabilirà una propria procedura per il recupero delle vaccinazioni a seguito della segnalazione degli istituti scolastici.

Il permanere dell’inadempienza, a fronte di formale contestazione e della messa in opera di attività di contatto e sensibilizzazione verso i genitori, tutori o affidatari, potrà condurre a una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra euro 100 ed euro 500.

La sanzione estingue l’obbligo vaccinale, ma non permette comunque la frequenza dei servizi educativi dell’infanzia, siano essi pubblici o privati.

In caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, a carattere esclusivamente locale, il Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, ha il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti.

SERVIZI EDUCATIVI E OBBLIGHI VACCINALI

All’atto dell’iscrizione a istituti scolastici per studenti tra zero e sedici anni, sarà richiesto ai genitori e ai tutori una delle seguenti documentazioni:

  1. prova dell’effettuazione delle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa in base all’età (copia del libretto delle vaccinazioni originale vidimato dal competente servizio della ASL, certificato vaccinale oppure attestazione avente data certa rilasciata dal competente servizio della ASL riportante l’elenco delle vaccinazioni effettuate);
  2. documentazione che consenta l’esonero, l’omissione o il differimento delle vaccinazioni obbligatorie (per immunizzazione a seguito di malattia naturale o per accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate). Nel caso di immunizzazione va presentata copia della notifica di malattia infettiva effettuata alla ASL dal medico curante, oppure attestazione di avvenuta immunizzazione rilasciata dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta. L’omissione/differimento, invece, dovranno essere attestate dal Medico di Medicina Generale o dal Pediatra di Libera Scelta sulla base di idonea documentazione e in coerenza con le indicazioni fornite da Ministero della Salute e Istituto Superiore di Sanità;
  3. presentazione di formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente con attestazione avente data certa di avvenuta ricezione della stessa da parte del competente servizio della ASL. Per l’a.s. 2017-2018 tale richiesta potrà essere effettuata anche telefonicamente (purché abbia esito positivo), per mail ordinaria, posta elettronica certificata o raccomandata A/R e l’avvenuta presentazione autocertificata.

La documentazione di cui alle lettere a), b) o c) deve essere presentata entro il termine di scadenza per l’iscrizione. In via transitoria, per l’Anno Scolastico 2017/2018 la scadenza per i nidi e per la scuola per l’infanzia è prevista per il giorno 11 settembre 2017 (31 ottobre per la scuola dell’obbligo).

La documentazione prevista al punto a) potrà essere sostituita temporaneamente da una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: la documentazione richiesta dovrà comunque essere prodotta entro il 10 luglio di ciascun annoPer l’Anno Scolastico 2017/2018 tale scadenza è fissata al 10 marzo 2018.

La presentazione della documentazione di cui alle lettere a), b), e c) è un requisito di accesso ai servizi educativi per l’infanzia e alle scuole dell’infanzia (incluse quelle private non paritarie). Per l’istruzione dell’obbligo, invece, la presentazione della predetta documentazione non costituisce requisito di accesso alla scuola o agli esami.

La mancata presentazione della documentazione nel termine di scadenza per l’iscrizione, ovvero, nel caso sia stata presentata la dichiarazione sostitutiva, entro il termine del 10 luglio sarà segnalata alla ASL territorialmente competente per il recupero dell’inadempimento.

I minori non vaccinabili per ragioni di salute, che sarebbero esposti ad un rischio non trascurabile se i loro compagni di classe non fossero vaccinati, saranno inseriti in classi nelle quali sono presenti soltanto minori vaccinati o immunizzati.

Dall’anno 2019/2020 è previsto che gli istituti scolastici si interfaccino direttamente con le ASL, al fine di verificare lo «stato vaccinale» degli studenti.


Documenti
Domanda di iscrizione ai servizi educativi “asilo nido d’infanzia”

Domanda di iscrizione ai servizi educativi “scuola dell’infanzia”

Dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito allo stato vaccinale di studente dell’asilo nido/scuola per l’infanzia per l’anno 2017/2018

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in merito allo stato vaccinale di operatore scolastico dell’asilo nido/scuola per l’infanzia

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