Anagrafe – Comune di Birori https://www.comune.birori.nu.it Un nuovo sito targato WordPress Mon, 22 Aug 2022 09:06:37 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 Carta di identità https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/carta-di-identita/ Thu, 24 May 2018 09:40:44 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=156 La Carta di identità è un documento d’identità cartaceo, funzionale a dimostrare in modo certo l’identità del titolare, tanto sul territorio nazionale quanto all’estero. Pur riportando delle notizie anagrafiche riferite al titolare, non è un certificato in quanto la sua validità decennale rimane invariata anche in caso di modifica della residenza, della professione, dello stato civile del titolare. Dunque quando variano questi dati non serve una nuova emissione, la carta d’identità attesta solo l’identità del titolare.

Il documento è caratterizzato da un numero identificativo (del tipo AA0000000) e riporta i seguenti dati:

  • Cognome del titolare
  • Nome del titolare
  • Data di nascita (con indicazione dell’atto di nascita)
  • Luogo di nascita
  • Cittadinanza
  • Residenza
  • Stato civile (facoltativo)
  • Professione (facoltativo)

Sono inoltre presenti alcuni connotati salienti:

  • Statura
  • Colore dei capelli
  • Colore degli occhi
  • Eventuali segni particolari

Il documento riporta inoltre la fotografia del titolare e la sua firma autografa (salvo il caso che la persona abbia meno di 12 anni o non sappia/non possa firmare).
Al momento della richiesta di emissione della Carta di Identità Elettronica le persone maggiorenni residenti nel Comune possono esprimere la propria volontà a donare organi e tessuti sottoscrivendo una dichiarazione che sarà inviata al Sistema Informativo Trapianti (SIT).

  • La carta viene emessa e consegnata direttamente allo sportello, contestualmente alla richiesta.

Chi può richiederla:
La carta d’identità può essere rilasciata a tutte le persone maggiorenni e minorenni residenti sul territorio comunale e ai cittadini dimoranti sul territorio comunale e impossibilitati a recarsi presso il Comune di residenza, che deve comunque rilasciare apposito nulla osta.

Viene rilasciata:

  • a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità, presentando un altro documento d’identità (passaporto o documenti d’identità del paese d’origine) o due testimoni muniti di documenti d’identità;
  • a coloro ai quali la carta d’identità risulta scaduta, presentando il vecchio documento;
  • in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità, presentando denuncia di smarrimento/furto alle autorità competenti o il documento deteriorato.
  • Per i cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti all’Anagrafe Italiana Residenti all’Estero (AIRE), la carta d’identità può essere emessa dall’Ufficio consolare di riferimento o dal Comune di iscrizione AIRE.

Validità per l’espatrio: La carta d’identità può essere rilasciata valida o non valida per l’espatrio per i cittadini italiani. Quando non è valida per l’espatrio sulla carta appare apposita dicitura.
È sempre rilasciata non valida per l’espatrio per i cittadini stranieri (comunitari e extracomunitari) maggiorenni e minorenni.

Per un elenco aggiornato dei paesi in cui è possibile entrare con la carta d’identità, si consiglia di consultare il sito http://www.viaggiaresicuri.it/, selezionando il paese di proprio interesse.

Minorenni
La carta d’identità viene rilasciata al minore:

  • VALIDA PER L’ESPATRIO: per i minori cittadini italiani, previo assenso di entrambi i genitori, i quali devono recarsi agli sportelli insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando un’apposita dichiarazione sul modulo reso disponibile nell’area “modulistica” e allegando fotocopia del proprio documento d’identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all’assenso da parte di un genitore, è necessaria l’autorizzazione del Giudice Tutelare.
    Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l’espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori è necessario, per l’espatrio del minore con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore con l’indicazione di paternità e maternità. Se il minore di anni 14 si reca all’estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).
  • NON VALIDA PER L’ESPATRIO: con la presenza, assieme al minore, di almeno un genitore. Il rilascio è possibile in tal caso previa esibizione di un precedente documento d’identità oppure con la presenza di un testimone maggiorenne munito di proprio documento d’identità personale.

Durata e rinnovo
La validità della carta d’identità è di:

  • 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
  • 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
  • 10 anni per i maggiorenni.

Il rinnovo può essere richiesto 6 mesi prima della data di scadenza stessa.

Dove richiederla:
Per il rilascio del documento occorre rivolgersi direttamente all’Ufficio Anagrafe negli orari di apertura. Solo nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi personalmente a causa di malattia invalidante al movimento, un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso l’Anagrafe con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la precedente carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento, le fototessere necessarie e procedere al pagamento dei diritti previsti. Effettuato il pagamento, sarà concordato con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura presso il domicilio della persona impossibilitata.

Documentazione da portare all’anagrafe

  • TRE FOTOGRAFIE: uguali e recenti, in formato fototessera su sfondo chiaro, con posa frontale, a capo scoperto (salvo i casi in cui la copertura del capo sia imposta da motivi religiosi, purché il viso sia ben visibile). La fotografia deve essere su carta fotografica;
  • CARTA DI IDENTITÀ SCADUTA O IN SCADENZA, oppure DENUNCIA DI FURTO O SMARRIMENTO della precedente Carta d’Identità resa presso le Autorità competenti, in originaleoppure CARTA D’IDENTITÀ DETERIORATA;
  • (minori) MODULO DI ASSENSO per il rilascio della carta valida per l’espatrio, nel caso di minore accompagnato da un solo genitore;
  • (stranieri) PERMESSO DI SOGGIORNO O CARTA DI SOGGIORNO, in corso di validità;
  • (stranieri) PASSAPORTO O DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO DEL PAESE ESTERO (COMUNITARIO E EXTRACOMUNITARIO), rilasciato dal paese di origine, da presentare in caso di richiesta della prima carta di identità.

Costo
Il costo per il rilascio della Carta di Identità prevede € 5,16 quali diritto fisso più i diritto di segreteria. Il versamento, in contanti, deve essere effettuato direttamente all’Anagrafe all’esito della procedura di rilascio.

Documenti

  1. Richiesta rilascio carta d’identità
  2. Assenso da parte dei genitori/tutore per il rilascio della Carta d’identità valida per espatrio di minore e per l’indicazione dei nomi dei genitori sulla carta d’identità.
  3. Comunicazione nulla osta al rilascio carta d’identità a persona non residente
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Gestire la residenza https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/gestire-la-residenza/ Thu, 24 May 2018 09:39:11 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=148 Provenienza dall’estero o da un altro comune italiano
La residenza va dichiarata al Comune in tutti i casi in cui si trasferisce la propria dimora abituale provenendo dall’estero o da un altro Comune italiano (iscrizione anagrafica) e ogni volta in cui vi siano variazioni all’interno del Comune (variazione anagrafica).
La legge prevede un termine di 20 giorni dall’inizio della nuova dimora abituale per compiere le prescritte dichiarazioni.
Il cittadino preveniente da altro comune italiano non dovrà compiere alcuna dichiarazione presso il Comune di provenienza: sarà l’Ufficio Anagrafe del Comune a provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione.
Il Comune, entro 45 giorni dalla dichiarazione, procede attraverso il Corpo di Polizia Locale all’accertamento del requisito dell’effettiva dimora abituale presso l’indirizzo dichiarato.
Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni ostative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.

Cosa deve presentare il cittadino
In tutti i casi occorre presentare:

  • il modello di iscrizione/variazione anagrafica, compilato in ogni sua parte;
  • documento d’identità di tutti i soggetti;
  • firme di tutti i soggetti maggiorenni negli appositi spazi della dichiarazione di residenza (per chi non è presente allo sportello, occorre allegare copia di un documento d’identità);
  • regolare titolo di occupazione dell’alloggio (rogito notarile, compromesso di acquisto, contratto di locazione, di comodato, usufrutto) o dichiarazione sostitutiva a firma del soggetto dichiarante/proprietario dell’immobile sulla regolarità dell’alloggio;
  • patenti di guida;
  • identificativi delle targhe dei veicoli di proprietà registrati (autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori);
  • documentazione specifica per cittadini comunitari o extra-comunitari (vedi le sezioni specifiche).
  • Agli effetti anagrafici, persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune costituiscono una famiglia anagrafica, la quale può essere costituita anche da una sola persona.
  • I soggetti che effettuano dichiarazioni anagrafiche devono chiarire se nell’abitazione sita all’indirizzo di residenza sono già iscritte delle persone ed indicano se sussistono o non sussistono rapporti di coniugio, parentela, affinità, adozione, tutela o vincoli affettivi con esse.
  • Persone o famiglie che coabitano nella stessa abitazione possono dar luogo a distinte famiglie anagrafiche (distinti “nuclei familiari”) solo se tra i componenti delle due famiglie non vi sono tali vincoli (es. badante coabitante con la famiglia della persona assistita).
  • La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.

Per gli stranieri comunitari
I cittadini dell’Unione Europea e i loro familiari hanno diritto a soggiornare nel territorio nazionale per un periodo non superiore a tre mesi senza essere sottoposti ad alcuna formalità, salvo il possesso di un documento d’identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza (Passaporto o carta d’identità valida per l’espatrio del paese estero).
Anche per i cittadini extracomunitari che accompagnano o raggiungono il cittadino appartenente ad uno Stato dell’Unione Europea è sufficiente il possesso del passaporto in corso di validità e del visto d’ingresso rilasciato dall’autorità consolare italiana nel paese di provenienza.
Trascorsi tre mesi dall’ingresso, il cittadino comunitario è tenuto ad iscriversi all’anagrafe del Comune dove ha la dimora abituale. Possono iscriversi in anagrafe i cittadini comunitari rientranti nelle seguenti categorie:

  • lavoratori subordinati o autonomi;
  • studenti iscritti presso un Istituto pubblico o privato e con la titolarità di un’assicurazione sanitaria o altro titolo nonché la disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari.
  • soggetti che, pur non essendo lavoratori o studenti, sono in possesso di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari (pari almeno all’importo dell’assegno sociale) e sono titolari di un’assicurazione sanitaria che copra i rischi per sé e per la famiglia;
  • un familiare che accompagna o raggiunge un cittadino dell’Unione già residente.

Per gli stranieri extracomunitari

  1. Prima iscrizione anagrafica – Provenienza dall’estero è necessaria l’esibizione dei seguenti documenti:
  • passaporto
  • permesso di soggiorno o, in attesa del rilascio:

a) lavoro subordinato

  • contratto di soggiorno stipulato presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione;
  • ricevuta dell’ufficio postale, che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di permesso;
  • domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata allo Sportello Unico.

b) motivi familiari

  • visto d’ingresso;
  • ricevuta rilasciata dall’ufficio postale attestante l’avvenuta presentazione della
  • richiesta di permesso di soggiorno;
  • fotocopia nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico.
  1. Prima iscrizione anagrafica con rinnovo permesso di soggiorno:
  • passaporto;
  • fotocopia permesso di soggiorno scaduto e ricevuta che attesti l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo, che deve essere stata presentata prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 gg. dalla scadenza dello stesso.

Rinnovo della dichiarazione di dimora abituale
Entro 60 giorni da ogni rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero extracomunitario ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale. In caso contrario, si aprirà un procedimento amministrativo volto alla cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale.

Come presentare le dichiarazioni anagrafiche
I cittadini potranno presentare tutte le dichiarazioni anagrafiche (cambio di residenza con provenienza da altro comune o dall’estero, cambio di abitazione nell’ambito dello stesso comune) non solo allo sportello comunale, ma anche per raccomandata, per fax o per via telematica.
La trasmissione telematica è consentita mediante una delle seguenti modalità:

  • sottoscrizione del dichiarante con firma digitale;
  • identificazione del dichiarante attraverso carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l’individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • trasmissione attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante alla PEC del Comune;
  • acquisizione mediante scanner di copia della dichiarazione e di copia del documento d’identità del dichiarante e trasmissione tramite posta elettronica semplice.

La dichiarazione per essere accettata deve contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti negli appositi moduli. Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento di identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo di domanda.

Iter procedurale e tempistiche
La decorrenza giuridica del cambio di residenza è pari alla data di presentazione della dichiarazione (“residenza in tempo reale”).
Nei due giorni lavorativi successivi il richiedente sarà iscritto in anagrafe e potrà ottenere il certificato di residenza e lo stato di famiglia limitatamente alle informazioni “documentate/dichiarate” e la carta d’identità se quella precedente fosse scaduta o in via di scadenza.
Nel caso di cambio di residenza con provenienza da altro comune, entro ulteriori 5 giorni lavorativi il Comune di provenienza dovrà provvedere alla cancellazione ed alla verifica dei dati forniti dal dichiarante. Da quel momento potranno essere rilasciate tutte le normali certificazioni ed anche, se il soggetto ne è privo o necessita di rinnovarla, la carta di identità.
Il Comune entro 45 giorni dalla dichiarazione procede tramite il Corpo di Polizia Locale all’accertamento dei requisiti cui è subordinata l’iscrizione anagrafica (l’effettiva dimora abituale). Trascorso tale termine senza che siano pervenute comunicazioni negative, quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto.
In caso di accertamento negativo sarà inviata una comunicazione di preavviso di diniego, dando all’interessato l’opportunità di chiarire la propria posizione.
Dal momento di presentazione delle osservazioni (o da un periodo di 10 giorni dalla notifica del preavviso) decorreranno ulteriori 45 giorni.  In caso in cui si confermasse l’insussistenza dei requisiti della dimora abituale, il soggetto sarà ripristinato nella posizione anagrafica precedente; tale situazione sarà, inoltre verbalizzata alle competenti autorità di pubblica sicurezza ed eventualmente alla Procura della Repubblica, per le possibili responsabilità amministrative e penali per dichiarazioni mendaci (articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000). Il dichiarante decadrà dagli eventuali benefici nel frattempo conseguiti.

Domicilio
Il domicilio, ai sensi dell’art. 43 del Codice Civile, è costituito dal luogo in cui la persona abbia stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
Il domicilio può non coincidere con la residenza. La scelta del domicilio non segue nessuna formalità e pertanto non è prevista alcuna registrazione pubblica di domicilio. Di conseguenza il domicilio non è certificabile.

Schedario della popolazione temporanea
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da persone residenti in altro comune italiano o all’estero, che abbiano la propria dimora presso il Comune in via provvisoria da non meno di quattro mesi ma non siano nella condizione per prendere la residenza.
Anche in questo caso, l’interessato deve presentare apposita dichiarazione presso l’Ufficio Anagrafe.
L’iscrizione allo schedario della popolazione temporanea non dà diritto al rilascio di certificati, ma solamente di una comunicazione comprovante l’avvenuta iscrizione.
L’iscrizione è valida per un anno, trascorso il quale l’Ufficio Anagrafe provvederà alla cancellazione dallo schedario.

Quanto costa
I servizi descritti sono gratuiti

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223
  • Legge 7 agosto 1990, n. 241
  • Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella Legge 4 aprile 2012, n. 35, art. 5 (“residenza in tempo reale”)

Decreto-Legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito nella Legge 23 maggio 2014, n. 80, art. 5 (“antiabusivismo”)

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Abitare all’estero https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/abitare-allestero/ Thu, 24 May 2018 09:29:18 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=139
L’A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) è uno schedario nel quale sono iscritti i cittadini italiani che fissano all’estero la propria dimora per un periodo di tempo superiore ai dodici mesi. Competenti alla regolare tenuta dell’ A.I.R.E. sono i comuni italiani. L’iscrizione nello schedario comporta, sussistendone i requisiti, anche il diritto all’iscrizione nelle liste elettorali.
Analogo schedario è tenuto dal Ministero dell’interno al quale i comuni interessati inviano tutti i dati necessari.
Non devono iscriversi coloro che intendono recarsi all’estero per un periodo inferiore ad un anno, i lavoratori stagionali, i dipendenti di ruolo dello stato in servizio all’estero.
L’iscrizione nell’ A.I.R.E. comporta l’automatica cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente tenuta dal comune italiano. L’obbligo di iscrizione riguarda:
  • i cittadini italiani che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all’estero, periodo superiore ad un anno;
  • i cittadini italiani nati e residenti fuor dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia stato trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia stata accertata dal competente consolato;
  • coloro che acquistano la cittadinanza italiana all’estero, continuando a risiedervi.

Quando
L’iscrizione deve essere richiesta entro novanta giorni dal trasferimento all’estero.
La cancellazione entro 20 giorni dal rientro in Italia.

Dove
L’iscrizione: presso il consolato nella cui circoscrizione si è fissata la dimora abituale.
L’eventuale dichiarazione resa presso il comune italiano di residenza deve essere ripetuta, sempre entro novanta giorni, presso il consolato. Se, dopo la dichiarazione presso il comune, l’interessato non si reca successivamente presso il consolato, il provvedimento resta sospeso per uno anno e decorso tale termine viene cancellato per irreperibilità.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero [PDF Compilabile]. La cancellazione: presso il comune dove il cittadino fissa la sua residenza in Italia.
Si deve usare il modello: Modello ministeriale di dichiarazione di residenza [PDF Compilabile].

Sempre entro novanta giorni dal verificarsi dell’evento al consolato deve essere comunicato:

  • il trasferimento della propria abitazione o residenza;
  • le nascita dei figli;
  • i matrimoni;
  • le morti;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il consolato provvederà all’inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.

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