Commercio – Comune di Birori https://www.comune.birori.nu.it Un nuovo sito targato WordPress Thu, 29 Nov 2018 10:17:41 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 Attività di acconciatore https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/attivita-di-acconciatore/ Thu, 29 Nov 2018 10:17:41 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=847 TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di acconciatore sono le seguenti:

  • apertura;
  • trasferimento di sede;
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di acconciatore.

DESCRIZIONE

Per attività di acconciatore si intendono tutti i trattamenti e servizi volti a modificare, migliorare, mantenere e proteggere l’aspetto estetico dei capelli, compresi i trattamenti tricologici complementari, che non implicano prestazioni mediche, curative o sanitarie, nonché il taglio e il trattamento estetico della barba e ogni altro servizio inerente o complementare (L. 17/08/2005, n. 174).

I trattamenti possono essere svolti anche con l’applicazione dei prodotti cosmetici. Alle imprese esercenti l’attività di acconciatore, che vendono o comunque cedono alla propria clientela prodotti cosmetici, parrucche e affini, o altri beni accessori, inerenti ai trattamenti e ai servizi effettuati, non si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 114/1998.

Per ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di acconciatura, deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’abilitazione professionale di legge che garantisce la propria presenza durante lo svolgimento dell’attività.

Le attività di barbiere e parrucchiere per uomo e donna di cui alla L. 14 febbraio 1963, n. 161, assumono la denominazione di «attività di acconciatore».

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’attività di acconciatore può essere svolta anche presso il domicilio dell’esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti da leggi e regolamenti regionali. L’attività può essere, altresì, esercitata anche nei luoghi di cura, riabilitazione, detenzione e nelle caserme o in altri luoghi previa stipula di apposite convenzioni con pubbliche amministrazioni. Non è, invece, consentita l’attività di acconciatore in forma ambulante o di posteggio.

Le imprese esercenti l’attività di acconciatore, ricorrendo alle diverse tipologie contrattuali previste dalla legge, possono avvalersi anche di soggetti non stabilmente inseriti nell’impresa, purché in possesso dell’abilitazione prescritta.

Nell’ambito dell’attività di acconciatore è possibile consentire l’utilizzo dei propri spazi (mediante tutte le forme contrattuali consentite) ad altri acconciatori in possesso dei prescritti titoli abilitativi (c.d. “affitto di poltrona”), nel rispetto delle ulteriori disposizioni legislative nazionali e regionali in materia contrattuale, giuslavoristica, contabile, fiscale e igienico-sanitaria. Il Ministero dello Sviluppo Economico, con Risoluzione 31/01/2014, n. 16361, ha individuato gli aspetti di cui gli enti locali possono tenere conto nella disciplina di dettaglio dei relativi contratti, tra cui: distinzione delle attività, in termini di spazi, responsabilità, tenuta della contabilità, adempimenti fiscali, esclusione dell’uso promiscuo degli strumenti utilizzati dal concedente e dall’affittuario di poltrona etc..

L’attività di acconciatore può essere svolta unitamente a quella di estetista, anche in forma di imprese esercitate nella stessa sede o mediante la costituzione di una società; è in ogni caso necessario il possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento delle distinte attività.

Le imprese di acconciatura, oltre ai trattamenti e ai servizi propri, possono svolgere esclusivamente prestazioni semplici di manicure e pedicure estetico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 174/2005;
  • Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n.7, convertito con Legge 2 aprile 2007, n. 40;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione della direttiva 2006/123/CE…”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa o artigiana;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancatacorrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
91 Apertura

Trasferimento di sede

Attività di acconciatore(parrucchiere e barbiere)

SCIA L. n. 174/2005, art. 2, c. 2, 3 e 4

D.L. n. 7/2007, convertito con L. n. 40/2007, art. 10, c.2

Apertura

Trasferimento di sede

Attività di acconciatore(parrucchiere e barbiere)

con consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività.

SCIA condizionata SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque:

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.lgs. n. 152/2006, art. 124

D.P.R. n. 59/2013, artt. 3 e 4

  Subingresso Comunicazione    
  Cessazione Comunicazione    

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

L’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP del Comune all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Segnalazione Norme che ne prevedono la produzione

 

Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione esercizio Art. 2. C.2, l. N. 174/2005
Possesso dei requisiti di qualificazione professionale Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40
Designazione e presenza responsabile tecnico Art. 3, commi 5 e 5 bis, l. N. 174/2005
Conformità arredi e attrezzature Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40
Regolamento locale settoriale Disposizioni locali
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011
Conformità delle attrezzature alle normative vigenti Art. 10, c.2, l. 02/04/2007, n. 40
Rispetto norme ambientali (autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura) Art. 124, d.lgs. 03/04/2006, n. 152
Rispetto norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro D.lgs. N. 81/2008
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali Art. 13 del d.lgs. N. 196/2003
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[2]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
q Copia del documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte del responsabile tecnico (allegato B del modello + copia del documento d’identità) Nel caso di apertura in presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante
q Dichiarazione di accettazione del responsabile tecnico (Allegato C del modello + copia del documento d’identità) In presenza di un responsabile tecnico diverso dal dichiarante
q Planimetria quotata dei locali in scala minima 1:100 con layout superfici di vendita, attrezzature, arredi Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona)
q Relazione descrittiva delle caratteristiche dei locali medesimi, della loro localizzazione e attrezzatura utilizzata per il servizio Sempre obbligatoria (Eccettuato il caso di affitto di poltrona)

Altre Segnalazioni da allegare alla SCIA UNICA (a pena di irricevibilità):

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto l’allegato
q Scia per insegna di esercizio In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la SCIA)

Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto l’allegato
q Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque In caso di attività di acconciatore con consumo idrico giornaliero superiore ad 1 mc al momento di massima attività
q Documentazione per rilascio autorizzazione per insegna di esercizio In caso di attività che preveda insegna esterna (dove è prevista la domanda di autorizzazione)

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazione da parte del Notaio Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
q Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Requisiti specifici

Osservanza delle vigenti norme di sicurezza e igienico-sanitarie.

Possesso dell’Abilitazione professionale previo superamento di esame tecnico-pratico, a seguito della frequenza di corsi professionali riconosciuti dagli organi pubblici competenti di cui all’articolo 3, Legge n. 174/2005.

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Osservanza delle disposizioni sugli scarichi di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al D.lgs. n. 152/2006 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale di cui al DPR n. 59/2013).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

Qualora, nei controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata[3] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)L’AUA[4] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa(art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art.14 della L. n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.ù

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

 


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[3] SCIA per apertura, trasferimento di sede dell’attività più AUA per scarico acque;

[4] Prevista in caso di consumo idrico giornaliero superiore a 1 mc al momento di massima attività;

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Attività di autorimessa https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/attivita-di-autorimessa/ Thu, 29 Nov 2018 09:38:12 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=833 TIPOLOGIE DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di autorimessa sono le seguenti:

  • apertura
  • subingresso;
  • cessazione dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono avviare l’attività di autorimessa.

DESCRIZIONE

Per attività di autorimessa[1] s’intende il ricovero e la custodia di autoveicoli, roulotte, caravan, motocicli e biciclette.

Gli esercenti le rimesse di veicoli devono annotare, su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, anche con modalità informatiche, le date di ingresso e uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo, ad eccezione dei veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di due giorni e dei veicoli ricoverati con contratto di custodia.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.P.R. n. 480/2001;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • D.lgs. n. 152/2006;
  • D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990; D.lgs. n. 126/2016; D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
86 Autorimessa senza lavaggio auto SCIA unica SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA unica, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 480/2001

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75

Autorimessa con lavaggio auto e scarico acque SCIA condizionata SCIA per avvio dell’attività più SCIA per prevenzione incendi più AUA per scarico acque:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata compilando un apposito allegato della SCIA, che è trasmesso a cura del SUAP ai VV.FF.

L’istanza di AUA deve essere presentata contestualmente alla SCIA ed è trasmessa a cura del SUAP all’autorità competente.

La Conferenza dei servizi è convocata entro 5 giorni dal ricevimento dell’istanza.

L’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione.

D.lgs. n. 152/2006, art. 124 e ss.

D.P.R. n. 59/2013

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 75

Subingresso Comunicazione
Cessazione Comunicazione

Alla presentazione della Segnalazione/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal loro ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

In caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque, l’istanza di rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale viene trasmessa dal SUAP all’autorità competente (Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale). Il Suap ne verifica, in accordo con l’autorità competente, la correttezza formale e, qualora quest’ultima riscontri la necessità di integrare la documentazione presentata, lo comunica tempestivamente e in modalità telematica al SUAP, precisando gli elementi mancanti ed il termine per il deposito delle integrazioni.

Elenco stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (art. 2, c.2 D.lgs. n. 126/2016).

Stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione esercizio Art. 1, d.p.r. n. 480/2001
Rispetto norme urbanistiche, edilizie e igienico-sanitarie Disposizioni locali
Possesso requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[3] Art. 11, tulps
Assenza cause di decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia) Art. 67, c.1 lett. A) D.lgs. N. 159/2011
Rispetto norme ambientali in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque Art. 124 e ss., d.lgs. 03/04/2006, n. 152
Rispetto norme di prevenzione incendi In caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
Rispetto norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro D.lgs. N. 81/2008
Prestazione del consenso al trattamento dei dati personali Art. 13, del d.lgs. N. 196/2003
Dichiarazioni persone tenute (amministratori, soci) – solo per società, associazioni, organismi collettivi Art. 67, c.1 lett. A) d.lgs. 06/09/2011, n. 159

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Segnalazione/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]

Documentazione, Segnalazioni e Comunicazioni da allegare alla SCIA Unica (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la segnalazione
q Copia del documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la segnalazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q SCIA prevenzione incendi Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2

Richieste di autorizzazioni da presentare contestualmente alla SCIA condizionata (a pena di irricevibilità):

Allegato Denominazione Casi in cui è previsto l’allegato
q SCIA prevenzione incendi Sempre in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2
q Documentazione per rilascio di autorizzazione unica ambientale (AUA) per scarico delle acque in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque

Documentazione da allegare alla Comunicazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazione da parte del Notaio Nel caso in cui l’atto alla base del subingresso sia in corso di registrazione
q Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale Nel caso di cessazione dell’attività

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Morali: costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di Procedura Penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].

Requisiti specifici

Idoneità dei locali dal punto di vista urbanistico, edilizio e di destinazione d’uso.

Rispetto norme igienico-sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Osservanza disposizioni sugli scarichi di acque reflue ex D.lgs. n. 152/06 (eventualmente attraverso la procedura dell’Autorizzazione Unica Ambientale ex DPR n. 59/13).

Rispetto norme prevenzione incendi, in caso di autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2, di cui al D.P.R. n. 151/2011, Allegato I, punto n. 75.

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività, oggetto della Scia unica[6] può essere iniziata dalla presentazione della stessa.

L’Attività oggetto della SCIA condizionata[7] può essere avviata solo dopo il rilascio dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)L’AUA[8] è rilasciata dalla Provincia o diversa autorità indicata dalla normativa regionale, entro novanta giorni dalla presentazione della domanda completa(art. 124, c.7, D.lgs. 152/2006) e confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dal SUAP ovvero nella determinazione motivata della Conferenza dei Servizi di cui all’art. 14, L. n. 241/90.

Qualora, dai controlli venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti alla normativa vigente, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000


[1] Rientrano nella definizione di autorimesse anche i parcheggi a cielo aperto di veicoli, connessi ad altre attività (quali ad es. attività di intrattenimento, attività ricettive, etc.), in presenza di servizio di custodia a pagamento, anche temporaneo;

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[5] Art. 11. Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione; 2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[6] SCIA per avvio dell’attività più Scia prevenzione incendi;

[7] SCIA per avvio dell’attività più SCIA prevenzione incendi più AUA per scarico acque;

[8] Prevista in caso di autorimessa con lavaggio auto e scarico acque;

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Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/esercizio-di-sale-bingo-e-agenzie-di-raccolta-delle-scommesse-ippiche-e-sportive/ Thu, 29 Nov 2018 09:23:08 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=830 TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • subingresso;
  • cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive.

DESCRIZIONE

Il Bingo consiste nell’estrazione di 90 numericon giocatori che hanno una o più cartelle su cui sono stampati quindici numeri diversi, distribuiti su tre file orizzontali di cinque numeri su nove colonne verticali, ciascuna comprendente numeri della stessa decina, su ognuna delle quali possono esservi uno, due o tre numeri, senza colonne prive di numero. Le combinazioni vincenti sono: a) la cinquina che si realizza quando, nella partita, per la prima volta sono estratti tutti e cinque i numeri di una fila orizzontale della cartella; b) il bingo, che si realizza quando nella partita, per la prima volta, sono estratti tutti e quindici i numeri di una cartella. Le concessioni per la gestione del gioco sono assegnate dal Ministero delle Finanze a persone fisiche o società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (art. 4, D.M. 31/01/2000, n.29).

Per scommesse ippiche s’intendono le puntate su corse di cavalli, che possono essere effettuate al totalizzatore nazionale (il cui ammontare complessivo, detratto l’importo del prelievo, è ripartito tra gli scommettitori vincenti) o a quota fissa (per le quali la somma da riscuotere, in caso di vincita, è previamente concordata tra scommettitore e gestore delle scommesse). Le concessioni sono assegnate dal Ministero delle finanze, d’intesa con il Ministero per le politiche agricole, a persone fisiche e società con idonei e comprovati requisiti anche in ordine alla solidità finanziaria (D.P.R. 08-04-1998 n. 169).

Per scommesse sportive s’intendono le puntate su eventi sportivi, diversi dalle corse di cavalli, di particolare rilievo definiti ed aggiornati con decreto di AAMS. La raccolta delle scommesse è effettuata da concessionari individuati da AAMS nel rispetto della disciplina nazionale e comunitaria. La raccolta delle scommesse è effettuata attraverso i luoghi di vendita o attraverso modalità «a distanza», ovvero canale telefonico, fisso o mobile, internet o TV interattiva (D.M. 1° marzo 2006, n.111).

L’esercizio dell’attività di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive e subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931) rilasciata dal Questore.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990, D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici modelli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/Segnalazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
85 Esercizio di sale bingo e agenzie di raccolta delle scommesse ippiche e sportive Autorizzazione più SCIA Autorizzazione per avvio dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

L’esercente deve essere in possesso della concessione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Prima dell’avvio dell’attività occorre un collaudo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 88

D.P.R. n. 151/2011

  Subingresso Comunicazione    
  Cessazione Comunicazione    

L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore ovvero presentata direttamente al Questore stesso.

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 e 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione locali Art. 88, tulps (r.d. n. 773/1931)
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2] Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Requisiti di onorabilità ex artt. 11, 92 e 131 tulps[3] Artt. 11, 92 e 131, tulps
Rispetto disposizioni nazionali, regionali e locali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari etc.)[4] Specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria[5] Specifiche disposizioni locali
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[6] Art. 67, c.1, lett. A), d.lgs. N. 159/2011

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[7]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q SCIA prevenzione incendi Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).

Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria.

Rispetto disposizioni di prevenzione incendi, in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[8].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore, ovvero presentata direttamente al Questore.

I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa (D.P.C.M. n. 214 del 2012).

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10 bis, L. n. 241/90, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare memorie, il cui accoglimento o rigetto sarà motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

Qualora, dai controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

La comunicazione di cessazione dell’attività, deve essere presentata entro 30 giorni dalla chiusura dell’esercizio ed ha efficacia dalla data indicata nella stessa.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro …… giorni dal ricevimento sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000.


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[8] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131 – Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi”.

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Esercizio con apparecchi videoterminali, ex art. 110, c.6, lett. b) del TULPS https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/esercizio-con-apparecchi-videoterminali-ex-art-110-c-6-lett-b-del-tulps/ Thu, 29 Nov 2018 09:06:52 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=828 TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio con apparecchi videoterminali ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps sono le seguenti:

  • avvio dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività con apparecchi videoterminali ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps.

DESCRIZIONE

Per esercizio con apparecchi ex art. 110, c.6, lett. b), Tulps, s’intende l’installazione di apparecchi videoterminali che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa ex art. 14-bis, c.4, D.P.R. 26/10/1972, n. 640 e le cui condizioni di esercizio sono definite con Decreto AAMS.

L’esercizio dell’attività e subordinato all’acquisizione dell’autorizzazione ex art. 88 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/31) rilasciata dal Questore.

Ai sensi del Decreto AAMS del 22 Gennaio 2010:

  • il costo massimo della singola partita è di euro 10,00, con posta minima di 0,5 euro e vincita massima di euro 5.000,00 per partita; è previsto un Jackpot di sala pari ad euro 100.000,00 ed un jackpot complessivo di sistema di gioco pari ad euro 500.000,00;
  • gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in:

a. sale bingo (di cui al D.M. Economia e Finanze 31 gennaio 2000, n. 29), che abbiano uno spazio dedicato al gioco con apparecchi ex art. 110, c.6, T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie adibita al gioco del bingo;

b. agenzie di scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi (di cui al D.M. Economia e Finanze 1° marzo 2006, n. 111;

c. agenzie di scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al D.P.R. 8 aprile 1998, n. 169;

d. negozi di gioco di cui all’art. 38, commi 2 e 4 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, con attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;

e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito, prevedendo un’area separata per i giochi riservati ai minori;

f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi ex art. 110, c.6 T.U.L.P.S..

Il citato Decreto AAMS del 22 gennaio 2010, stabilisce, infine, anche Il rapporto tra superficie della sala e numero di apparecchi videoterminali e le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione dati a cui tali apparecchi sono connessi[1].

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.L. n. 40/2010, convertito in L. n. 73/2010;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
84 Esercizio con apparecchi videoterminali (ex art. 110, comma 6, lett. b) TULPS) che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento a un sistema di elaborazione della rete telematica (c.d. VLT) Autorizzazione L’istanza è presentata al SUAP, che la trasmette al Questore, o direttamente al Questore.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 88 e 110

D.L. n. 40/2010, convertito in L. n. 73/2010, art. 2, c.2-quater

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65

L’istanza deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore ovvero presentata direttamente al Questore stesso.

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione area Art. 88, tulps (r.d. n. 773/1931)
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[3] Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Requisiti di onorabilità ex artt. 11, 92 e 131 tulps[4] Artt. 11, 92 e 131, tulps
Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto AAMS del 22 Gennaio 2010[5] Art. 110, c.6, lett.b), TULPS
Rispetto delle disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.)[6] Specifiche disposizioni nazionali, regionali e comunali
Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria[7] Specifiche disposizioni locali
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8] Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q SCIA prevenzione incendi Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto AAMS, 22 Gennaio 2010.

Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).

Rispetto disposizioni locali in materia edilizia, urbanistica, di destinazione d’uso e igienico-sanitaria.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11, 92 e 131 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP che la trasmette al Questore, ovvero presentata direttamente al Questore.

I termini del procedimento autorizzatorio sono di 60 giorni dalla presentazione dell’istanza completa (DPCM n. 214 del 2012).

Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss., D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Esula dalla competenza comunale, la verifica di iscrizione all’elenco degli operatori di cui all’art.1, c.82, L. n. 220 del 2010 (Legge di stabilità 2011), che riporta i dati identificativi dei soggetti che compongono la filiera dell’intrattenimento con vincite in denaro e dei soggetti che esercitano «attività in materia di apparecchi da intrattenimento».

L’iscrizione in tale elenco richiede il possesso dei requisiti di cui al Decreto AAMS del 9 settembre 2011 (pregresso possesso di licenze ex artt. 86 ed 88 TULPS, etc.); l’iscrizione, soggetta a rinnovo annuale, è obbligatoria per tutti gli operatori del comparto degli apparecchi da gioco con vincite in denaro e costituisce ”titolo abilitativo preliminare” per lo svolgimento dell’attività.

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[10] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 131 – Le autorizzazioni di Polizia prevedute in questo titolo, fatta eccezione per quelle indicate dagli artt. 113, 121, 123 e 124, non possono essere concedute a chi è incapace di obbligarsi”.

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Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/esercizio-con-apparecchi-che-erogano-vincite-in-denaro-ex-art-110-c-6-lett-a-del-tulps/ Thu, 29 Nov 2018 08:55:05 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=822 TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps sono le seguenti:

  • avvio dell’attività;
  • messa in esercizio di ciascun apparecchio.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a), Tulps.

DESCRIZIONE

Per esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), Tulps, s’intende l’installazione di apparecchi da gioco lecito (ad es. Slot e New Slot) in esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 del Tulps medesimo.

Gli esercizi di somministrazione, locali di pubblico spettacolo, circoli con somministrazione, stabilimenti balneari e strutture ricettive sono già autorizzati ai fini dell’art. 86 TULPS, mentre le sale giochi, scommesse e bingo sono già autorizzati ai fini dell’art. 88 TULPS, per cui tali attività NON devono chiedere autorizzazione in caso di installazione di apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, c.6, lett. a), TULPS.

Necessitano, invece, di autorizzazione ex art. 86 TULPS, per l’installazione degli apparecchi ex art. 110, c.6, lett. a) del TULPS medesimo, gli esercizi commerciali diversi dalle tipologie su elencate e qualunque altro esercizio sprovvisto di autorizzazione ai sensi degli artt. 86 ed 88 del TULPS quali tabaccherie, edicole, circoli privati senza somministrazione a soci ed aree aperte al pubblico.

Sono apparecchi ex art. 110, lett. a), Tulps i congegni automatici, semiautomatici, elettronici (ad es. Slot e New Slot), dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dall’Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematicache si attivano con introduzione di moneta metallica o strumenti di pagamento elettronico e che con l’elemento aleatorio presentano anche elementi di abilità, che consentono al giocatore di scegliere la propria strategia, all’avvio o durante la partita, selezionando le opzioni ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco. Il costo della partita non può superare 1 euro, la sua durata minima è di quattro secondi e la vincita massima è di 100 euro.

Nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi da gioco, per la messa in esercizio di ciascuno di essi occorre presentare istanza all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In ogni caso, ai fini dell’avvio dell’esercizio di ciascun apparecchio è necessario il collegamento alla rete di uno dei concessionari.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • D.P.R. n. 616/1977;
  • D.P.R. n. 151/2011;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
83 Esercizio con apparecchi che erogano vincite in denaro ex art. 110, comma 6, lett. a) TULPS (ad es. slot e new slot) collegate in retecon il concessionario Autorizzazione L’istanza deve essere presentata al SUAP.

Successivamente al rilascio dell’autorizzazione, il gestore della sala deve iscriversi obbligatoriamente al registro RIES presso l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 86 e 110

D.P.R. n. 616/1977, art. 19, c. 1 e 8

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65

  Messa in esercizio di ciascun apparecchio Autorizzazione L’istanza prevista nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli apparecchi, deve essere presentata all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

In ogni caso, per avviare l’esercizio dell’apparecchio, è necessario che il proprietario abbia il collegamento di ciascun apparecchio con la rete di uno dei concessionari.

L. n. 388/2000, art. 38, c.1

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione area Art. 86, tulps (r.d. n. 773/1931)
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[2] Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
SCIA prevenzione incendi Sempre in caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[3] Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[4]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q    
q    
q    
q    

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto parametri numerico-quantitativi stabiliti dal Decreto Ministero Economia e Finanze 27 luglio 2011.

Rispetto disposizioni nazionali, regionali e comunali per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico (divieto di pubblicità, distanze da luoghi sensibili, orari di esercizio, etc.).

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[5].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione all’esercizio dell’attività deve essere presentata al SUAP e itermini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

I termini procedimentali ai fini della messa in esercizio di ciascuno degli apparecchi da gioco nel caso in cui l’esercente sia anche proprietario degli stessi, sono stabiliti da specifiche disposizioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.

 


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificare nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[5] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti”.

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Attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/attivita-di-spettacolo-viaggiante-fino-a-200-persone/ Thu, 29 Nov 2018 08:39:27 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=820 TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone sono le seguenti:

  • avvio dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone.

DESCRIZIONE

Per attività di spettacolo viaggiante fino a 200 persone, s’intendono ai sensi dell’art. 2, L. n. 337/68 le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni allestite a mezzo di attrezzature mobili, all’aperto o al chiuso e i parchi permanenti, anche se in maniera stabile (ad es. giostre, luna park, piste di pattinaggio, Kartodromi, etc.).

Preliminarmente, le imprese che intendono esercitare tale attività, devono munirsi di autorizzazione del Ministero del turismo e spettacolo, concessa previa valutazione dei requisiti tecnico-professionali e contenente l’elenco delle attrazioni impiegate[1].

L’esercizio dell’attività di spettacolo viaggiante con partecipazione di pubblico fino a 200 persone, è subordinato al rilascio di autorizzazione comunale ex art. 69 e licenza ex art. 80 Tulps (R.D. n. 773/1931), previa presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno, la quale consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[2].

Ciascuna amministrazione comunale individua, con regolamento, le aree disponibili per l’installazione di circhi, attività dello spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, le aggiorna annualmente e disciplina le modalità di concessione delle stesse.

Nel caso in cui gli spettacoli avvengano in aria pubblica o aperta al pubblico, occorre acquisire la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Legge n. 337/1968;
  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
81 Spettacolo viaggiante fino a 200 persone

Impatto acusticoin caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

Autorizzazione L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo.

All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2 del Regolamento di esecuzione del Tulps.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Legge n. 337/1968

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, artt. 69 e 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c.2

L. n. 447/1995, art. 8;

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e Allegato B;

D.P.R. n. 59/2013;

  a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a)Autorizzazione

più comunicazione

a)Autorizzazione perl’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 
  b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b)Autorizzazione b)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

 

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[3], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex art. 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’istanza Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione area Art. 69, tulps (r.d. n. 773/1931)
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno[4] Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940)
Rispetto norme di acustica[5] L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[6] Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 tulps[7] Artt. 11, tulps
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[8] Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[9]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo Sempre obbligatoria
q Elenco attrazioni Devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
q Comunicazione di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione)
q Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione)

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno.

Rispetto delle vigenti norme di acustica.

Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti);

Rispetto delle specifiche disposizioni regolamentari comunali.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’artt. 11 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[10].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno; tale documentazione consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[11].

L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per integrare prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.


[1] Che devono rientrare tra quelle ricomprese nell’elenco delle attività spettacolari, trattenimenti ed attrazioni, istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione;

[2] Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’art.19, Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive;

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[4] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[9] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[10] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione;

[11] La quale, può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

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Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture o impianti all’aperto destinati ad altre attività https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/attivita-di-spettacolo-o-intrattenimento-in-locali-aperti-al-pubblico-o-in-strutture-o-impianti-allaperto-destinati-ad-altre-attivita/ Thu, 29 Nov 2018 08:34:00 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=818 TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo e intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività.

DESCRIZIONE

Per attività di spettacolo e intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), organizzate in locali aperti al pubblico (bar, teatri, cinema, etc.) o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività (stadi, stabilimenti balneari, etc.), con l’ausilio di impianti destinati all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto al pubblico.

Tali manifestazioni, la cui capienza non può superare le 200 persone, presuppongono la presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[1].

L’attività è disciplinata dagli artt. 68 e 80, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
80 Attività di spettacolo o intrattenimento in locali aperti al pubblico o in strutture e impianti all’aperto destinati ad altre attività.

Impatto acustico,in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

Autorizzazione L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo come integrata ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635.

All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2.

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141, c.2

L. n. 447/1995, art. 8;

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B;

D.P.R. n. 59/2013;

  a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a)Autorizzazione

più comunicazione

a)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 

 
  b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b)Autorizzazione b)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

 
  In caso di locali di spettacolo e di intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, con esclusione delle manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico l’istanza contiene la SCIA prevenzione incendi Autorizzazione più SCIA Autorizzazione per l’attività di spettacolo più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.FF.

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 65

Alla presentazione dell’Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione area Art. 68, tulps (r.d. N. 773/1931)
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno[3] Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)
Rispetto norme di acustica[4] L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. N. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. N. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[6] Artt. 11 e 92, tulps
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[8]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Programma e Planimetria dell’area dello spettacolo o intrattenimento Sempre obbligatoria
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
q Comunicazione di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione)
q Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione)
q SCIA prevenzione incendi Sempre nel caso di locali di spettacolo e intrattenimento in genere, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 mq, con esclusione delle manifestazioni temporanee di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno.

Rispetto delle vigenti norme di acustica.

Rispetto delle norme di prevenzione incendi (nei casi previsti).

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[9].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno; tale documentazione consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[10].

L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

Qualora, nei controlli concernenti la SCIA di prevenzione incendi, venga accertata la carenza dei requisiti/presupposti previsti dalla normativa vigente il Comune, entro 60 gg. dal ricevimento, invita il privato a conformare l’attività e i suoi effetti ad essa, entro un termine non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale, l’attività si intende vietata. Con lo stesso atto, in caso di attestazioni non veritiere o pericolo per la tutela dell’interesse pubblico in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, salute, sicurezza pubblica o difesa nazionale, viene sospesa l’attività. L’atto interrompe il termine di 60 giorni dal ricevimento della Scia per operare i controlli, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione delle misure richieste. In assenza di ulteriori provvedimenti, decorso tale termine, cessano gli effetti della sospensione eventualmente adottata.

Decorsi 60 giorni dal ricevimento della Scia, l’amministrazione può adottare comunque i suddetti provvedimenti in presenza delle condizioni di cui all’art. 21-nonies, L. n. 241/90 (ossia, entro 18 mesi nel caso di illegittimità degli atti e anche oltre tale termine nell’ipotesi di false rappresentazioni dei fatti o dichiarazioni false/mendaci per effetto di condotte costituenti reato). In caso di dichiarazioni false/mendaci è fatta, comunque, salva l’applicazione delle sanzioni ex art. 19, c.6, Legge n. 241/90.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionate ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.


[1] Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’art.19, Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive;

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] Non è necessario autocertificarla nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[9] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

[10] La Commissione, può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

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Attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/attivita-di-spettacolo-o-intrattenimento-allaperto-con-impianti-soggetti-a-certificazione-di-sicurezza-con-capienza-superiore-a-200-persone/ Thu, 29 Nov 2018 08:28:53 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=815 TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone.

DESCRIZIONE

Per attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza superiore a 200 persone, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all’aperto in piazze, aree urbane, etc., con l’ausilio di impianti destinati all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto a chiunque.

Tali manifestazioni presuppongono la presentazione di apposita relazione tecnica descrittiva dei locali/aree ed impianti al fine di verificarne la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno ed il necessario sopralluogo della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) ai fini del rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).

L’attività è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R.D. n. 635/1940);
  • L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Autorizzazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
79 Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti certificazione di sicurezza con capienza superiore 200 persone.

Impatto acusticoin caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

Autorizzazione L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza locali di pubblico spettacolo come integrata ai sensi degli art. 141-bis comma 2, e 142 del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635. Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2

L. n. 447/1995, art. 8;

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B;

D.P.R. n. 59/2013;

  1. se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;
a)Autorizzazione più comunicazione a)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

  1. in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione
b)Autorizzazione b)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati/qualità personali/fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione area Art. 68 e 69, tulps (r.d. n. 773/1931)
Rispetto norme di acustica[2] L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[3] Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[4] Artt. 11 e 92, tulps
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[5] Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[6]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Programma e Planimetria dell’area della manifestazione Sempre obbligatoria
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q Relazione descrittiva dei locali/aree ed impianti Sempre, al fine del successivo sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
q Comunicazione di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione)
q Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione)

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno.

Rispetto delle vigenti norme di acustica.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[7].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’appositarelazione descrittiva dei locali/aree ed impianti al fine di verificarne la rispondenza alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno da parte della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141, Regolamento di esecuzione del TULPS (R.D. n. 635/1940) nel successivo sopralluogo propedeutico al rilascio della licenza di agibilità ex art. 80 TULPS (R.D. n. 773/1931).

L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ………….. giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarlo nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[3] Non è necessario autocertificarle nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[7] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

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Attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/attivita-di-spettacolo-o-trattenimento-allaperto-con-impianti-soggetti-a-certificazione-di-sicurezza-con-capienza-pari-o-inferiore-a-200-persone/ Mon, 26 Nov 2018 15:26:27 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=808 TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo e trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone, sono le seguenti:

  • avvio dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.

DESCRIZIONE

Per attività di spettacolo o trattenimento all’aperto con impianti soggetti a certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all’aperto in piazze, aree urbane, con l’ausilio di impianti destinati all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico soggetti a certificazione di sicurezza e con eventuali emissioni sonore, con accesso aperto a chiunque.

Tali manifestazioni, la cui capienza non può superare le 200 persone, presuppongono la presentazione di apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno, che consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo di cui all’art. 141 del Regolamento di esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)[1].

L’attività è disciplinata dagli artt. 68, 69 e 80, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S. (R.D. n. 635/1940);
  • L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Autorizzazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

  ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
78 Attività di spettacolo trattenimento all’aperto con impianti soggetti certificazione di sicurezza con capienza pari o inferiore a 200 persone.

Impatto acustico,in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

Autorizzazione L’istanza deve essere presentata al SUAP, che la trasmette alla Commissione di Vigilanza locali di pubblico spettacolo, come integrata ai sensi dell’art. 141-bis, comma 2, del regio decreto 6 maggio 1940 n. 635.

All’istanza è allegata la relazione asseverata che elimina la necessità del sopralluogo di cui all’art. 141, comma 2.

Ai fini dell’impatto acustico:

Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 68 e 80

Regolamento per l’esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 635/1940, art. 141-bis, c.2

L. n. 447/1995, art. 8;

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B;

D.P.R. n. 59/2013;

  a) se non si superano le soglie della zonizzazione comunale; a)Autorizzazione più comunicazione a)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più comunicazione di impatto acustico:

La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP contestualmente all’istanza

 

 
  b) in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione b)Autorizzazione b)Autorizzazione per l’attività di spettacolo più nulla osta di impatto acustico:

La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP contestualmente all’istanza.

 

Alla presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[2], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati, qualità personali, fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutivanecessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione area Art. 68 e 69, tulps (r.d. n. 773/1931)
Rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno[3] Art. 141, c2, Regolamento per l’esecuzione del Tulps (R.D. n. 635/1940)
Rispetto norme di acustica[4] L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[5] Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[6] Artt. 11 e 92, tulps
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[7] Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività è necessaria l’asseverazione di rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno da parte di tecnico abilitato a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[8]

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Programma e Planimetria dell’area della manifestazione Sempre obbligatoria
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q Relazione asseverata circa la rispondenza del locale/area/impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’Interno Sempre, al fine di escludere la necessità del parere e del sopralluogo della Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo
q Comunicazione di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione)
q Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico Sempre in caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale (da presentare contestualmente all’istanza di autorizzazione)

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q
  • Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

  • – Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo
Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto delle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno.

Rispetto delle vigenti norme di acustica.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[9].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’istanza di autorizzazione viene trasmessa dal SUAP alla Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo unitamente all’apposita relazione asseverata che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con Decreto del Ministro dell’interno; tale documentazione consente di escludere il parere, la verifica e gli accertamenti della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo[10].

L’Attività può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico.

I termini del procedimento autorizzatorio sono stabiliti da specifiche disposizioni locali.

In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ……… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.


[1] Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza è sostituita dalla SCIA di cui all’art.19 Legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata allo sportello unico per le attività produttive;

[2] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[7] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[8] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[9] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

[10] La quale, può tuttavia impartire prescrizioni a tutela della pubblica incolumità ed esercitare il potere di controllo (successivo) sul rispetto delle “norme e delle cautele imposte” nonché sul regolare funzionamento dei meccanismi di sicurezza.

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Attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti, con emissioni sonore https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/attivita-di-spettacolo-e-intrattenimento-allaperto-senza-strutture-o-impianti-con-emissioni-sonore/ Mon, 26 Nov 2018 15:16:34 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=802 TIPI DI PRATICHE:

Le tipologie di pratiche in cui si articola l’attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti, con emissioni sonore,sono le seguenti:

  • avvio dell’attività.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare attività di spettacolo e intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti, con emissioni sonore.

DESCRIZIONE

Per attività di spettacolo o intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti, con emissioni sonore, s’intendono le manifestazioni ex artt. 68 e 69 T.U.L.P.S., a carattere musicale, sportivo, danzante o espositivo (quali mostre, concerti, eventi di varia natura), che si svolgono in forma temporanea, organizzate all’aperto in piazze, aree urbane, etc. prive di strutture specificatamente destinate all’esibizione degli artisti o allo stazionamento del pubblico, ma con emissioni sonore, e con accesso libero a chiunque.

Tali manifestazioni sono escluse dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo” in quanto non prevedono l’installazione di specifiche strutture destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli o intrattenimenti, né palchi, o pedane per artisti, di altezza superiore a m. 0,80, né attrezzature elettriche e di amplificazione sonora accessibili al pubblico e non necessitano, pertanto della verifica della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo.

L’attività è disciplinata dagli artt. 68 e 69, T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. n. 773/1931);
  • L. n. 447/1995, art. 8; D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B; D.P.R. n. 59/2013;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i., D.lgs. n. 126/2016 e D.lgs. n. 222/2016;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire un’impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4 del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’Autorizzazione/Comunicazione e relativi allegati, ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis, L. n. 241/90, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune, anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni o diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna tipologia di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
77 Attività di spettacolo intrattenimento all’aperto senza strutture o impianti con emissioni sonore

Impatto acusticoin caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora odi manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali:

Ai fini dell’impatto acustico: Testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza di cui al R.D. n. 773/1931, art. 68 e 69

L. n. 447/1995, art. 8;

D.P.R. n. 227/2011, art. 4 e allegato B;

D.P.R. n. 59/2013;

  1. se non si superano le soglie della zonizzazione comunale;
  1. Comunicazione
a) La relativa comunicazione deve essere presentata al SUAP
  1. in caso di emissioni superiori ai limiti della zonizzazione
  1. Autorizzazione
b) La richiesta di rilascio del nulla osta e la documentazione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica, con l’indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore, devono essere presentate al SUAP.

Le attività non possono essere avviate fino al rilascio del relativo nulla osta.

In caso di attività che prevede anche un’occupazione di suolo pubblico, è necessaria la relativa concessione.

Alla presentazione della Comunicazione/Istanza è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui protocollazione coincide con l’effettiva presentazione da parte dell’interessato[1], con indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere o entro cui il silenzio equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di pratiche presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini dei controlli ex artt. 19, c.3 o 20, c.1, L. n. 241/90, decorrono dal ricevimento da parte dell’ufficio competente (art. 18bis, L. n. 241/90).

Elenco stati/qualità personali/fatti, oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione/Istanza, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione (D.lgs. n. 126/2016)

Stati, qualità personali, fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo della Comunicazione/Istanza Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa Art. 2195 codice civile
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile
Ubicazione area Art. 68 e 69 tulps (r.d. n. 773/1931)
Rispetto norme di acustica[2] L. N. 447/1995, art. 8; d.p.r. n. 227/2011, art. 4 e allegato b; d.p.r. n. 59/2013 e specifiche discipline regionali e comunali
Assenza cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al libro primo, titolo primo del D.lgs. N. 159/2011[3] Art. 67, c.1, lett. A), D.lgs. N. 159/2011
Requisiti di onorabilità ex artt. 11 e 92 tulps[4] Artt. 11 e 92, tulps
Dichiarazioni delle persone tenute (amministratori, soci)[5] Art. 71, c.5, d.lgs. N. 59/2010

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle Agenzie delle imprese, necessari a corredo della Comunicazione/Istanza.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE[6]

Documentazione da allegare alla COMUNICAZIONE (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione
q Copia del documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la comunicazione non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q Programma e Planimetria dell’area della manifestazione Sempre
q Comunicazione di impatto acustico In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se non si superano le soglie della zonizzazione comunale

Documentazione da allegare all’istanza di autorizzazione (a pena di irricevibilità):

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Procura/Delega Nel caso di procura/delega a presentare la domanda
q Copia documento di identità del/i titolare/i Nel caso in cui la domanda non sia sottoscritta in forma digitale e in assenza di procura
q Copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (se il permesso scade entro 30 giorni: copia della ricevuta della richiesta di rinnovo) Nel caso di cittadini extracomunitari
q Programma e Planimetria dell’area della manifestazione Sempre obbligatoria
q Dichiarazioni sul possesso dei requisiti da parte degli altri soci (allegato A del modello + copia del documento d’identità) Sempre, in presenza di soggetti (ad es. soci) diversi dal dichiarante
q Documentazione per il rilascio del nulla osta di impatto acustico In caso di utilizzo di impianti di diffusione sonora o di manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, se si superano le soglie della zonizzazione comunale

Altri allegati (Attestazioni del versamento di oneri, diritti, etc.) – a pena di irricevibilità:

Allegati Denominazione allegato Casi in cui è previsto l’allegato
q Attestazione del versamento di oneri, diritti, etc. Nella misura e con le modalità indicate sul sito dell’Amministrazione
q – Attestazione del versamento dell’imposta di bollo: estremi del codice identificativo della marca da bollo, che deve essere annullata e conservata dall’interessato;

ovvero

– Assolvimento dell’imposta di bollo con le altre modalità previste, anche in modalità virtuale o tramite @bollo

Obbligatoria nel caso di presentazione di un’istanza

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali

Rispetto delle vigenti norme di acustica.

Requisiti Morali: Costituisce impedimento soggettivo, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) e la condanna con sentenza definitiva per i delitti elencati nell’art. 51, c.3 bis del Codice di procedura penale, ad es. associazione di tipo mafioso, associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, etc. (art. 67, D.lgs. n. 159/2011).

Ai fini dell’esercizio dell’attività occorre, inoltre, non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui agli artt. 11 e 92 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 773/1931 e s.m.i.)[7].

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

L’attività oggetto di comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione. In caso di comunicazione irregolare/incompleta, entro ………… giorni dal ricevimento, sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione prevedendosi, in difetto, l’archiviazione della comunicazione per improcedibilità.

L’Attività oggetto del procedimento autorizzatorio può essere avviata solo dopo il rilascio del nulla osta di impatto acustico. I termini procedimentali sono stabiliti dalle amministrazioni locali con propria disciplina dei procedimenti amministrativi.

Le dichiarazioni false/mendaci sono sanzionabili ex artt. 71 e ss. D.P.R. n. 445/2000.


[1] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta;

[2] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività

[3] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[4] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[5] Non è necessario autocertificarli nella comunicazione di cessazione dell’attività;

[6] In relazione alle specifiche tipologie di titolo abilitativo.

[7] Art. 11 – Salve le condizioni particolari stabilite dalla legge nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1 a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non ha ottenuto la riabilitazione;

2 a chi è sottoposto all’ammonizione o a misura di sicurezza personale o è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi ha riportato condanna per delitti contro la personalità dello stato o contro l’ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all’autorità, e a chi non può provare la sua buona condotta.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengono a mancare, in tutto o in parte, le condizioni alle quali sono subordinate, e possono essere revocate quando sopraggiungono o vengono a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell’autorizzazione.

Art. 92 – Oltre a quanto è preveduto dall’art. 11, la licenza di esercizio pubblico e l’autorizzazione di cui all’art. 89 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi d’azzardo, o per delitti commessi in istato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell’alcoolismo, o per infrazioni alla legge sul lotto, o per abuso di sostanze stupefacenti.

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