Stato Civile – Comune di Birori https://www.comune.birori.nu.it Un nuovo sito targato WordPress Mon, 10 Dec 2018 11:17:20 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 Dichiarazione di nascita https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/dichiarazione-di-nascita/ Mon, 10 Dec 2018 11:17:20 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=938 Informazioni

La dichiarazione relativa ad una nuova nascita può essere fatta:

  1. presso il Comune di nascita: da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 10 giorni dalla nascita, deve presentarsi all’Ufficio Stato Civile del comune dove è avvenuto il parto, producendo l’attestazione di nascita (rilasciata dall’ostetrica o dal medico che ha assistito al parto);
  2. presso il centro di nascita: da parte del genitore o suo procuratore il quale, entro 3 giorni, deve presentarsi alla direzione sanitaria del centro dove è avvenuta la nascita (ospedale o casa di cura) con l’attestazione di nascita. Sarà poi la direzione sanitaria a trasmettere tale dichiarazione al Comune dove è avvenuta la nascita, oppure al Comune di residenza dei genitori, o al Comune di residenza della madre quando questi siano residenti in comuni diversi (salvo diverso e comune accordo);
  3. presso il Comune di residenza dei genitori: in questo caso la dichiarazione può essere resa esclusivamente dai genitori, entro 10 giorni, al comune di residenza. Il genitore deve presentarsi all’ufficio di stato civile del proprio comune di residenza con l’attestazione di nascita.
    • Se i genitori sono coniugati tra loro la dichiarazione può essere resa da un solo genitore; se i genitori non sono coniugati tra loro occorre la presenza di entrambi.
    • Il Comune di residenza, successivamente alla dichiarazione di nascita, richiederà il numero di codice fiscale alla competente Azienda Sanitaria. La Tessera Sanitaria verrà successivamente inviata all’indirizzo del neonato.
    • I giorni vanno computati a partire dal giorno successivo alla nascita; nel caso in cui il decimo o il terzo giorno cadano in un giorno festivo, la scadenza è spostata avanti di un giorno.

Cosa presentare

  • Attestazione di nascita rilasciata dal sanitario che ha assistito al parto
  • Documento di identità del dichiarante/dei dichiaranti

 

Attribuzione del cognome

Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 286 del 21/12/2016 (così come ripresa dalla Circolare del Ministero dell’Interno n. 1/2017) è facoltà dei genitori, al momento della dichiarazione di nascita, decidere se attribuire esclusivamente il cognome paterno o il doppio cognome (anteponendo o postponendo il cognome della madre a quello paterno).

Informazioni

Rivolgersi all’Ufficio Stato Civile negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail

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Morte https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/morte/ Mon, 10 Dec 2018 11:16:29 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=935

Nel caso di decesso occorre compiere, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dov’è avvenuto l’evento, la dichiarazione di morte entro 24 ore dall’evento.

Nel caso di morte in ospedale, in casa di cura o di riposo, in clinica o in altra struttura sarà il direttore sanitario, o un suo delegato, a trasmettere all’Ufficiale di Stato Civile competente l’avviso di morte.

Nei casi di decesso in abitazioni private la dichiarazione di morte è formulata da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da persona informata del decesso (ad es. personale delle pompe funebri).

La documentazione da consegnare comprende:

  • certificato di decesso, compilato dal medico curante o dalla guardia medica, attestante l’avvenuto decesso e la causa di morte;
  • certificato di accertamento della morte compilato dal medico necroscopo della competente Azienda Sanitaria (tra le 15 e le 30 ore successive al decesso);
  • scheda di morte (modello ISTAT D/4) compilata dal medico curante nella parte riguardante le cause del decesso. Le schede di morte vengono fornite dal Comune ai medici curanti e alle strutture ospedaliere.

 

Autorizzazione al seppellimento

L’autorizzazione al seppellimento è richiesta anch’essa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune dove è avvenuto il decesso e comprende l’autorizzazione al trasporto del defunto percorrendo l’itinerario più breve; può essere richiesta contestualmente alla dichiarazione di morte o successivamente. Oltre alla documentazione di cui sopra, occorre in caso di morte violenta o improvvisa il nulla osta rilasciato dall’Autorità Giudiziaria.

È necessario conoscere il luogo, la data e l’ora delle esequie, il cimitero di destinazione e le modalità di sepoltura (tumulazione o inumazione). Se il cimitero è di altro Comune deve essere presentata richiesta di autorizzazione al trasferimento, la quale scontra l’imposta di bollo.

In questo caso verrà rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile una comunicazione per il Comune di destinazione.

 

Cremazione

Alla richiesta di cremazione, rivolta all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di avvenuto decesso, sono allegati tutti i documenti comprovanti:

  • la volontà del defunto di essere cremato (disposizione testamentaria; iscrizione ad associazione di cremazione legalmente riconosciuta; in mancanza, volontà manifestata dal coniuge o dal partente più prossimo (individuato secondo gli artt. 74 e seguenti del Codice Civile) e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi;
  • il certificato del medico necroscopo dal quale sia escluso il sospetto di morte dovuta a reato, oppure il nulla osta dell’autorità giudiziaria;
  • copia del documento di identità valido del richiedente

Per quanto riguarda l’affido, il trasporto o la dispersione delle ceneri, occorre indirizzare la domanda al Comune competente, allegando tutti i documenti ed atti necessari.

 

Informazioni

Nel caso il decesso avvenga in un Comune diverso da quello di residenza, è possibile che l’atto di morte venga trasmesso al Comune di residenza con alcuni giorni di ritardo.

Fino a quel momento i parenti potranno comunque richiedere i certificati di morte al Comune dove è avvenuto l’evento (normalmente ne vengono consegnate alcune copie una volta formato l’atto di morte) e procedere alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà (spesso richieste dagli istituti bancari) in merito agli eredi.

Per alcuni atti è necessaria la corresponsione dell’imposta di bollo e i diritti di segreteria.

Per informazioni si invita a rivolgersi all’Ufficio Stato Civile, per cui è attiva anche la reperibilità festiva.

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Separazioni e divorzi https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/separazioni-e-divorzi/ Thu, 24 May 2018 10:17:13 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=199

Divorziare/separarsi/sciogliere una unione civile/concludere una convivenza di fatto

Separazioni e divorzi consensuali e giudiziali

Le modalità di separazione e divorzio ormai divenute assodate, cioè quella “consensuale” (o congiunta) e quella “giudiziale” (che può essere richiesta da un coniuge anche se l’altro non è d’accordo), hanno visto aggiungersi nuove forme, maggiormente semplificate, appartenenti anch’esse al caso in cui tra i coniugi ci sia una volontà di addivenire a separazione/divorzio consensuale.

La coppia che consensualmente vuole separarsi o divorziare non dovrà necessariamente rivolgersi al giudice, come invece continua ad accadere per separazione/divorzio contenziosi, ma avrà la possibilità di scegliere tre strade:

  • presentare un ricorso congiunto al Tribunale per ottenere l’omologa della separazione, la sentenza che pronuncia lo scioglimento del matrimonio o la cessazione dei suoi effetti civili;
  • procedere alla conclusione di un accordo presso l’ufficio dello Stato Civile, in presenza di determinate condizioni;
  • addivenire a una negoziazione assistita da avvocati.

Per quanto riguarda le modalità “classiche”, una volta addivenuti alla separazione personale debbono trascorrere 6 mesi (per la separazione consensuale) o 12 mesi (per la separazione giudiziale) dal giorno dell’udienza presidenziale perché possa iniziare la procedura di divorzio.

Il divorzio stabilisce lo scioglimento del matrimonio civile o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario. La pronuncia del divorzio non incide, però, sul sacramento religioso.

Con il divorzio congiunto le parti decidono di adire congiuntamente il Tribunale nella sede competente.

In caso di mancato accordo una parte, con l’assistenza di un legale, può rivolgersi al Tribunale per ottenere il divorzio (divorzio contenzioso). Il giudizio si conclude con la sentenza di divorzio, dopo la quale le parti potranno convolare a nuove nozze.

 

Separazioni e divorzi davanti all’Ufficiale di Stato Civile

LE NUOVE POSSIBILITÀ PER SEPARAZIONI/DIVORZI

L’art. 12 della legge n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di concludere un accordo di separazione, divorzio o modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio dinnanzi all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune.

L’assistenza degli avvocati difensori è, in questo caso, facoltativa.

Tale modalità semplificata è possibile solo se:

  • non vi sono figli minori o portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti (i figli vanno intesi come comuni ai coniugi richiedenti);
  • l’accordo non contiene patti di trasferimento patrimoniale.

Il procedimento prevede un doppio passaggio dinnanzi all’Ufficiale di Stato Civile, a distanza di non meno di 30 giorni.

In seguito all’entrata in vigore della Legge n. 55 del 6 maggio 2015, i termini di separazione per pervenire al divorzio sono ridotti a 6 mesi nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

CONDIZIONI

Possono concludere gli accordi di separazione o divorzio i coniugi che ricadano in almeno una delle seguenti condizioni:

  • siano, uno o entrambi, residenti nel Comune;
  • abbiano contratto matrimonio, civile o religioso con effetti civili, nel Comune;
  • (se sposati all’estero) abbiano trascritto nel Comune l’atto di matrimonio;
  • non abbiano figli, minori o maggiorenni incapaci, o con un grave handicap riconosciuto ai sensi della legge 104/1992 o che non siano economicamente non autosufficienti, nati dalla loro unione.

L’accordo non può contenere, in alcun modo e sotto alcuna forma, riferimenti ai rapporti patrimoniali tra i coniugi (es. l’uso della casa coniugale, la divisione di denaro o la previsione della corresponsione in un’unica soluzione dell’assegno di divorzio (cd. liquidazione una tantum), la gestione di beni mobili o immobili): in questi casi, infatti, è necessario l’intervento di un legale.

Nell’accordo potrà essere inserito un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia in caso di divorzio.

MODALITÀ

I coniugi interessati a redigere l’atto di separazione o divorzio davanti all’Ufficiale dello Stato Civile devono prendere un appuntamento, anche a mezzo telefonico, con l’Ufficiale di Stato Civile.

I coniugi devono presentarsi all’appuntamento e hanno la facoltà di farsi assistere ciascuno da un avvocato di fiducia, che non può tuttavia sostituire la parte rappresentata.

  • Se non c’è accordo tra le parti, la competenza resta del Tribunale.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Per la separazione personale: documento di identità dei coniugi e autocertificazione relativa ai figli.

È indispensabile che i coniugi comunichino il luogo e la data del matrimonio per verificare la competenza dell’Ufficio di Stato Civile del Comune.

Per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio: documento di identità dei coniugi, autocertificazione relativa ai figlie copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione (art. 6 della legge 162/2014).

CONFERMA DELL’ACCORDO

Per dare validità all’accordo i coniugi devono poi presentarsi nuovamente davanti all’Ufficiale di Stato Civile (non prima di 30 giorni dalla redazione del primo atto) per confermarlo.

L’Ufficiale di Stato Civile concorderà con i coniugi la data per la conferma dell’accordo, la quale non potrà essere modificata per alcun motivo.

  • La mancata presentazione alla data stabilita, anche solo di uno dei due coniugi e a prescindere dalle motivazioni, comporterà la mancata conferma dell’atto che verrà meno senza nessuna conseguenza, nel senso che sarà come se non fosse mai stato formato.

In sede di conferma non è possibile modificare l’accordo.

MODIFICA DEGLI ACCORDI

I coniugi, sempre a condizione che non vi siano figli comuni minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, possono dichiarare congiuntamente innanzi all’Ufficiale di Stato Civile di voler modificare le condizioni di separazione o divorzio già stabilite limitatamente a:

  • attribuzione dell’assegno periodico;
  • revoca dell’assegno periodico;
  • revisione quantitativa dell’assegno periodico.

Sarà anche in tale caso necessario concordare un appuntamento presso l’Ufficio di Stato Civile.

COSTI

È previsto il versamento di un diritto fisso di € 16,00

 

Separazioni e divorzi davanti all’avvocato

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O PIÙ AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO

L’articolo 6 della legge 162/2014 prevede l’istituto della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati nel caso in cui si addivenga a soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio oppure alla modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

L’accordo può contenere patti di natura patrimoniale (economici e finanziari) tra i coniugi. Per redigere queste convenzioni i coniugi devono rivolgersi ad uno o più avvocati (per ciascun coniuge).

A differenza della procedura davanti all’Ufficiale di Stato Civile (senza obbligo di assistenza di un legale) questa procedura è possibile anche in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave, come pure di figli maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Concluso l’accordo, sottoscritto dai coniugi e certificato dagli avvocati, viene trasmesso da almeno uno degli avvocati o da un suo delegato al Procuratore del Tribunale del luogo dell’ultima residenza (la separazione personale) o della residenza di uno dei due coniugi (il divorzio) per chiedere il nulla osta, se non vi sono figli o se sono maggiorenni autosufficienti economicamente, oppure l’autorizzazione se vi sono figli minori, incapaci o maggiorenni non autosufficienti economicamente.

Nel primo caso, il Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, se non ravvisa irregolarità, comunicherà il nulla osta agli avvocati.

Nel secondo caso, invece, l’accordo concluso deve essere trasmesso entro un termine ben preciso di 10 giorni al Procuratore, il quale lo autorizza solo se lo stesso è rispondente all’interesse dei figli. Qualora, al contrario, il Procuratore ritenga che l’accordo non corrisponda agli interessi della prole, non lo autorizza e lo trasmette, entro cinque giorni, al Presidente del tribunale, il quale, nel termine massimo di trenta giorni, dispone la comparizione delle parti, provvedendo senza ritardo.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

MODALITÀ DI INVIO DELLA CONVENZIONE DELLA CONVENZIONE DA PARTE DEGLI AVVOCATI ALL’UFFICIO DI STATO CIVILE

La convenzione, una volta ricevuto il nulla osta o l’autorizzazione del Procuratore deve essere trasmessa unitamente alla copia di quest’ultimo provvedimento, da parte di almeno uno degli avvocati che ha assistito uno dei coniugi, entro il termine tassativo di 10 giorni, la documentazione per la trascrizione al:

  • Comune di iscrizione dell’atto di matrimonio;
  • Comune di trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato con il rito concordatario o con altro rito religioso riconosciuto dallo Stato italiano;
  • Comune di trascrizione del matrimonio celebrato all’estero, da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero
  • L’invio della convenzione, firmata digitalmente dal legale, deve avvenire a mezzo Posta Elettronica Certificata, unitamente a una dichiarazione di conformità all’originale cartaceo (anch’essa sottoscritta digitalmente). In caso di convenzione di divorzio l’avvocato dovrà inviare copia conforme rilasciata dalla cancelleria del Tribunale della sentenza di separazione giudiziale o del decreto di omologa di separazione o l’originale dell’accordo di separazione ex articolo 6 della legge 162/2014. Questa deve essere inclusa nel file che contiene la convenzione firmata digitalmente.

In caso di ritardo l’ufficio di stato civile trascriverà comunque la convenzione, attivandosi per l’accertamento della sanzione, così come previsto dalla legge.

Il provvedimento viene trascritto e annotato sull’atto di matrimonio entro 30 giorni dalla data in cui tutti i documenti necessari, corretti dal punto di vista formale e sostanziale, pervengono all’Ufficio Stato Civile.

 

Scioglimento di un’unione civile

L’unione civile tra persone dello stesso sesso si scioglie nei seguenti casi:

  1. morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  2. sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso. Nel caso in cui la rettificazione anagrafica di sesso sia stata effettuata da un coniuge in costanza di matrimonio, ed i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, consegue l’automatica instaurazione dell’unione civile tra persone dello stesso sesso;
  3. nei casi che permettono il divorzio;
  4. quando le parti hanno manifestato, anche disgiuntamente, la volontà di scioglimento all’ufficiale di Stato Civile. In questo caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento della stessa. In questo caso si applicano, in quanto compatibili:
    • alcune delle disposizioni della legge sul divorzio (gli articoli 4, 5, primo comma, e dal quinto all’undicesimo comma, 8, 9, 9-bis, 10, 12-bis, 12-ter, 12-quater, 12-quinquies e 12-sexies della legge 1° dicembre 1970, n. 898);
    • le disposizioni sui procedimenti in materia di famiglia e di stato delle persone di cui al Titolo II del libro quarto del Codice di procedura civile;
    • le disposizioni in materia di negoziazione assistita da avvocati in ambito familiare, nonché di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di divorzio innanzi all’ufficiale dello stato civile di cui agli articoli 6 e 12 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 (vedasi in tal senso la parte “SEPARAZIONI E DIVORZI DAVANTI ALL’UFFICIALE DI STATO CIVILE”).

 

Cessazione di una convivenza di fatto

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • dichiarazione di una o entrambe le parti, da cui risulti la cessazione dei legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale. In quest’ipotesi, fino a quanto prosegue la coabitazione, il nucleo familiare rimane comunque invariato sotto il profilo anagrafico;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.

Nel caso in cui l’eventuale dichiarazione di cessazione della convivenza di fatto sia sottoscritta da uno solo degli interessati sarà inviata dall’Ufficio Anagrafe una debita comunicazione all’altra parte coinvolta.

  • Nel caso di cessazione della convivenza di fatto (che vi sia o meno il contratto di convivenza) il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte in stato di bisogno, che non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA RICHIESTA DI CESSAZIONE

La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:

  • consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
  • trasmessa via fax
  • inviata per PEC

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI CONVENZA

Il contratto di convivenza eventualmente stipulato tra i conviventi cessa di esistere in caso di:

  • accordo delle parti o recesso unilaterale: sarà necessario seguire le forme già viste per la stipula o modifica del contratto, con notifica all’altro contraente nel caso di recesso unilaterale. Nel caso in cui la casa familiare sia nella disponibilità esclusiva del recedente la dichiarazione di recesso deve contenere, a pena di nullità, il termine (non inferiore a novanta giorni) concesso al convivente per lasciare l’abitazione;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona, in tal caso il contraente che ha contratto matrimonio o unione civile deve notificare all’altro contraente, e al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza, l’estratto di matrimonio o di unione civile;
  • morte di uno dei due contraenti, in tal caso il superstite o gli eredi del contraente deceduto devono notificare al professionista che ha ricevuto o autenticato il contratto di convivenza l’estratto dell’atto di morte affinché provveda ad annotare a margine del contratto di convivenza l’avvenuta risoluzione del contratto e a notificarlo all’anagrafe del comune di residenza.

COSTI

Non sono previsti costi

PER INFORMAZIONI

Rivolgersi all’Ufficio Stato Civile negli orari d’apertura o a mezzo telefono/mail

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Costituire una famiglia https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/costituire-una-famiglia/ Thu, 24 May 2018 10:03:37 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=188 CHI PUÒ CONTRARRE MATRIMONIO

Un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato daltribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.

Sono condizioni impeditive:

  • l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
  • la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
  • la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
  • la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
  • per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).

PER I CITTADINI STRANIERI

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:

  • secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
  • secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Se sceglie la celebrazione secondo la legge italiana, è soggetto alle condizioni previste dall’ordinamento italiano per contrarre matrimonio e, pertanto, non devono sussistere le suddette condizioni.

Gli stranieri che risiedono o hanno domicilio in Italia, in regola con le condizioni di soggiorno, dovranno richiedere le pubblicazioni all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di e devono presentare il nulla-osta, rilasciato dall’autorità competente del proprio Paese (solitamente è sufficiente rivolgersi al consolato straniero in Italia, a volte può essere necessario rivolgersi ad autorità straniere nello stato di origine dello/a sposo/a).

Il nulla-osta deve essere tradotto e legalizzato, salvo i casi di esenzione eventualmente previsti in accordi internazionali siglati dall’Italia.

Fanno eccezione ai precedenti adempimenti due Stati: U.S.A. e Australia.

Per questi due Paesi sono previsti accordi particolari che potranno meglio essere illustrati allo sportello dello stato civile.

Se i cittadini stranieri non hanno la residenza in Italia, l’Ufficiale di Stato Civile redige un processo verbale e potrà procedere alla celebrazione in assenza di pubblicazioni.

Possono sposarsi in Italia anche i rifugiati politici o gli apolidi (ossia le persone prive di qualunque cittadinanza). In tal caso, non sono tenuti a produrre il nulla-osta per le pubblicazioni ma è sufficiente che presentino la certificazione attestante la condizione di rifugiato politico rilasciata dell’Alto Commissariato per i rifugiati o la certificazione attestante l’apolidia.

FASI DEL PROCEDIMENTO

            LE PUBBLICAZIONI DI MATRIMONIO

Gli sposi contattano l’Ufficio Stato Civile richiedendo che lo stesso provveda a reperire i documenti necessari alla richiesta di pubblicazioni e fissando l’appuntamento per lo svolgimento del processo verbale.

Gli sposi devono presentare i seguenti documenti non acquisibili d’ufficio, qualora ricorra la situazione:

  • la richiesta di pubblicazione del Parroco o del Ministro del Culto, in caso di matrimonio religioso;
  • nulla-osta rilasciato dalla competente autorità del Paese straniero per lo straniero che intenda sposarsi in Italia;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di dispensa o riduzione dei termini di pubblicazione;
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in caso di parentela o affinità tra i coniugi (art. 87 CC);
  • (ove necessario) decreto del Tribunale di autorizzazione a contrarre matrimonio in presenza di divieto temporaneo (art. 89 CC);
  • decreto del Tribunale di ammissione al matrimonio del minore d’età;

Se entrambi gli sposi sono residenti nel Comune occorre presentare 1 marca da bollo da € 16.00, 2 marche da bollo da € 16.00 se uno degli sposi è residente in altro Comune.

Una volta avvenuto il processo verbale per la richiesta di pubblicazioni, devono trascorrere 12 giorni, dopo i quali verrà emesso il certificato di avvenute pubblicazioni.

Da quel momento, gli sposi hanno 180 giorni per celebrare il matrimonio. Trascorso tale periodo le pubblicazioni cessano di avere effetto ed occorre procedere a nuove.

LA CELEBRAZIONE

Gli sposi che celebrano il matrimonio con rito religioso (che sia “in chiesa” o acattolico) con effetti civili non devono trasmettere nulla al Comune: penserà il parroco o il ministro di altro culto a far pervenire quanto necessario per dare al matrimonio gli effetti civili.

Gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l’Ufficiale di Stato Civile una data, individuando eventualmente un celebrante tra quelli delegati o richiedendo che una persona non in conflitto d’interessi celebri, previa delega del Sindaco.

Gli sposi devono avere la presenza di due testimoni (possono essere anche parenti).

Il DIVORZIO

Sotto questa generica definizione vengono ricompresi diversi atti che determinano la fine del matrimonio: lo scioglimento, se si tratta di matrimonio civile; la cessazione degli effetti civili, se si tratta di matrimonio religioso; l’annullamento o la dichiarazione di nullità in altri casi specifici.

Il divorzio si ottiene con quattro modalità diverse, che dipendono sia dal tipo di matrimonio che dalle caratteristiche e dalla volontà degli sposi:

  1. Mediante sentenza del giudice (rivolgersi ad un legale di fiducia)
  2. Mediante sentenza di un giudice straniero o di un’autorità amministrativa che ne abbia facoltà secondo la legge dello stato straniero, che potrà essere trascritta in Italia in base a determinate caratteristiche del provvedimento
  3. Mediante procedimento consensuale di negoziazione assistita da un legale
  4. Mediante consenso espresso davanti all’ufficiale dello stato civile italiano

Per quanto concerne le modalità 3 e 4, si veda apposita scheda informativa.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Codice Civile, Libro Primo, Titolo Sesto

Articolo 50 e seguenti del D.P.R. n. 396/2000

 

UNIONE CIVILE TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

CHI PUÒ COSTITUIRE UN’UNIONE CIVILE

Due persone maggiorenni dello stesso sesso.

L’unione civile non può essere costituita, oltre al difetto di età, in presenza delle seguenti cause impeditive:

  • presenza di un precedente vincolo matrimoniale o di unione civile;
  • interdizione giudiziale per incapacità di mente (identico all’art. 85 CC);
  • la sussistenza di vincoli di parentela o affinità tra i dichiaranti (analogo all’art. 87 CC con l’aggiunta dell’impedimento di costituzione di unione tra lo zio ed il nipote e la zia e la nipote);
  • condanna definitiva per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge o partner civile dell’altro soggetto (art. 88 CC).

La costituzione di un’unione in presenza di uno degli impedimenti succitati comporta la nullità dell’unione stessa, con possibilità di impugnazione da parte di uno dei contraenti, dagli ascendenti prossimi di questi, dal Pubblico Ministero o da chiunque abbia interesse legittimo e attuale (che goda cioè di tutela giudiziale). Altri motivi di impugnazione sono violenza o errore, morte presunta del precedente coniuge ecc., come elencati dai commi da 6 a 8 dell’art. 1 Legge 76/2016.

COME SI COSTITUISCE UN’UNIONE CIVILE

            FASE PRELIMINARE

Al fine di costituire un’unione civile, gli interessati – maggiorenni e dello stesso sesso –fannorichiestacongiuntadinnanziall’UfficialedelloStatoCiviledelComunediloroscelta.

La richiesta deve contenere: le proprie generalità (nome, cognome, luogo e data di nascita), la cittadinanza e il luogo di residenza e deve comprendere anche la dichiarazione di assenza delle cause impeditive suddette.

La persona non avente cittadinanza italianache volesse porre in essere in Italia la costituzione di un’unione civile deve produrre una dichiarazione dell’autorità competente del proprio Paese, in conformità all’art. 116 del CC, dalla quale risulti che in riferimento alle leggi cui è sottoposto, può costituire tale tipo di vincolo.

Una volta ricevuta la richiesta l’Ufficiale dello Stato Civile effettua una preliminare indagine (verifica maggiore età e identità di sesso) e predispone il processo verbale che viene sottoscritto insieme alle parti, le quali sono invitate a comparire, in una data indicata dagli interessati (comunque successiva a 15 gg dopo la richiesta presentata), per rendere la dichiarazione di costituzione dell’unione.

In caso di infermità o comprovato impedimento di una delle parti, che importi l’impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la richiesta direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.

Nell’arco di tempo intercorrente tra la data della richiesta e quella fissata per la costituzione dell’unione civile l’Ufficiale dello Stato Civile verifica l’esattezza delle dichiarazioni rese, acquisendo d’ufficio eventuali documenti idonei ad escludere la presenza di cause ostative; nel caso riscontrasse irregolarità nelle dichiarazioni invita le parti a correggerle ovvero, nel caso riscontrasse la sussistenza di cause impeditive o carenza di presupposti, ne dà immediata comunicazione alle parti medesime.

COSTITUZIONE

Nel giorno indicato nell’invito, davanti all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove è stata presentata la richiesta, le parti dichiarano, congiuntamente e personalmente, alla presenza di due testimoni da loro scelti, la volontà di costituire un’unione civile.

Contemporaneamente le parti vengono informate dei diritti/doveri discendenti dalla costituzione di un’unione civile, fra cui la possibilità di scegliere il regime patrimoniale della separazione dei beni e di assumere un cognome comune (scegliendolo tra i loro cognomi o anteponendo o posponendo al cognome comune il proprio cognome, se diverso). Tale facoltà non incide del nome-cognome anagrafico, costituendo esclusivamente un “cognome d’uso”.

Come per la fase preliminare, in caso di comprovato impedimento che importi l’impossibilità di recarsi presso la casa comunale, l’Ufficiale dello Stato Civile riceve la dichiarazione direttamente nel luogo ove trovasi la parte impedita.

La mancata comparizione, senza giustificato motivo, di una o di entrambe le parti nel giorno indicato nell’invito, equivale a rinuncia; di tale mancanza l’ufficiale dello stato civile redigerà apposito verbale, sottoscritto dalla parte e dai testimoni, ove presenti.

I verbali così formati (dichiarazione di costituzione dell’unione civile ed eventualmente verbale di mancata comparizione) verranno iscritti nell’apposito Registro di Stato Civile.

L’Ufficiale dello Stato Civile invierà copia conforme all’originale del processo verbale di costituzione dell’unione civile al Comune di iscrizione o trascrizione dell’atto di nascita di ambo le parti, per la relativa annotazione.

L’unione sarà attestata da apposito certificato, riportante le generalità e la residenza dei dichiaranti e dei testimoni e il regime patrimoniale prescelto.

Inoltre nei documenti di riconoscimento potrà essere riportato lo stato civile “unito/a civilmente”.

  • Il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all’estero da cittadini italiani produce gli effetti dell’unione civile regolata dalla legge italiana; basta rivolgersi all’ufficiale dello stato civile portando copia di detto matrimonio, che verrà inserito nei registri italiani.

COME SI PROCEDE ALLO SCIOGLIMENTO DI UN’UNIONE CIVILE

L’unione civile si scioglie per:

  • morte o dichiarazione di morte presunta di una delle parti;
  • manifestazione, anche disgiunta, delle parti di volontà di scioglimento dell’unione civile. In tale caso la domanda di scioglimento dell’unione civile è proposta decorsi tre mesi dalla data della manifestazione di volontà di scioglimento dell’unione.

Alle unioni civili si applica gran parte della normativa relativa alle cause di divorzio, sia in relazione alle cause di scioglimento che per quel che riguarda le conseguenze patrimoniali, si invita a contattare l’Ufficio Stato Civile per approfondimenti.

È applicabile alle stesse unioni civili la disciplina semplificata dello scioglimento del matrimonio mediante negoziazione assistita, o per accordo innanzi al sindaco quale Ufficiale di Stato Civile.

 

DOVE RIVOLGERSI

Ufficio Stato Civile

RIFERIMENTI NORMATIVI

L.20maggio2016,n.76

D.P.C.M.23luglio2016,n.144

D.Lgs.19gennaio2017,n.5-6-7

 

Le norme introdotte prevedono altresì che le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.

La disposizione di cui al periodo precedente non si applica tuttavia alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella legge 76/2016nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (norme sull’adozione e l’affido di minorenni), fermo restando quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti.

 

CONVIVENZA DI FATTO

COSA È UNA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto è un istituto che riguarda sia coppie omosessuali che eterosessuali composte da persone maggiorenni:

  • unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile;
  • coabitanti ed aventi dimora abituale nel Comune

Ai conviventi di fatto sono riconosciuti numerosi diritti, tra i quali:

  • la visita al convivente di fatto detenuto;
  • la visita, l’assistenza e l’accesso ai dati personali in ambito sanitario in caso di malattia o ricovero;
  • la facoltà di designare il partner come rappresentante in caso di incapacità e, in caso di morte, le scelte sulla donazione di organi e celebrazioni funerarie;
  • in caso di decesso del proprietario (o del conduttore dell’immobile) spetta al convivente superstite il diritto di abitazione o di succedere nel rapporto;
  • se uno dei conviventi è interdetto, inabilitato o sottoposto ad amministrazione di sostegno, l’altro può essere nominato come tutore, curatore o amministratore di sostegno;
  • in caso di decesso di uno dei conviventi di fatto derivante da fatto illecito di un terzo, si applicano gli stessi criteri del risarcimento del danno come avviene per il coniuge superstite.

CHI PUÒ COSTITUIRE UNA CONVIVENZA DI FATTO

Due persone maggiorenni (di sesso diverso o dello stesso sesso) unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale che soddisfino i seguenti requisiti:

  • residenza nel Comune, coabitazione e iscrizione nello stesso stato di famiglia;
  • assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • assenza di precedenti vincoli, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

COME DICHIARARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

L’apposita dichiarazione, sottoscritta da entrambi, direttamente all’Ufficio Anagrafe, muniti di un documento di identità.

Coloro che intendano trasferirsi da un altro Comune, o – se già residenti – intendano variare indirizzo all’interno del territorio comunale, dovranno far pervenire la dichiarazione di costituzione della convivenza di fatto, unitamente alla richiesta di iscrizione anagrafica di cambio di indirizzo secondo le modalità già previste per tali procedure.

COME CESSARE UNA CONVIVENZA DI FATTO

La convivenza di fatto può estinguersi per:

  • accordo tra le parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei contraenti;
  • cessazione della situazione di coabitazione e/o di residenza nel Comune di …….. di uno o entrambi i componenti della convivenza di fatto.

La richiesta di cessazione della convivenza di fatto può essere:

  • consegnata a mano presso l’Ufficio Anagrafe;
  • trasmessa via fax
  • inviata per PEC

Si ricorda che nel caso di cessazione della convivenza di fatto il giudice stabilisce il diritto agli alimenti della parte che non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.

CERTIFICAZIONE

L’anagrafe rilascia certificazione anagrafica relativa alla convivenza di fatto, richiedibile all’Ufficio Anagrafe nel rispetto della normativa sull’imposta di bollo.

CONTRATTO DI CONVIVENZA: DISCIPLINA DEI RAPPORTI PATRIMONIALI

I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali della loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza che deve avere le seguenti caratteristiche:

  • deve essere redatto in forma scritta
  • deve essere un atto pubblico o una scrittura privata autenticata (in questo caso un notaio o un avvocato dovranno autenticare le firme e attestare la conformità dell’accordo alle norme vigenti).

Ai fini dell’opponibilità ai terzi, il contratto di convivenza con firma autenticata da un notaio o da un avvocato deve essere trasmesso dal professionista al Comune entro 10 giorni dall’avvenuta stipula a mezzo PEC con firma digitale e sarà conservato agli atti.

Il contratto di convivenza cessa di esistere in caso di:

  • accordo delle parti;
  • recesso da parte di una delle parti;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente ed altra persona;
  • morte di uno dei due contraenti.

La legge dispone che sia l’accordo di risoluzione che il recesso unilaterale debbano risultare da atto pubblico o da scrittura privata autenticata dal notaio o dall’avvocato.

Resta ferma la competenza del notaio per gli atti di trasferimento dei diritti reali immobiliari.

 

FAMIGLIA ANAGRAFICA

COSA È LA FAMIGLIA ANAGRAFICA

La famiglia anagrafica è un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi. I membri devono coabitare e avere dimora abituale nello stesso Comune (articolo 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223). La composizione del nucleo familiare risulta dal certificato di stato di famiglia.

La coabitazione è condizione necessaria, ma non sufficiente per determinare l’appartenenza alla famiglia anagrafica: esistono situazioni in cui i soggetti, pur convivendo, hanno due stati di famiglia differenti (es. badante/famiglia della persona assistita; studenti coabitanti fuorisede).

La famiglia anagrafica risulta importante per numerosi adempimenti con enti pubblici o ai fini fiscali, e risulta nel certificato “stato di famiglia” e autocertificabile nei confronti degli enti pubblici.

COME SI COSTITUISCE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA

La famiglia anagrafica si costituisce per trasferimento, presso la stessa dimora, di una o più persone (la famiglia anagrafica può essere costituita anche di una sola persona), legate dai vincoli di cui sopra.

La famiglia può vedere variazioni successive, attraverso le variazioni anagrafiche, compresa l’aggregazione di intere famiglie, la scissione delle stesse o la variazione di indirizzo di un intero nucleo familiare.

QUANDO VIENE ELIMINATA DALL’ANAGRAFE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA

Una famiglia può essere eliminata dall’Anagrafe di un Comune per trasferimento dei suoi componenti in altro Comune o all’estero, per decesso dei suoi componenti, per cancellazione dall’Anagrafe dei suoi componenti, per aggregazione della stessa ad altra famiglia.

CHI PUÒ COSTITUIRE UNA FAMIGLIA ANAGRAFICA

Vedasi la scheda informativa “Variazioni anagrafiche” per i requisiti necessari all’iscrizione anagrafica

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