Tributi – Comune di Birori https://www.comune.birori.nu.it Un nuovo sito targato WordPress Mon, 10 Dec 2018 14:33:06 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 COSAP https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/cosap/ Thu, 24 May 2018 14:44:44 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=420 Riferimenti normativi

Articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali».

Gli obbligati

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio:

a) Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

b) Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

c) Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

Denuncia e versamento

I termini e le modalità per la presentazione della denuncia nonché per il versamento del canone sono disciplinati dall’apposito regolamento comunale.

Agevolazioni e riduzioni

Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.

Rimborso di imposta versata e non dovuta.

Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Autotutela

Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del canone può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.

Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

  • avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
  • atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del canone può essere proposto ricorso al Giudice Ordinario (Sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 14/03/2008).

I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Imposta comunale sulla pubblicità https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/imposta-comunale-sulla-pubblicita/ Thu, 24 May 2018 14:37:58 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=407 Normativa di riferimento

Decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 – capo I: «Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicita’ e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonche’ della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale».

Soggetti passivi (art. 6)

È soggetto all’imposta colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.

È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Presupposto dell’imposta è la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

Dichiarazione (art. 8)

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicitàa presentare al comune appositadichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Riduzione d’imposta  (art. 16)

La tariffa dell’imposta è ridotta alla metà:

  • per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
  • per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
  • per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

Rimborso di imposta versata e non dovuta

Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Autotutela

Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione dell’imposta può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.

Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

  • avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
  • atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento dell’imposta può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Occupazione di spazi ed aree pubbliche (Concessione o autorizzazione) https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/occupazione-di-spazi-ed-aree-pubbliche-concessione-o-autorizzazione/ Thu, 24 May 2018 14:29:54 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=398 Coloro che intendono occupare spazi ed aree pubbliche appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune nonché su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, servitù di pubblico passaggio, devono inoltrare domanda di concessione ovvero di autorizzazione, al competente ufficio comunale.

Le occupazioni si caratterizzano per la variabile temporale in:

  1.  permanenti
  2. temporanee.

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di rilascio di atto di concessione, aventi comunque durata non inferiore all’anno.

Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

Le occupazioni possono riguardare:

  • spazi ed aree pubbliche;
  • spazi sottostanti il suolo (condutture in genere);
  • spazi sovrastanti il suolo (tende,linee o condutture aeree).

I termini e le modalità di presentazione della domanda sono disciplinati dall’apposito regolamento comunale.

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TOSAP https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/tosap/ Thu, 24 May 2018 14:23:32 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=384 Riferimenti normativi

D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 – Capo II – «Revisione ed armonizzazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell’art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della finanza territoriale». 

Gli obbligati

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio:

a) Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

b) Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

c) La tassa si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.

Denuncia e versamento della tassa

Per le occupazioni permanenti la denuncia va presentata entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. Entro gli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.

Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Agevolazioni e riduzioni

Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.

Rimborso di imposta versata e non dovuta

Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Autotutela

Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del tributo può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.

Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, un doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

  • avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
  • atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del tributo può essere proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente.

I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.

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Procedura di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai Tributi https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/procedura-di-riversamento-rimborso-e-regolazioni-contabili-relative-ai-tributi/ Thu, 24 May 2018 14:00:29 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=371 Il 24 febbraio 2016 è stato emanato il Decreto interministeriale tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze ed il Ministero dell’Interno, relativamente alle necessarie procedure di riversamento, rimborso e regolazioni contabili relative ai tributi locali.

Con successiva Circolare n. 1/DF, in data 14 aprile 2016, il MEF mediante ha fornito le modalità operative.

È stabilito che tutte le comunicazioni, seppur riferite alle diverse fattispecie di rimborso, dovranno essere effettuate solo ed esclusivamente in forma telematica, mediante l’applicazione resa disponibile all’’interno del “Portale del federalismo Fiscale” ed attiva a decorrere dal giorno 28 aprile 2016 (precedenti o diverse forme di comunicazione non sono ritenute valide e dovranno essere ritrasmesse).

In prima applicazione l’invio dei dati delle istruttorie già concluse deve essere effettuato entro 60 giorni dalla data in cui è divenuto disponibile sul “Portale del federalismo fiscale” il relativo applicativo, ovvero entro il 27 giugno 2016 (comma 2, art. 7).

Le successive comunicazioni dovranno essere sempre trasmesse entro 60 giorni dalla data in cui vengono effettuate le varie operazioni, sia di rimborso che di comunicazione ai contribuenti dell’esito dell’istruttoria.

Si elencano le varie situazioni che possono riguardare la gestione dei rimborsi, stante le prescrizioni previste sia dal D.M. 24/02/2016 che dalla Circolare 1/DF del 14 aprile 2016:

Versamento a Comune incompetente (comma 722 L. 147/2013)

Se il Comune accerta d’ufficio l’errato versamento: entro 180 giorni, procede al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.

Se il Comune riceve sollecitazione/istanza dal contribuente: entro 180 giorni dalla acquisizione agli atti, procede al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite. Il contribuente dovrà inviare l’istanza ad entrambi i Comuni, inserendo necessariamente l’importo versato, la data del versamento, i riferimenti catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento. Il Comune, entro 60 giorni dalla data del riversamento, provvede a darne comunicazione al Ministero esclusivamente mediante forma telematica, inserendo i dati nell’apposito applicativo del “Portale del Federalismo fiscale”.

Versamento in misura superiore al dovuto (comma 724 L. 147/2013)

Il contribuente presenta istanza di rimborso per l’eccedenza richiesta al Comune nel caso di importi versati in misura superiore al dovuto, sia di competenza del solo Comune, sia di competenza dell’erario.

Nell’istanza dovranno essere indicati l’importo versato, la data del versamento, i riferimenti catastali dell’immobile cui si riferisce il versamento, le modalità cui procedere per il versamento al contribuente da parte del Comune o dello Stato, ovvero il codice IBAN se in possesso.

Il Comune, entro 180 giorni dall’acquisizione agli atti della richiesta, ed eseguite le opportune verifiche, rende la comunicazione dell’esito al contribuente:

  • in caso di esito positivo, il Comune, entro 180 giorni dalla presentazione dell’istanza provvede al rimborso per la quota di propria competenza e nei successivi 60 giorni (dalla data del rimborso) comunica i dati al Ministero, sempre mediante l’applicativo contenuto nel “Portale del Federalismo fiscale”.
  • In caso negativo entro gli stessi 180 giorni provvede a comunicarne esplicitamente l’esito al contribuente.

Il Comune qualora ravvisasse, durante i controlli effettuati d’ufficio, un versamento eccedente a quello dovuto, attiva di parte l’istruttoria, avvertendo il contribuente, entro il termine dei 180 giorni, ed il Ministero entro 60 giorni, secondo la procedura già descritta.

Fattispecie di rimborso a carico dello Stato

Nel caso in cui il rimborso sia a carico dello Stato

Il Comune nel caso il rimborso sia a carico dell’Erario:

  1. può provvedere in proprio al rimborso, e nel caso, entro 60 giorni dalla data in cui ha effettuato il rimborso, dovrà darne comunicazione mediante il “Portale del Federalismo Fiscale”;
  2. a seguito dell’esito positivo dei controlli, o d’ufficio o conseguenti alla presentazione di apposita istanza da parte del contribuente, deve dare comunicazione allo Stato della somma spettante al contribuente.

Lo Stato rimborserà direttamente il contribuente entro 90 giorni dalla comunicazione ricevute da Comune mediante il suddetto Portale.

Il rimborso avverrà mediante bonifico bancario, se nell’istanza è stato indicato il codice IBAN, ovvero mediante assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia, oppure con quietanza diretta del contribuente che dovrà presentarsi allo sportello di Banca d’Italia più vicino al proprio domicilio.

Versamento allo Stato di una somma dovuta al Comune e ulteriore versamento al Comune (comma 726 L. 147/2013)

Se il contribuente ha versato erroneamente allo Stato una somma di competenza del Comune, versando comunque successivamente lo stesso importo anche al Comune, dovrà presentare apposita istanza al Comune. In tale fattispecie si manifestano le medesime condizioni previste al punto precedente (Versamento dell’imposta superiore al dovuto), alle quali si rimanda.

Il Comune, entro 60 giorni, dovrà darne comunicazione allo Stato, sempre mediante il “Portale del Federalismo fiscale”.

Il Comune può provvedere in proprio al rimborso, della quota Stato e in tal caso, entro 60 giorni dalla data in cui è avvenuto il rimborso, ne darà comunicazione allo Stato mediante il “Portale del Federalismo Fiscale”; oppure, renderà comunicazione allo Stato, a seguito dell’esito positivo dei controlli, della somma spettante al contribuente. Lo Stato rimborserà direttamente il contribuente, entro 90 giorni dalla comunicazione ricevuta dal Comune mediante il suddetto Portale, se possibile mediante bonifico bancario, qualora l’istanza contenga l’indicazione del codice IBAN, ovvero mediante assegno circolare emesso dalla Banca d’Italia.

Versamento al Comune di una somma spettante allo Stato (comma 727 L. 147/2013)

Nel caso di versamento di una somma spettante allo Stato erroneamente al Comune, il contribuente dovrà presentare una semplice comunicazione nella quale evidenzia di aver effettuato il versamento all’Ente sbagliato.

Il Comune, entro 180 giorni dal ricevimento agli atti dell’istanza stessa, ed effettuati i dovuti controlli, ne dà comunicazione al contribuente. Entro 60 giorni ne dà comunicazione allo Stato mediante il portale del federalismo fiscale e successivamente il Comune medesimo provvederà a riversare le somme allo Stato.

Versamento allo Stato di una somma spettante al Comune (comma 725 L. 147/2013)

Nel caso una somma spettante al Comune sia stata versata erroneamente allo Stato, il contribuente dovrà presentare una semplice comunicazione in cui fa presente di aver effettuato il versamento all’Ente sbagliato. Il Comune, entro 180 giorni dal ricevimento agli atti dell’istanza stessa, ed effettuati i dovuti controlli, ne dà comunicazione al contribuente Entro 60 giorni ne dà comunicazione allo Stato mediante il portale del federalismo fiscale, il quale effettuerà le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di un apposito capitolo di bilancio.

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Mediazione/Reclamo https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/mediazione-reclamo/ Thu, 24 May 2018 13:53:17 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=364 Dal 1° gennaio 2016, ai sensi dell’art. 17 bis del D.lgs. n. 546/1992, così come modificato dall’art. 9 del Decreto Legislativo 24 settembre 2015 n.156, per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro (importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato) il contribuente che intendesse proporre ricorso è tenuto a presentare al Comune – entro sessanta giorni dalla notifica dell’atto impositivo – un’istanza di RECLAMO contenente una eventuale e motivata proposta di mediazione con rideterminazione della pretesa tributaria, diversamente il ricorso introduttivo risulterà improcedibile.

La riscossione e il pagamento della somme dovute in base all’atto originario oggetto di reclamo, saranno sospesi fino allo scadere del termine di 90 novanta giorni alla data di presentazione dell’istanza di reclamo.

Durante questo periodo il Comune dovrà valutare l’istanza presentata dal Contribuente, invitandolo, se ne ravvisa la necessità per volgere all’esito della pratica, a produrre documentazione integrativa o in contraddittorio per la definizione dell’accordo.

L’istituto del reclamo/mediazione, anche dopo la riforma, continua a configurarsi come uno strumento obbligatorio che consente un esame preventivo della fondatezza dei motivi del ricorso e della legittimità della pretesa tributaria, nonché una verifica circa la possibilità di evitare, anche mediante il raggiungimento di un accordo di mediazione, che la controversia prosegua davanti al giudice, al fine di una maggiore semplificazione delle modalità di instaurazione del procedimento, nonché di una quantificazione del beneficio della riduzione delle sanzioni in senso più favorevole al contribuente e detta precise regole per il pagamento delle somme dovute a seguito di mediazione, con l’estensione anche alle cause reclamabili della possibilità di esperire la conciliazione giudiziale.

Non è per norma prevista la possibilità di opporre reclamo nelle controversie in cui il valore delle stesse sia indeterminabile.

Il ricorso non è procedibile fino a 90 novanta giorni dalla data di notifica del reclamo/mediazione, periodo durante il quale dovranno essere perfezionati tutti gli adempimenti necessari per la definizione/accoglimento/diniego dell’istanza in origine presentata.

Possibili esiti
(da notificare al contribuente entro 90 novanta giorni dalla presentazione dell’istanza di reclamo)

  1. accoglimento in toto del reclamo con conseguente annullamento dell’atto impositivo;
  2. accoglimento dell’istanza di reclamo con mediazione o accettazione della controproposta dell’ufficio, anche a seguito di contraddittorio, mediante sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il contribuente sarà tenuto a versare l’importo concordato (o comunque al pagamento della prima rata in caso di dilazione, possibile al max fino a 8 rate trimestrali), entro e non oltre 20 venti giorni dalla data di sottoscrizione e in tal caso le sanzioni tributarie saranno ridotte al 35% del minimo previsto ex lege;
  3. accoglimento dell’istanza di reclamo con mediazione per controversia riferita alla restituzione di somme, mediante anche sottoscrizione di un accordo fra le parti, a seguito del quale il Comune restituisce le somme dovute al contribuente, analogamente ai termini previsti, ovvero entro 20 venti giorni (o comunque nei termini previsti in caso di dilazione);
  4. diniego espresso o tacito a seguito del quale il reclamo produce gli effetti del ricorso, per cui il contribuente entro 30 trenta giorni si costituirà in giudizio mediante deposito del reclamo in parola presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale competente, con versamento del Contributo Unificato previsto ai sensi dell’art.37c.6 DL98/2011.

Gli atti che possono essere impugnati secondo la procedura descritta:

  • Avviso di accertamento/liquidazione del tributo
  • Provvedimento che irroga le sanzioni
  • Avviso di pagamento, ruolo e cartella di pagamento
  • Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
  • Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
  • Cartelle di pagamento ed ingiunzioni fiscali per vizi propri;
  • Fermi di beni mobili registrati;
  • Iscrizioni di ipoteche sugli immobili;
  • Ogni altro atto per il quale la legge preveda l’autonoma impugnabilità innanzi alle Commissioni tributarie.
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Interpello https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/interpello/ Thu, 24 May 2018 13:51:44 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=355 Il procedimento di interpello è quello attraverso il quale l’Amministrazione comunale fornisce risposta a circostanziate e specifiche domande poste dal contribuente concernenti l’applicazione, a casi concreti e personali, di atti normativi e deliberativi aventi natura tributaria adottati dal Comune nel caso vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.

L’istanza di interpello è presentata al Comune nella sua qualità di soggetto attivo del tributo cui si riferisce l’istanza stessa, il quale, per mezzo del proprio funzionario responsabile del tributo, fornisce risposta, scritta e motivata e notificata con gli strumenti previsti nel regolamento, e, se del caso, può chiedere, una sola volta, al richiedente di integrare l’istanza mediante ulteriori informazioni e anche mediante presentazione di documenti.

Nel caso l’istanza di interpello sia ritenuta inammissibile per vizi di carattere soggettivo od oggettivo o per mancata regolarizzazione nel termine assegnato, il funzionario responsabile ne fornisce riscontro al richiedente entro il termine previsto, specificandone i motivi.

La risposta del Comune ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente che ha presentato l’istanza, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell’istanza di interpello.

Nel caso la risposta del Comune su istanze ammissibili e purché recanti l’indicazione della soluzione interpretativa, non pervenga al contribuente entro il termine regolamentato, ovvero entro la data in cui l’istanza è stata regolarizzata, si intende che il Comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente, ritenendo nulli gli atti amministrativi, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio-assenso.

Il contribuente, o i soggetti coobbligati al pagamento del tributo, oppure coloro che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente (ad esempio: eredi, amministratori di condominio o di multi-proprietà, curatori fallimentari, procuratori speciali del contribuente), possono inoltrare al Comune, per iscritto, circostanziata e specifica istanza di interpello concernente la fiscalità comunale, a condizione che ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione e sulla conseguente applicazione delle disposizioni tributarie, attinenti al concreto caso prospettato.
L’istanza deve contenere l’esposizione, in modo chiaro ed univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che il contribuente intende adottare. Detta esposizione non è prescritta a pena di inammissibilità dell’istanza; tuttavia, se mancante, non dà luogo alla formazione del silenzio-assenso.

L’istanza di interpello, redatta in carta semplice, alla quale allegare copia del documento di identità, è presentata al Comune mediante le seguenti modalità:

  • consegnandola direttamente al Comune negli orari di apertura;
  • a mezzo posta elettronica ordinaria o certificata;
  • a mezzo posta raccomandata A/R;
  • a mezzo fax.

L’istanza di interpello, a pena di inammissibilità, deve contenere, oltre ai dati di seguito elencati, anche copia della documentazione non in possesso del Comune ed utile alla soluzione del quesito:

  1. i dati identificativi del soggetto che presenta l’istanza (nome e cognome o denominazione sociale e codice fiscale);
  2. la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale prospettato e da trattare, sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
  3. l’indicazione del domicilio dell’interpellante o dell’eventuale domiciliatario, presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune;
  4. la sottoscrizione dell’interpellante o del suo legale rappresentante;

In caso di mancata sottoscrizione o di mancata indicazione degli elementi sopra indicati richiesti a pena di inammissibilità, il Comune può invitare il contribuente a regolarizzare l’istanza entro 30 giorni dall’invito. Comunque, l’istanza si considera regolarmente presentata alla data in cui avviene la regolarizzazione.

Il termine per la conclusione del procedimento (risposta) è determinato in giorni dalla data di ricezione dell’istanza di interpello ovvero dalla data in cui l’istanza è stata regolarizzata.
La richiesta di integrazione documentazione interrompe il termine stabilito per la risposta, che inizia nuovamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della documentazione integrativa.

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Ravvedimento operoso https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/ravvedimento-operoso/ Thu, 24 May 2018 13:44:51 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=347 Il Ravvedimento Operoso è uno strumento introdotto dall’art. 13 del D.lgs. n. 472 del 1997 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell’articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n.662) che consente a tutti i contribuenti, in caso di omesso o insufficiente versamento di tributi entro le scadenze stabilite, di regolarizzare la propria posizione versando spontaneamente quanto dovuto a condizione che tale regolarizzazione avvenga entro un anno dalla scadenza.

Il ravvedimento operoso è utilizzabile solo se la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziate attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente abbia avuto formale informativa.

Le sanzioni e gli interessi vanno versati sommandoli all’imposta dovuta utilizzando lo stesso codice tributo.
La legge di stabilità 2015, al comma 637, introduce una riduzione della sanzione pari ad un nono del minimo per versamenti effettuati dopo 30 giorni e fino a 90 giorni dalla scadenza.

Inoltre, la Legge di Stabilità 2016 (art.1 comma 68) anticipa al 1° gennaio 2016 le modifiche apportate all’art.13 del D.Lgs. 471/1997 dall’art. 15 del D.Lgs 158/2015, che prevedono un’ulteriore riduzione delle sanzioni del 50%; le tipologie di ravvedimento diventano quindi le seguenti:

  • Entro 14 giorni dall’omesso versamento: sanzione allo 0,1%  per ogni giorno di ritardo più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Tra i 15 ed i 30 giorni dall’omesso versamento: sanzione pari all’1,5% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dopo il 30° giorno di ritardo e fino al 90° giorno: sanzione fissa del 1,67% – sanzione minima ridotta ad 1/9 – dell’importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.
  • Dai 91 ai 364 giorni di ritardo (ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all’anno in cui è stata commessa la violazione): sanzione pari al 3,75% più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale.

Il calcolo degli interessi

Oltre alla sanzione il contribuente è tenuto a versare, per ogni giorno di ritardo, gli interessi calcolati sul tasso di interesse legale annuo. Di seguito il valore fissato dai decreti del ministero dell’Economia e delle Finanze:

  • dal 1° gennaio 2018: 0,3% (il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 292 del 15/12/2016)
  • dal 1° gennaio 2017: 0,1% (il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 7 dicembre 2016, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14/12/2016)
  • dal 1° gennaio 2016: 0,2% (il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 11 dicembre 2015, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.291 del 15/12/2015)

Modalità di versamento

Come stabilito dalla Risoluzione n. 35/E del 12 aprile 2012 dell’Agenzia delle Entrate, «in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta».
Ciò implica che nel Modello F24 da compilarsi per il versamento andranno utilizzati i codici per i versamenti ordinari.

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Dichiarazione IMU/TASI https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/dichiarazione-imu-tasi/ Thu, 24 May 2018 13:40:06 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=341 Tributo servizi indivisibili – TASI https://www.comune.birori.nu.it/modulistica/tributo-servizi-indivisibili-tasi/ Thu, 24 May 2018 13:26:51 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=modulistica&p=336 La Tasi è il tributo per i servizi indivisibili introdotto dalla Legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Legge di stabilità 2014”e il cui pagamento è a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile.

La TASI grava sul possesso o sulla detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, mentre non sono ricompresi nel presupposto impositivo i terreni agricoli.

A decorrere dal 2016, per effetto delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità per il 2016, le abitazioni principali, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, sono escluse dal presupposto impositivo della TASI. Tale esclusione opera non solo nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale dal possessore, ma anche se è l’occupante a destinare l’immobile detenuto ad abitazione principale; in tale ultimo caso, l’imposta è dovuta solo dal possessore, che la verserà nella misura percentuale stabilita nel regolamento oppure, in mancanza di una specifica disposizione del Comune, nella misura del 90 per cento.

In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria.

L’occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

La TASI presenta la stessa base imponibile dell’IMU e l’aliquota stabilita dalla legge è pari all’1 per mille. I Comuni possono disporre la riduzione dell’aliquota sino all’azzeramento della stessa e introdurre specifiche agevolazioni. La normativa prevede, inoltre, che l’aliquota della TASI debba rispettare, in ogni caso, il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla legge statale per l’IMU, vale a dire il 6 per mille per l’abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e il 10,6 per mille per gli altri immobili.

Con deliberazione dell’organo competente saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Nell’ambito della deliberazione di definizione delle aliquote della TASI, sono specificati i costi di ogni singolo servizio che vengono considerati rilevanti ai fini della quantificazione del tributo da riscuotere da parte del Comune e della eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili e alla loro ubicazione sul territorio comunale.

L’IMU e la TASI non si applicano nella Provincia Autonoma di Bolzano e nella Provincia Autonoma di Trento. In sostituzione di tali tributi, nei comuni della Provincia Autonoma di Bolzano è stata istituita l’imposta municipale immobiliare (IMI) e in quelli della Provincia Autonoma di Trento l’imposta immobiliare semplice (IMIS).

Chi è tenuto al pagamento

Salvo esclusioni ed esenzioni espressamente previste dalla legge, l’imposta deve essere pagata in base alla quota e ai mesi di possesso nell’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre) da:

  • il proprietario degli immobili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa;
  • il titolare di diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  • il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  • il concessionario di aree demaniali.

Casi particolari

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, l’imposta è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento dell’imposta dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Gli immobili soggetti a TASI

La TASI deve essere versata nel momento in cui si possiedono o detengono a qualsiasi titolo:

  • FABBRICATI, oppure
  • AREE FABBRICABILI, come definite ai fini dell’IMU.

Chi non deve versare l’imposta

  1. I proprietari di un solo immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze considerate
  2. I proprietari di abitazioni assegnate all’ex coniuge e quelle a un parente disabile entro il secondo grado.
  3. Possessori di terreni agricoli

Gli immobili esenti

Dall’anno 2016, la Legge di Stabilità (n. 208/2015) ha stabilito la non assoggettabilità alla TASI per le seguenti casistiche:

  • abitazioni principali (non accatastate in categoria A1, A8 e A9) e relative pertinenze (nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6 e C7)
  • Terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, e quelli a immutabile destinazione agro-silvo pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, ovunque ubicati [compreso quelli delle isole minori] .Nel caso in cui il terreno assuma le caratteristiche di “area edificabile”, per quanto previsto dallo strumento urbanistico, ma sia condotto da almeno un possessore con le caratteristiche di C.D. o IAP, si continua a considerare “terreno agricolo” per la totalità dei proprietari per tutto il periodo della conduzione diretta.
  • immobili assimilati per legge alla abitazione principale, ovvero:
  • una sola unità immobiliare, oltre a una pertinenza per ciascuna cat. C2,C6 e C7 , posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’AIRE, già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, (Art. 9-bis Legge 80/2014 – conversione del D.L. 47/2014);
  • unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, anche studenti universitari soci assegnatari anche in deroga al requisito della residenza anagrafica (Art. 1, comma 15, Legge 208/2015 “Stabilità 2016”)
  • fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
  • casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica
  • unità immobiliare e relativa pertinenza, nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2, C6, C7, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata (Art. 1, comma 14, Legge 208/2015 “Stabilità’ 2016”), se previsto nel regolamento comunale.

In relazione ad una unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso, la TASI è applicata in misura ridotta di due terzi.

A decorrere dal 2016, invece, non è più prevista la facoltà per il Comune di considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare concessa dal soggetto passivo in comodato ai parenti in linea retta di primo grado che la utilizzano come abitazione principale. Per detta unità immobiliare data in comodato è prevista direttamente dalla legge la riduzione del 50% della base imponibile, fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (si veda per le specifiche il paragrafo dedicato alle “Detrazioni”).

Detrazioni

La casa in comodato
A partire dal 2016 è prevista una riduzione al 50% della base imponibile per gli immobili concessi in comodato d’uso gratuito (esclusi quelli in categoria A1, A8 e A9) a parenti di primo grado (genitori/figli) che la utilizzino come abitazione principale e con contratto registrato oltre che nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • che il comodante possieda un solo immobile (in Italia); oppure, oltre a quello che viene concesso in comodato, possieda un altro immobile ad uso abitativo, adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il possesso di (altro) immobile definito come rurale ad uso strumentale sebbene abitativo non preclude l’accesso all’agevolazione;
  • che il comodante risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato;
  • il comodato sussista tra parenti in linea retta entro il primo grado ovvero genitori e figli;
  • che l’immobile concesso in comodato venga utilizzato dal comodatario come propria abitazione principale;
  • laddove oltre alla casa che viene concessa in comodato, il comodante possieda altro immobile, lo stesso sia l’abitazione principale del comodante e deve trovarsi nello stesso Comune in cui si trova la casa data in comodato ai familiari;
  • Il comodato sia registrato

Si applicherà lo stesso trattamento di favore previsto per l’immobile principale alle pertinenze dell’abitazione principale, che si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate;

Ai fini dell’applicazione del beneficio, il proprietario deve comunicare e attestare il possesso dei requisiti al Comune tramite apposita dichiarazione IMU/TASI, mediante il modello ministeriale, entro il 30 giugno dell’anno successivo.

Se l’immobile concesso in uso gratuito è anche immobile storico-artistico (pur diverso da cat. A1, A8 e A9) è possibile applicare la riduzione del 50% per comodato gratuito sul valore imponibile del fabbricato storico già ridotto per tale condizione al 50% (pertanto il contribuente versa sul 25% della base imponibile)

Assimilazione ad abitazione principale

I Comuni possono (con regolamento) considerare direttamente adibita ad abitazione principale:

  • l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Qualora l’immobile adibito ad abitazione principale fosse classificato in una delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 non opererebbe l’ESENZIONE dall’imposta, in relazione ai casi sopraelencati, anche con riferimento alle relative pertinenze.

Fabbricati concessi in locazione con contratto concordato

Gli immobili concessi in locazione con contratto a canone concordato (Legge 431/1998), dall’anno 2016, come previsto all’art. 1, commi 53 e 54, Legge n. 208/2015 “Legge di Stabilità”, beneficeranno di una riduzione al 75% dell’imposta dovuta, sia ai fini IMU che TASI.

Fabbricati di interesse storico o artistico e inagibili o inabitabili

Per i fabbricati di interesse storico o artistico (di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 42/2004) ed i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati (limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni) la base imponibile, sia ai fini IMU che Tasi, è ridotta del 50 per cento.

Nel caso di inagibilità/inabitabilità, il requisito può essere integrato a mezzo di accertamento dell’ufficio tecnico comunale (con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione).
In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente.

Come si calcola

Nel 2016 sono sospese leggi regionali e deliberazioni comunali che prevedessero aumenti rispetto al livelli tariffari determinati per il 2015. Costituiscono eccezione la tassa sui rifiuti (Tari) e, in generale, i Comuni che abbiano deliberato il dissesto o il predissesto finanziario (vedi Dlgs 267/2000).

Le modalità di determinazione della base imponibile TASI sono disciplinate dall’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, a cui si rimanda dal comma 675, articolo 1, della legge di stabilità 2014.

La TASI si calcola applicando al valore dell’immobile l’aliquota deliberata annualmente dal Comune, non modificata rispetto al 2015, per effetto della legge di stabilità 2016. La base imponibile è la stessa definita ai fini dell’IMU.
La specificazione degli immobili e le modalità di assoggettamento alla TASI sono determinate tramite l’apposito regolamento.

In ogni caso, la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non potrà essere superiore all’aliquota dell’1,14% (massima aliquota consentita dalla legge statale per l’IMU fissata all’1,06, + 0,08 maggiorazione ai sensi del D.L. 16/2014).
Quindi, a titolo esemplificativo, se il Comune ha fissato quale aliquota IMU per la tipologia di immobile “altri fabbricati, aree edificabili e terreni” (aliquota ordinaria di imposta) lo 0,95 per cento l’aliquota TASI (stante il limite massimo dell’1,14 per cento fissato dalle legge per la somma delle aliquote TASI – IMU) non potrà essere superiore allo 0,19 per cento (1,14-0,95).

La determinazione della base imponibile

La disciplina delle modalità di determinazione della base imponibile per la TASI è contenuta nell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è determinato applicando all’ammontare della rendita catastale, rivalutata del 5%, i moltiplicatori previsti dalla legge per le diverse categorie catastali (art. 13, comma 4, del D.L. n. 201 del 2011). La base imponibile è ridotta al 50% per i fabbricati di interesse storico o artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necesari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche

Per conoscere la rendita catastale è disponibile sul sito dell’Agenzia del territorio un apposito servizio.
È sufficiente indicare nei campi di ricerca del modulo:

  • il proprio codice fiscale
  • gli identificativi catastali (Comune, sezione, foglio, particella)
  • la provincia di ubicazione di un qualsiasi immobile.

Per determinare l’imposta dovuta va applicata alla base imponibile l’aliquota stabilita dal Comune (si veda prospetto sotto riportato).
Occorrerà poi considerare eventuali riduzioni o detrazioni di imposta.

La specifica “imbullonati”

L’articolo 1, commi 21-24 della legge 208/2015 (legge Stabilità 2016), disciplina nello specifico gli immobili in categoria D ed E a destinazione speciale interessati da “imbullonati”.

Si tratta di immobili la cui determinazione della rendita catastale è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo, delle costruzioni nonché degli elementi ad essa strutturalmente connessa che ne accrescono la qualità e l’utilità, nei limiti dell’ordinario apprezzamento.

Dal 2016 sono esclusi dalla stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo. Gli intestatari catastali degli immobili possono in tal senso presentare atti di aggiornamento (DOC_FA) per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti.

I soggetti interessati alla riduzione della rendita sono tenuti a presentare un documento di aggiornamento catastale con il quale sarà formulata una nuova rendita proposta. Si tratterà di un documento di aggiornamento in variazione e, per consentire l’individuazione, occorre selezionare la tipologia di documento, codificata: «Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 1. comma 22, L. n. 208/2015», codifica che aggiunge alle altre sei preesistenti.
Ciò consentirà l’inserimento in automatico negli atti catastali della causale «Rideterminazione della rendita ai sensi dell’art. 1, comma 22, L. n. 208/2015», a seguito della registrazione nella banca dati della dichiarazione di aggiornamento. L’annotazione sarà visibile in visura.

Non essendo previste semplificazioni, dovrà essere allestito un documento completo (come se si trattasse di un nuovo accatastamento), quindi occorrerà predisporre e allegare le planimetrie catastali (anche se non variate rispetto a quelle già depositate in catasto), dei modelli descrittivi dei beni e della valutazione delle opere nel loro complesso, secondo gli usuali criteri, cioè come se si presentasse una pratica “ora per allora”. Per allora si intende, al massimo, come chiaramente specificato nella circolare n. 2/2016 delle Entrate, il 1° gennaio 2016 perché la nuova norma non è di interpretazione autentica.

Quando e come si paga

La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria. Nell’ipotesi di omesso parziale versamento della TASI dovuta da uno dei possessori dell’immobile, il relativo avviso di accertamento dovrà essere notificato ai possessori in relazione alla propria quota e, solo in caso di insolvenza da parte di uno di essi, potrà essere richiesta in via solidale agli altri possessori.

Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria; l’occupante versa la TASI in una misura, fissata dal regolamento comunale, compresa fra il 10 e il 30 per cento dell’ammontare complessivo. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Per quanto riguarda l’utilizzatore dell’immobile, l’obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l’occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell’occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.

Esempio
Un contribuente deterrà nel 2014 un immobile di proprietà di altro contribuente. Il regolamento comunale fissa la percentuale al 20%. Il primo contribuente sarà tenuto a versare il 20% del tributo mentre il secondo l’80%. Ciascuno dei due contribuenti è titolare di un’autonoma obbligazione tributaria.

Esempio
Se il contribuente deterrà/possiederà nel 2014 un immobile al 50% con un altro contribuente (titolare del restante 50%) l’importo dovuto andrà comunque calcolato al 100%. Ed entrambi i contribuenti sono tenuti al versamento di tale importo (ovviamente, al primo versamento, l’obbligazione si estingue).

In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.

Esempio
Se il contribuente deterrà nel 2014 un immobile per soli 4 mesi il tributo dovrà essere interamente versato dal proprietario (o titolare di altre diritto reale) dell’immobile.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Il versamento della TASI e effettuato, in deroga all’articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché, tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili.

Come per l’IMU, in sede di conversione del decreto legge 16/2014, è stato disposto che i contribuenti sono tenuti ad effettuare il versamento della TASI per l’anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. È comunque consentito il pagamento in un unica soluzione entro il 16 giugno dell’anno d’imposta.

CODICI TASI PER IL VERSAMENTO DELL’IMPOSTA CON F24

DESCRIZIONE CODICE TRIBUTO
 TASI – tributo per i servizi indivisibili su abitazione principale e relative pertinenze 3958
 TASI – tributo per i servizi indivisibili per fabbricati rurali ad uso strumentale 3959
 TASI – tributo per i servizi indivisibili per le aree fabbricabili 3960
 TASI – tributo per i servizi indivisibili per altri fabbricati 3961

Specifiche per i residenti all’estero

Il Ministero delle Finanze, con comunicato stampa del 31 maggio 2012, ha chiarito che nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24 per effettuare i versamenti IMU dall’estero, occorre provvedere nei modi seguenti:

  1. per la quota spettante al Comune, i contribuenti devono contattare direttamente il Comune beneficiario per ottenere le relative istruzioni e il codice IBAN del conto sul quale accreditare l’importo dovuto;
  2. per la quota riservata allo Stato, i contribuenti devono effettuare un bonifico direttamente in favore della Banca d’Italia (codice BIC BITAITRRENT), utilizzando il codice IBAN IT02G0100003245348006108000.

Come causale dei versamenti devono essere indicati:

  1. il codice fiscale o la partita IVA del contribuente o, in mancanza, il codice di identificazione fiscale rilasciato dallo Stato estero di residenza, se posseduto;
  2. la sigla “IMU” o “TASI” o “TARI”, il nome del Comune ove sono ubicati gli immobili e i relativi codici tributo;
  3. l’annualità di riferimento;
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