Come fare per – Comune di Birori https://www.comune.birori.nu.it Un nuovo sito targato WordPress Fri, 25 May 2018 14:29:01 +0000 it-IT hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.4.2 Media struttura di vendita NON alimentare https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/media-struttura-di-vendita-non-alimentare/ Fri, 25 May 2018 14:29:01 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=563 TIPOLOGIE DI PRATICHE

Le tipologie di pratiche in cui si articola il commercio in sede fissa in Medie strutture di vendita del settore non alimentare sono le seguenti:

  • Apertura/ampliamento/trasferimento;[1]
  • Subingresso;[2]
  • Modifiche compagine-ragione sociale/legale rappresentante;
  • Cessazione.

DESTINATARI

Imprese che intendono esercitare il commercio al dettaglio in sede fissa in medie strutture di vendita del settore merceologico non alimentare.

DESCRIZIONE

Per commercio al dettaglio in sede fissa, si intende l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci a nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa, direttamente al consumatore finale.

Per medie strutture s’intendono gli esercizi aventi superficie di vendita:

  • superiore a 150 mq e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti;
  • superiore a 250 mq e fino a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti.

La superficie di vendita di un esercizio commerciale è l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili; non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

L’attività di vendita è soggetta alla disciplina dell’art. 8 del D.lgs. n. 114/98 e s.m.i..

Le singole Regioni stabiliscono:

  • i criteri per il riconoscimento della priorità alle domande di autorizzazione che prevedono la concentrazione di preesistenti medie strutture e l’assunzione dell’impegno al reimpiego del personale dipendente ovvero, per gli esercizi del settore non alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o ha un’adeguata qualificazione professionale. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quelle preesistenti;
  • i casi in cui l’autorizzazione è dovuta a seguito di concentrazione o accorpamento di esercizi autorizzati ex art. 24 L. n. 426/1971 per la vendita di generi di largo e generale consumo; il rilascio dell’autorizzazione comporta la revoca dei titoli preesistenti.

I singoli comuni adottano:

  • i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita in base alle disposizioni regionali e obiettivi ex art. 6 D.lgs. n. 114/1998, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le organizzazioni imprenditoriali del commercio;
  • le norme procedimentali, stabilendo il termine non superiore a novanta giorni dalla data di ricevimento, entro cui le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento.

DISPOSIZIONI PARTICOLARI

L’art. 26 c.2 D.lgs.n.114/1998 consente il commercio al dettaglio e all’ingrosso in uno stesso punto vendita. Ai sensi dell’art. 8 c.2, lett. c) del D.lgs. n. 147/2012, la disciplina è riferita alla superficie di vendita complessiva delle due formule distributive (ad es., se la superficie complessiva destinata al commercio al dettaglio e ingrosso rientra nel dimensionamento delle medie strutture di vendita, si applica tale disciplina sia dal punto di vista commerciale che urbanistico-edilizio, anche nel caso in cui la superficie dedicata al commercio al dettaglio rientri nel dimensionamento degli esercizi di vicinato).

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

  • D.lgs. n. 114/1998 e s.m.i. “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio”;
  • D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i. “Attuazione direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”;
  • Legge n. 241/1990 e s.m.i.;
  • D.lgs. n. 126/2016;
  • D.lgs. n. 222/2016;
  • D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69;
  • D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. “Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia”;
  • D.lgs. n. 159/2011 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione…”.

ADEMPIMENTI E MODALITÀ DI AVVIO DELL’ATTIVITÀ

Preliminarmente è necessario:

  • costituire una impresa in forma individuale o societaria o cooperativa;
  • procedere all’iscrizione alla Camera di Commercio.

Ai sensi dell’art. 2, commi 2 e 4, del D.lgs. n. 126/2016:

  • l’avvio dell’attività e le vicende successive sono subordinate alla compilazione degli specifici moduli, disponibili sul sito istituzionale del Comune, da presentare esclusivamente in modalità telematica allo Sportello Unico del Comune stesso;
  • il Comune pubblica sul sito istituzionale l’elenco degli stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, nonché delle attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione, con indicazione delle norme che ne prevedono la produzione e della documentazione da allegare;
  • il Comune può chiedere agli interessati informazioni/documenti solo in caso di mancata corrispondenza del contenuto dell’istanza/comunicazione e relativi allegati ai moduli ed elenchi pubblicati sul proprio sito istituzionale.
Stati/qualità personali/fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione Norme che ne prevedono la produzione
Dati identificativi dell’impresa da cui desumere la sua regolare costituzione e l’iscrizione al Registro Imprese Art. 2195 Codice Civile;
Qualità rivestita dal titolare dell’impresa Art. 2082 codice civile;
Requisiti morali ex art. 71 d.lgs. 59/2010 e s.m.i. Art. 8 c.2 lett. A) d.lgs. N. 114/1998
Assenza cause di decadenza/sospensione di cui al libro primo, titolo primo D.lgs. N. 159/2011 Art. 67 c.1 lett. A) D.lgs. 06/09/2011, n. 159 (Legge antimafia);
Dichiarazioni delle persone (amministratori, soci) indicate all’art. 2 c.3 dpr 252/1998 – solo per società, associazioni, organismi collettivi Art. 71 comma 5 d.lgs. N. 59/2010 e s.m.i..
Settore merceologico, ubicazione, superficie di vendita Art. 8 c.2 lett. B) d.lgs. N. 114/1998
Dichiarazione rispetto regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, regolamenti edilizi e norme urbanistiche e di destinazione d’uso Modello com 2 di cui all’art. 10 comma 5 d.lgs. N. 114/1998 e s.m.i.
Dichiarazione impegno reimpiego personale dipendente e/o frequenza corso professionale settore non alimentare di cui all’art. 10 c.2 d.lgs. N. 114/1998 Art. 8 c.2 lett. C) d.lgs. N. 114/1998
Prestazione consenso al trattamento dei dati personali Art. 13, d.lgs. N. 196/2003
Dichiarazione aggiuntiva relativa all’attività esercitata D.p.r. 581/95
Dichiarazione di rispetto D.P.R. n. L. 445/2000 e.s.m.i. Artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Dichiarazioni rispetto norme prevenzione incendi D.p.r. n. 151/2011
Subentro Art. 26, d.lgs. N. 114/1998
Cessazione dell’attività Art. 26, c.5 d.lgs. N. 114/1998

N.B. Per questa tipologia di attività non sono previste attestazioni/asseverazioni di tecnici abilitati/dichiarazioni di conformità delle agenzie delle imprese, necessari a corredo dell’Istanza/Comunicazione.

Indicazione della documentazione da allegare all’istanza/comunicazione (a pena di irricevibilità):

  • copia documento di identità;
  • copia permesso di soggiorno o carta di soggiorno del firmatario (per cittadini extracomunitari, anche per chi è stato riconosciuto rifugiato politico; se il permesso scade entro 30 giorni, copia della ricevuta della richiesta di rinnovo);
  • procura speciale (solo per le pratiche presentate on-line da un soggetto intermediario);
  • quietanza versamento diritti di segreteria (qualora previsti);
  • marca da bollo dell’importo di Euro ……………… (procedimento autorizzatorio);
  • documentazione concernente la dimostrazione dell’assolvimento delle condizioni stabilite dalla programmazione comunale (procedimento autorizzatorio);
  • Autorizzazione/DIA/SCIA/Comunicazione originale in caso di cessazione dell’attività.

In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade nell’All. 1 D.P.R. n. 151/2011, contestualmente all’istanza di autorizzazione, occorre presentare SCIA di prevenzione incendi;

In caso di subentro in esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi, superiore a 400 mq, o se l’attività ricade nell’All. 1 al D.P.R. n. 151/2011 occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subentro, anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi.

REGIME AMMINISTRATIVO E CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell’art. 19bis della Legge n. 241/1990, la pratica deve essere presentata allo Sportello Unico del Comune anche in caso di procedimenti connessi di competenza di altre amministrazioni ovvero di diverse articolazioni interne dell’amministrazione ricevente.

Per ciascuna delle tipologie di attività di cui alla presente Scheda informativa, la Tabella seguente illustra il regime amministrativo cui è soggetta, il regime amministrativo applicabile in caso di concentrazione con altre attività e i riferimenti normativi:

ATTIVITÀ REGIME AMMINISTRATIVO CONCENTRAZIONE DEI REGIMI AMMINISTRATIVI RIFERIMENTI NORMATIVI
7. Apertura

Ampliamento

Trasferimento

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) inferiore a 400 mq.

Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti. D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8
8. Subingresso Comunicazione D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5
9. Apertura

Ampliamento

Trasferimento

di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

Autorizzazione – Silenzio assenso (decorsi 90 giorni) più SCIA Autorizzazione per apertura, ampliamento e trasferimento di sede dell’esercizio più SCIA per prevenzione incendi:

La SCIA prevenzione incendi deve essere presentatacontestualmente all’istanza ed è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

Per la vendita degli specifici prodotti di cui alla sottosezione n. 1.10 della Tabella A) allegata al D.lgs. n. 222/2016, si applicano i regimi amministrativi ivi previsti.

D.lgs. n. 114/1998, art. 4 c.1 lett. d) e art. 8;

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

10 Subingresso in

esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività ricade in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011

Comunicazione Comunicazione per subingresso più comunicazione per voltura prevenzione incendi:

Ai fini della voltura della prevenzione incendi la relativa comunicazione è trasmesso a cura del Suap ai VV.FF.

D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

D.P.R. n. 151/2011 – Allegato I, punto 69

11 Cessazione Comunicazione D.lgs. n. 114/98, art. 26 c.5

Il regime autorizzatorio è fondato sulla sussistenza diaccertati motivi imperativi di interesse generale, quali la tutela dell’ambiente urbano, del patrimonio artistico e architettonico, etc., che giustificano l’adozione della programmazione comunale.

Ai sensi dell’art. 18bis della Legge n. 241/1990, dell’avvenuta presentazione dell’Istanza/Comunicazione è rilasciata immediatamente ricevuta, anche in via telematica, la cui data di protocollazione coincide con quella di effettiva presentazione del titolo da parte dell’interessato[3], con l’indicazione dei termini entro cui l’Amministrazione è tenuta, ove previsto, a rispondere, ovvero entro i quali il silenzio dell’Amministrazione equivale ad accoglimento dell’istanza. In caso di istanza/comunicazione presentate ad ufficio diverso da quello competente, i termini entro cui effettuare i controlli di cui all’art. 20 c.1 L. n. 241/1990 decorrono dal ricevimento dell’istanza/comunicazione da parte dell’ufficio competente.

Qualora l’istanza/comunicazione difetti degli elementi essenziali non potrà essere esaminata e, pertanto, sarà dichiarata irricevibile o improcedibile e archiviata.

REQUISITI PER L’AVVIO E L’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ

Requisiti generali:

Osservanza della programmazione comunale per il rilascio delle autorizzazioni.

Rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, nonché dei regolamenti edilizi e delle norme urbanistiche e di destinazione d’uso.

Requisiti morali. Ai sensi dell’art. 71 D.lgs. n. 59/2010 e s.m.i., non possono esercitare attività commerciale:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanità pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza”.

Il divieto di esercizio dell’attività, ai sensi del comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata mentre qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato della sentenza, salvo riabilitazione, mentre non si applica qualora, con sentenza passata in giudicato sia stata concessa la sospensione condizionale della pena sempre che non intervengano circostanze idonee a incidere sulla revoca della sospensione.

In caso di società, associazioni od organismi collettivi, “i requisiti morali devono essere posseduti dal legale rappresentante, da altra persona preposta all’attività commerciale e da tutti i soggetti individuati dall’articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252. In caso di impresa individuale i requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono essere posseduti dal titolare e dall’eventuale altra persona preposta all’attività commerciale

Ai sensi dell’art. 67 D.lgs. n. 159/2011, l’applicazione delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I (Foglio di via obbligatorio, Sorveglianza speciale, Divieto di soggiorno e Obbligo di soggiorno) costituisce, altresì, impedimento soggettivo ai fini dell’avvio e dell’esercizio dell’attività commerciale.

Requisiti specifici

Alcune specifiche attività prevedono che per il commercio di determinati prodotti sia necessario un titolo di studio peculiare (es. diploma di ottico – ortopedico…).

TEMPI SPECIFICI E CONTROLLI

Ai sensi dell’art. 8 c.4 D.lgs. n. 114/1998, il procedimento autorizzatorio è soggetto ad un termine non superiore a novanta giorni dal ricevimento dell’istanza, entro cui le domande devono ritenersi accolte se non viene comunicato il diniego.

Gli eventuali motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza sono comunicati all’interessato ai sensi dell’art. 10bis L. n. 241/1990, con interruzione dei termini procedimentali. L’istante, entro 10 gg. dal ricevimento della comunicazione può presentare osservazioni, il cui accoglimento o rigetto sarà debitamente motivato nel provvedimento finale di autorizzazione o diniego.

L’attività, oggetto di Comunicazione può essere iniziata dalla data di presentazione della stessa.

La comunicazione di cessazione deve essere presentata entro 30 giorni dall’evento. Qualora la comunicazione sia irregolare/incompleta, entro ……………… giorni dalla ricezione sono comunicate all’interessato le cause di irregolarità/incompletezza e il termine per l’integrazione, con la previsione che, in difetto, la comunicazione sarà archiviata per improcedibilità.

In caso di dichiarazioni false o mendaci è prevista, comunque, l’applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 71 e ss. D.P.R. 445/2000 e s.m.i..


[1] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno qualsiasi dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente all’istanza anche la SCIA di prevenzione incendi, che è trasmessa a cura del Suap ai VV.FF.

[2] In caso di esercizio con superficie totale lorda, comprensiva di servizi e depositi (es. magazzini) superiore a 400 mq, o comunque se l’attività è ricompresa in uno dei punti di cui all’Allegato 1 al D.P.R. n. 151/2011, occorre presentare contestualmente alla Comunicazione di subingresso anche la Comunicazione per voltura prevenzione incendi che è trasmessaa cura del Suap ai VV.FF.

[3] Le istanze, segnalazioni o comunicazioni producono effetti anche in caso di mancato rilascio della ricevuta.


Documenti:

Scheda anagrafica

Domanda di autorizzazione per l’esercizio di media o grande struttura di vendita

SCIA antincendio

Comunicazione per il subingresso in attività

Voltura antincendio

Comunicazione di cessazione o sospensione temporanea di attività

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Autorizzazione integrata ambientale https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/autorizzazione-integrata-ambientale/ Fri, 25 May 2018 11:04:22 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=530 Con il regolamento vengono disciplinate le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare ai procedimenti previsti dal d.lgs. n. 152/2006con riferimento:

  1. all’istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell’autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il primo rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale relativa a impianti nuovi o ad impianti esistenti, comprese le eventuali attività di aggiornamento dell’autorizzazione previste dall’articolo 29-sexies, comma 8, del d.lgs. n. 152/2006, in caso di conclusione del procedimento ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 26 giugno 2015, n. 105, successiva alla conclusione del procedimento di rilascio di autorizzazione integrata ambientale;
  2. all’istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell’Autorità competente delle attività previste dagli articoli 29-bis, comma 2, 29-ter, 29-quater, 29-sexies e 29-septies, del d.lgs. n. 152/2006, per il riesame, con valenza di rinnovo dell’AIA, già rilasciata, disposto ai sensi dall’articolo 29-octies, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006;
  3. all’istruttoria necessaria allo svolgimento da parte dell’Autorità competente delle attività previste in caso di domanda, presentata ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 2, del d.lgs. 3 n. 152/2006, di autorizzazione ad esercire modifiche sostanziali in una installazione già dotata di AIA, ovvero in caso di riesame dell’AIA già rilasciata, o avviato su istanza del gestore, o disposto con autonomo provvedimento o disposto nella stessa AIA, alla luce di lacune nell’istanza che non si è ritenuto tecnicamente possibile superare nei tempi fissati per la conclusione del procedimento, e non tali da poter giustificare un diniego;
  4. all’istruttoria necessaria alla valutazione della comunicazione di cui all’articolo 29-nonies, comma 1, del d.lgs. n. 152/2006 e all’eventuale conseguente aggiornamento dell’AIA già rilasciata in caso di modifica non sostanziale;
  5. alle attività di controllo basate sia sulla verifica della documentazione trasmessa dal gestore, sia sulle visite ispettive effettuate presso l’installazione, programmate;
  6. alle visite di verifica presso l’installazione da effettuarsi entro sei mesi per le installazioni per le quali la precedente ispezione ha evidenziato una grave inosservanza delle condizioni di autorizzazione.

Sono escluse dal campo di applicazione del decreto le ispezioni straordinarie di cui all’articolo 29-decies, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. Il decreto definisce, inoltre, i compensi relativi alla Commissione istruttoria per l’AIA – IPPC (di seguito Commissione AIA-IPPC) di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 maggio 2007, n. 90.

Ai fini dell’applicazione del decreto valgono le definizioni di cui all’articolo 5 del d.lgs. n. 152/2006.

Nel rispetto dei principi del decreto ed entro 180 giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano con proprio provvedimento adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al decreto stesso da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari. Sino alla emanazione di tale provvedimento, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti nella regione o provincia autonoma.

Per Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) si intende il provvedimento che autorizza l’esercizio di un impianto, o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire che l’impianto sia conforme ai requisiti enunciati dal D.Lgs 152/06 e s.m.i. alla parte II, titolo III-bis.

L’autorizzazione integrata ambientale sostituisce una serie di autorizzazioni ambientali contemplate nell’allegato IX alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006.

ALLEGATO IX – Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale (allegato così sostituito dall’art. 26, comma 2, d.lgs. n. 46 del 2014)

  1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del presente decreto).
  2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).
  3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210).
  4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 209, articolo 7).
  5. Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99, articolo 9)
  6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni (decreto-legge 29 marzo 1995, n. 96, convertito con modificazioni nella legge 31 maggio 1995, n. 206, articolo 2, comma 2).

PRINCIPI GENERALI

L’autorità competente, nel determinare le condizioni per l’autorizzazione integrata ambientale, fermo restando il rispetto delle norme di qualità ambientale, tiene conto dei seguenti principi generali:

  1. devono essere prese le opportune misure di prevenzione dell’inquinamento, applicando in particolare le migliori tecniche disponibili;
  2. non si devono verificare fenomeni di inquinamento significativi;
  3. deve essere evitata la produzione di rifiuti, a norma della quarta parte del presente decreto; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l’impatto sull’ambiente, secondo le disposizioni della medesima quarta parte del presente decreto;
  4. l’energia deve essere utilizzata in modo efficace ed efficiente;
  5. devono essere prese le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze;
  6. deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

INFORMAZIONI

In base al nuovo art. 29-ter del testo unico ambientale, la domanda per l’ottenimento dell’autorizzazione integrata ambientale deve contenere le seguenti informazioni:

  1. descrizione dell’installazione e delle sue attività, specificandone tipo e portata;
  2. descrizione delle materie prime e ausiliarie, delle sostanze e dell’energia usate o prodotte dall’installazione;
  3. descrizione delle fonti di emissione dell’installazione;
  4. descrizione dello stato del sito di ubicazione dell’installazione;
  5. descrizione del tipo e dell’entità delle prevedibili emissioni dell’installazione in ogni comparto ambientale nonché un’identificazione degli effetti significativi delle emissioni sull’ambiente;
  6. descrizione della tecnologia e delle altre tecniche di cui si prevede l’uso per prevenire le emissioni dall’installazione oppure, qualora ciò non fosse possibile, per ridurle;
  7. descrizione delle misure di prevenzione, di preparazione per il riutilizzo, di riciclaggio e di recupero dei rifiuti prodotti dall’installazione;
  8. descrizione delle misure previste per controllare le emissioni nell’ambiente nonché le attività di autocontrollo e di controllo programmato che richiedono l’intervento dell’ente responsabile degli accertamenti di cui all’articolo 29-decies, comma 3;
  9. descrizione delle principali alternative alla tecnologia, alle tecniche e alle misure proposte, prese in esame dal gestore in forma sommaria;
  10. descrizione delle altre misure previste per ottemperare ai principi di cui all’articolo 6, comma 16;
  11. se l’attività comporta l’utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose e, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterrane nel sito dell’installazione, una relazione di riferimento elaborata dal gestore prima della messa in esercizio dell’installazione o prima del primo aggiornamento dell’autorizzazione rilasciata, per la quale l’istanza costituisce richiesta di validazione.

L’autorità competente esamina la relazione disponendo nell’autorizzazione o nell’atto di aggiornamento, ove ritenuto necessario ai fini della sua validazione, ulteriori e specifici approfondimenti.

Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.

L’autorizzazione integrata ambientale è valevole per cinque anni a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e, pertanto, il gestore invia all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.

L’autorità competente si esprime nei successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista dall’articolo 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia dell’autorità competente, il gestore continua l’attività sulla base della precedente autorizzazione.

L’autorità competente, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda ovvero, in caso di riesame, contestualmente all’avvio del relativo procedimento, comunica al gestore la data di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e la sede degli uffici. Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione il gestore provvede a sua cura e sue spese alla pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale, ovvero a diffusione nazionale nel caso di progetti che ricadono nell’ambito della competenza dello Stato, di un annuncio contenente l’indicazione della localizzazione dell’impianto e del proprio nominativo, nonché gli uffici individuati ove è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni. Tali forme di pubblicità tengono luogo delle comunicazioni di cui all’articolo 7 e ai commi 3 e 4 dell’articolo 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le informazioni pubblicate dal gestore ai sensi del presente comma sono altresì pubblicate dall’autorità competente nel proprio sito web. È in ogni caso garantita l’unicità della pubblicazione per gli impianti di cui al titolo III della parte seconda del presente decreto. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell’annuncio, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta, all’autorità competente, osservazioni sulla domanda.

La convocazione da parte dell’autorità competente, ai fini del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, di apposita conferenza di servizi, alla quale sono invitate le amministrazioni competenti in materia ambientale e comunque, nel caso di impianti di competenza statale, i Ministeri dell’interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dello sviluppo economico, oltre al soggetto richiedente l’autorizzazione, produce gli effetti previsti per l’istituto della conferenza dei servizi ai sensi della legge n. 241 del 1990. In tale contesto vengono acquisite le prescrizioni del Sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente per quanto riguarda il monitoraggio e il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente. In presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell’autorizzazione di cui al presente titolo, il sindaco, qualora lo ritenga necessario nell’interesse della salute pubblica, può chiedere all’autorità competente di verificare la necessità di riesaminare l’autorizzazione rilasciata.

Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine in cui la conferenza deve pronunciarsi (60 giorni) resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine, fissato dall’autorità competente, per la presentazione delle osservazioni. L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso in cui siano state richieste documentazione integrative, duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda.

Le autorizzazioni integrate ambientali, rilasciate ai sensi del presente decreto, sostituiscono ad ogni effetto le autorizzazioni riportate nell’elenco dell’allegato IX, secondo le modalità e gli effetti previsti dalle relative norme settoriali. In particolare le autorizzazioni integrate ambientali sostituiscono la comunicazione di cui all’articolo 216, ferma restando la possibilità di utilizzare successivamente le procedure semplificate previste dal capo V. Ogni autorizzazione integrata ambientale deve includere le modalità previste dal presente decreto per la protezione dell’ambiente, nonché l’indicazione delle autorizzazioni sostituite.

Copia dell’autorizzazione integrata ambientale e di qualsiasi suo successivo aggiornamento, è messa a disposizione del pubblico, presso l’ufficio indicato dal gestore nella domanda di autorizzazione. Presso il medesimo ufficio sono inoltre rese disponibili informazioni relative alla partecipazione del pubblico al procedimento. L’autorità competente può sottrarre all’accesso le informazioni, in particolare quelle relative agli impianti militari di produzione di esplosivi di cui al punto 4.6 dell’allegato VIII, qualora ciò si renda necessario per l’esigenza di salvaguardare ai sensi dell’articolo 24, comma 6, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, e relative norme di attuazione, la sicurezza pubblica o la difesa nazionale. L’autorità competente può inoltre sottrarre all’accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell’impianto nell’ambiente, per ragioni di tutela della proprietà intellettuale o di riservatezza industriale, commerciale o personale.

In considerazione del particolare e rilevante impatto ambientale, della complessità e del preminente interesse nazionale dell’impianto, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, possono essere conclusi, d’intesa tra lo Stato, le regioni, le province e i comuni territorialmente competenti e i gestori, specifici accordi, al fine di garantire, in conformità con gli interessi fondamentali della collettività, l’armonizzazione tra lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, le politiche del territorio e le strategie aziendali. In tali casi l’autorità competente assicura il necessario coordinamento tra l’attuazione dell’accordo e la procedura di rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale.

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto dall’autorizzazione integrata ambientale, ne dà comunicazione all’autorità competente. A far data dal ricevimento della comunicazione, il gestore trasmette all’autorità competente e ai comuni interessati i dati relativi ai controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione integrata ambientale, secondo modalità e frequenze stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorità competente provvede a mettere tali dati a disposizione del pubblico tramite gli uffici individuati all’autorità competente.

Di seguito l’elenco degli impianti di cui all’allegato VIII.

ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006 Categorie di attività industriali per le quali è necessaria l’Autorizzazione integrata ambientale (IPPC, di cui all’art. 6, comma 12) così come sostituito dall’art. 26 comma 1 del d.lgs. n. 46 del 2014.

INQUADRAMENTO GENERALE A

Le installazioni, gli impianti o le parti di impianti utilizzati per la ricerca, lo sviluppo e la sperimentazione di nuovi prodotti e processi non rientrano nel Titolo III-bis alla Parte Seconda. B – I valori soglia riportati di seguito si riferiscono in genere alle capacità di produzione o alla resa. Qualora uno stesso gestore ponga in essere varie attività elencate alla medesima voce in una stessa installazione o in una stessa località, si sommano le capacità di tali attività. Per le attività di gestione dei rifiuti, tale calcolo si applica al livello delle attività 5.1 e 5.3, lettere a) e b). C – Nell’ambito delle categorie di attività di cui al punto 4 (industria chimica), si intende per produzione la produzione su scala industriale mediante trasformazione chimica o biologica delle sostanze o dei gruppi di sostanze di cui ai punti da 4.1 a 4.6.D – In mancanza di specifici indirizzi interpretativi emanati ai sensi dell’articolo 29-quinquies e di linee guida interpretative emanate dalla Commissione Europea, le autorità competenti valuteranno autonomamente: a) il rapporto tra le attività di gestione dei rifiuti descritte nel presente Allegato e quelle descritte agli Allegati B e C alla Parte Quarta; e b) l’interpretazione del termine “scala industriale” in riferimento alle attività dell’industria chimica descritte nel presente Allegato. Categorie di attività di cui all’articolo 6, comma 131.

  1. Attività energetiche 1.1. Combustione di combustibili in installazione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW.1.2. Raffinazione di petrolio e di gas.1.3. Produzione di coke.1.4. Gassificazione o liquefazione di: a) carbone; b) altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 20 MW. 1.4-bis Attività svolte su terminali di rigassificazione e altre installazioni localizzate in mare su piattaforme off-shore, esclusi quelli che non effettuino alcuno scarico (ai sensi del Capo II del Titolo IV alla Parte Terza) e le cui emissioni in atmosfera siano esclusivamente riferibili ad impianti ed attività scarsamente rilevanti di cui alla Parte I dell’Allegato IV alla Parte Quinta.
  2. Produzione e trasformazione dei metalli 2.1. Arrostimento o sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati.2.2. Produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5 Mg all’ora.2.3. Trasformazione di metalli ferrosi mediante: a) attività di laminazione a caldo con una capacità superiore a 20 Mg di acciaio grezzo all’ora; b) attività di forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 kJ per maglio e allorché la potenza calorifica è superiore a 20 MW; c) applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di trattamento superiore a 2 Mg di acciaio grezzo all’ora. 2.4. Funzionamento di fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno. 2.5. Lavorazione di metalli non ferrosi: a) produzione di metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici; b) fusione e lega di metalli non ferrosi, compresi i prodotti di recupero e funzionamento di fonderie di metalli non ferrosi, con una capacità di fusione superiore a 4 Mg al giorno per il piombo e il cadmio o a 20 Mg al giorno per tutti gli altri metalli; 2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m³.
  3. Industria dei prodotti minerali 3.1. Produzione di cemento, calce viva e ossido di magnesio: a) Produzione di clinker (cemento) in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 500 Mg al giorno oppure altri forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; b) produzione di calce viva in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno; c) produzione di ossido di magnesio in forni aventi una capacità di produzione di oltre 50 Mg al giorno. 3.2. Produzione di amianto o fabbricazione di prodotti dell’amianto.3.3. Fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.3.4. Fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di fusione di oltre 20 Mg al giorno.3.5. Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres o porcellane con una capacità di produzione di oltre 75 Mg al giorno.
  4. Industria chimica 4.1. Fabbricazione di prodotti chimici organici, e in particolare: a) idrocarburi semplici (lineari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alcoli, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epossidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente amine, amidi, composti nitrosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) composti organometallici; h) materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa); i) gomme sintetiche; l) sostanze coloranti e pigmenti; m) tensioattivi e agenti di superficie. 4.2. Fabbricazione di prodotti chimici inorganici, e in particolare: a) gas, quali ammoniaca, cloro o cloruro di idrogeno, fluoro e fluoruro di idrogeno, ossidi di carbonio, composti di zolfo, ossidi di azoto, idrogeno, biossido di zolfo, bicloruro di carbonile; b) acidi, quali acido cromico, acido fluoridrico, acido fosforico, acido nitrico, acido cloridrico, acido solforico, oleum e acidi solforati; c) basi, quali idrossido d’ammonio, idrossido di potassio, idrossido di sodio; d) sali, quali cloruro d’ammonio, clorato di potassio, carbonato di potassio, carbonato di sodio, perborato, nitrato d’argento; e) metalloidi, ossidi metallici o altri composti inorganici, quali carburo di calcio, silicio, carburo di silicio. 4.3. Fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o composti).4.4. Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi.4.5. Fabbricazione di prodotti farmaceutici compresi i prodotti intermedi.4.6. Fabbricazione di esplosivi.
  5. Gestione dei rifiuti 5.1. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: a) trattamento biologico; b) trattamento fisico-chimico; c) dosaggio o miscelatura prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; d) ricondizionamento prima di una delle altre attività di cui ai punti 5.1 e 5.2; e) rigenerazione/recupero dei solventi; f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici; g) rigenerazione degli acidi o delle basi; h) recupero dei prodotti che servono a captare le sostanze inquinanti; i) recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori; j) rigenerazione o altri reimpieghi degli oli; k) lagunaggio. 5.2. Smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coincenerimento dei rifiuti: a) per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 Mg all’ora; b) per i rifiuti pericolosi con una capacità superiore a 10 Mg al giorno. 5.3. a) Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) trattamento fisico-chimico; 3) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 4) trattamento di scorie e ceneri; 5) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell’Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico; 2) pretrattamento dei rifiuti destinati all’incenerimento o al coincenerimento; 3) trattamento di scorie e ceneri; 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l’attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno. 5.4. Discariche, che ricevono più di 10 Mg di rifiuti al giorno o con una capacità totale di oltre 25000 Mg, ad esclusione delle discariche per i rifiuti inerti. 5.5. Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti. 5.6. Deposito sotterraneo di rifiuti pericolosi con una capacità totale superiore a 50 Mg.
  6. Altre attività 6.1. Fabbricazione in installazioni industriali di: a) pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; b) carta o cartoni con capacità di produzione superiore a 20 Mg al giorno; c) uno o più dei seguenti pannelli a base di legno: pannelli a fibre orientate (pannelli OSB), pannelli truciolari o pannelli di fibre, con una capacità di produzione superiore a 600 m³ al giorno. 6.2. Pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o tintura di fibre tessili o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 Mg al giorno. 6.3. Concia delle pelli qualora la capacità di trattamento superi le 12 Mg al giorno di prodotto finito. 6.4. a) Funzionamento di macelli aventi una capacità di produzione di carcasse di oltre 50 Mg al giorno; b) Escluso il caso in cui la materia prima sia esclusivamente il latte, trattamento e trasformazione, diversi dal semplice imballo, delle seguenti materie prime, sia trasformate in precedenza sia non trasformate destinate alla fabbricazione di prodotti alimentari o mangimi da: 1) solo materie prime animali (diverse dal semplice latte) con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 Mg al giorno; 2) solo materie prime vegetali con una capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 300 Mg al giorno o 600 Mg al giorno se l’installazione è in funzione per un periodo non superiore a 90 giorni consecutivi all’anno; 3) materie prime animali e vegetali, sia in prodotti combinati che separati, quando, detta “A” la percentuale (%) in peso della materia animale nei prodotti finiti, la capacità di produzione di prodotti finiti in Mg al giorno è superiore a: – 75 se A è pari o superiore a 10; oppure – [300 – (22,5 × A)] in tutti gli altri casi L’imballaggio non è compreso nel peso finale del prodotto. c) Trattamento e trasformazione esclusivamente del latte, con un quantitativo di latte ricevuto di oltre 200 Mg al giorno (valore medio su base annua). 6.5. Lo smaltimento o il riciclaggio di carcasse o di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 Mg al giorno. 6.6. Allevamento intensivo di pollame o di suini: a) con più di 40000 posti pollame; b) con più di 2000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg); o c) con più di 750 posti scrofe. 6.7. Trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solventi organici superiore a 150 kg all’ora o a 200 Mg all’anno. 6.8. Fabbricazione di carbonio (carbone duro) o grafite per uso elettrico mediante combustione o grafitizzazione. 6.9. Cattura di flussi di CO2 provenienti da installazioni che rientrano nel presente Allegato ai fini dello stoccaggio geologico in conformità decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162. 6.10. Conservazione del legno e dei prodotti in legno con prodotti chimici con una capacità di produzione superiore a 75 m³ al giorno eccetto il trattamento esclusivamente contro l’azzurratura. 6.11. Attività di trattamento a gestione indipendente di acque reflue non coperte dalle norme di recepimento della direttiva 91/271/CEE, ed evacuate da un’installazione in cui è svolta una delle attività di cui al presente Allegato.”

Documenti:

Prontuario violazioni autorizzazione integrata ambientale

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A-B – Comunicazione (CIL) – Opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/a-b-comunicazione-cil-opere-dirette-a-soddisfare-obiettive-esigenze-contingenti-e-temporanee/ Fri, 25 May 2018 10:56:39 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=517 Normativa:

  • Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01 (con le modifiche dell’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)
  • D. Lgs. n. 222/16, allegato “A” (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia — Attività 26) – DM 2 marzo 2018 allegato 1 – (Interventi previsti dal glossario dal numero 53 al 58 in vigore dal 23 aprile 2018)

Comunicazione (CIL) (Art. 6 c1/e-bis DPR n. 380/01)

Chiunque nell’ambito della sua proprietà o utilizzo, nel rispetto della disciplina sottonotata, può realizzare:

“e-bis) le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a novanta giorni, previa comunicazione di avvio lavori all’amministrazione comunale;

Trattasi di un’informazione (Comunicazione d’inizio lavori “CIL”) che l’interessato presenta per la realizzazione di opere, o per l’inizio di lavori, che abbiano il carattere della contingenza, in altre parole dell’accidentalità, per una situazione transitoria.

In altre parole si ha:

  • La CONTINGIBILITÀ che consiste nella straordinarietà e nell’imprevedibilità dell’evento.
  • L’URGENZA quando il fatto richiede un provvedimento immediato, ovvero per sopperire a necessità improvvise e indifferibili.
  • La TEMPORANEITÀ e la precarietà dell’opera, per un periodo massimo di 90 gg. (O altra durata regionale. Es.: la regione Emilia R., 180 gg).

Precarietà delle opere e interventi edilizi

Si definiscono costruzioni precarie quelle facilmente rimuovibili destinate a far fronte a specifiche esigenze temporanee, che non comportano sostanziali modificazioni a carattere permanente dei luoghi in cui si collocano, in modo puramente occasionale e momentaneo. Nel particolare, la precarietà s’individua nella provvisorietà oggettiva delle necessità, in altre parole nell’esigenza che essa è destinata ad assolvere.

 

Condizioni limitative

Solo nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, è possibile eseguire le opere in parola salvo più RESTRITTIVE disposizioni riguardanti in particolare:

  • Le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali (PRG, regolamento edilizio, altri piani che regolamentano in modo diverso gli interventi liberi o soggetti a comunicazione).
  • Le norme antisismiche (di cui alla specifica normativa).
  • Le norme riguardanti la sicurezza nel luogo di lavoro (D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.).
  • Le norme antincendio (normativa dei vigili del fuoco).
  • Le norme igienico – sanitarie (normative riguardanti le caratteristiche e dimensioni dei locali).
  • Le norme relative all’efficienza energetica (D. Lgs. n. 192/95 e s.m.i.).
  • Le norme relative alla sicurezza degli impianti (D.M. n. 37/08).
  • Le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, (D. Lgs. n. 42/04).
  • Le disposizioni contenute nella normativa idrogeologica.

Altre prescrizioni previste da speciali normative di tutela.

Periodo di utilizzo

  • Massimo 90 giorni dalla presentazione della COMUNICAZIONE.
  • Trascorso tale periodo le opere devono essere rimosse, oppure disciplinate, con il titolo abilitativo, (secondo i casi: Permesso/SCIA alternativa, super, SCIA normale/CILA, conformemente agli strumenti urbanistici)

Opere previste nello specifico nel glossario (DM 2 marzo 2018) e soggette a Comunicazione “CIL”

Il decreto contenente il glossario concernente gli interventi liberi tratta inoltre alcune opere NON LIBERE ma soggette a Comunicazione “CIL”, anche in questo caso, nel rispetto delle normative di settore avente incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia.

Opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanei in area privata (previsti dal DM 2 marzo 2018 allegato 1 – Glossario dal numero 53 al 58) (D. Lgs. n. 222/2016, Tab. A, Sezione II – Edilizia – Attività 26)

  • Gazebo

(Vi rientrano anche le pertinenze, tettoie, box, ecc. a condizione che vi siano esigenze contingenti e temporanee, dimostrabili)

(Non stabilmente infisso al suolo, non significa non renderlo stabile e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che può essere smontato con facilità)

  • Stand fieristico

(Con le autorizzazioni di settore)

  • Servizi igienici mobili

(Che vengono collocati in occasione di particolari manifestazioni, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità)

  • Tensostrutture, presso strutture e assimilabili

(Secondo le dimensioni potrebbe essere necessario il titolo abilitativo, dove un tecnico abilitato garantisce le condizioni di sicurezza dell’impianto)

(Non stabilmente infisse al suolo, non significa non renderle stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontate con facilità)

  • Elementi espositivi vari

(Attrezzature ed impianti per gli stand espositivi)

(Non stabilmente infissi al suolo, non significa non renderli stabili e in sicurezza, con una platea d’appoggio adeguata. Significa che possono essere smontati con facilità)

  • Aree di parcheggio provvisorio, nel rispetto dell’orografia dei luoghi e della vegetazione ivi presente

(Parcheggi temporanei, senza opere edili, in deroga alla destinazione d’uso, che sono predisposti in occasione di particolari manifestazioni importanti, dove è prevista una partecipazione fuori dalla normalità. È consentita la regolamentazione della viabilità, la delimitazione dei box (con barriere, nastro, ecc.), il risanamento e la bonifica del terreno nel rispetto della vegetazione esistente.)

Esempio di altre opere ed interventi edili contingibili urgenti e temporanee in area privata (anche in questo caso elenco non esaustivo)

  • Baracca, anche quella dotata d’involucro precario, in altre parole prive di rigidezza propria, quali teli, membrane e simili.
  • Baraccamento. Bersò. Box in metallo. Capanno. Casotto. Chiosco. Copertura
  • Eliminazione di un pericolo immediato. Pedana. Pensilina. Pergolato con copertura rigida
  • Pertinenza (max. 20% volumetria dell’unità principale). Puntellamento e consolidamento
  • Serre mobili. Tettoia. Transennamento di area. Ecc. ecc.

ATTENZIONE! Riguardo alla tipologia dei lavori o opere potrebbe essere necessaria l’asseverazione di un tecnico per quanto riguarda la sicurezza.

Presentazione della COMUNICAZIONE

La COMUNICAZIONE deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando lo stampato unificato predisposto dall’ANCI (o regionale)

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE

 

La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) in Via ……………………………………….., n. …………, tel. …………………………, orari …………………………………………………. o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Dove deve essere presentata la COMUNICAZIONE, all’interno delle attività produttive

La COMUNICAZIONE deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) in Via ……………………………………………………………………………………….., n. ……………, tel. ………………………….., orari ………………………………………………………. o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)


Adempimenti del titolare della COMUNICAZIONE

  • Se dovuti, vi è l’obbligo di richiedere autonomamente gli atti di assenso per la presentazione della COMUNICAZIONE

È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla COMUNICAZIONE da presentare. (Non vi provvede il Comune).

  • L’indicazione del nome dell’impresa e del direttore dei lavori – Non dovuta –

La normativa NON prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, il nome del costruttore/direttore dei lavori, ovvero dell’impresa. Ne deriva che le opere possono essere realizzate in economia, nel rispetto delle normative correlate di settore.

  • Obbligo della dichiarazione di fine lavori al Comune

L’interessato, (in altre parole chi ha presentato la COMUNICAZIONE), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, entro 90 giorni dalla presentazione, (utilizzando lo specifico stampato unificato ANCI o regionale).

La norma non parla di proroga, ma si ritiene che possa essere richiesta e concessa in relazione alla motivazione ed al caso specifico.

Dopo tale termine l’opera diventa abusiva (se soggetta a titolo abilitante) e risponde al sistema sanzionatorio previsto, in realizzazione alle caratteristiche dell’intervento.

Adempimenti dello Sportello unico

  • Ricevuta alla presentazione della COMUNICAZIONE ed avvio del procedimento

La disciplina prevede che all’atto della presentazione della COMUNICAZIONE lo Sportello rilasci immediatamente, (anche in via telematica), una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  • Verifica validità della COMUNICAZIONE

Se la verifica è positiva e la COMUNICAZIONE è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

Richiesta di ulteriore documentazione – Elementi ostativi all’accettazione della COMUNICAZIONE – Provvedimento di conformazione alle norme
Nell’ipotesi che laCOMUNICAZIONE sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, per esempio, in assenza degli stessi requisiti e presupposti richiesti o nella documentazione per lo svolgimento dell’attività edilizia, e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni.

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

  • Divieto di costruire le opere o iniziare o proseguire i lavori

La mancata conformazione della COMUNICAZIONE comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con COMUNICAZIONE inidonea, delle sanzioni previste, se ricorrenti.

ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non rientranti fra quelle soggette a COMUNICAZIONE (CIL), comunque comunicate, pur nel silenzio dello Sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori indicati dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).

  • Se l’opera è soggetta al Permesso di costruire/SCIA alternativa super: al percorso penale.
  • Se l’opera è soggetta a SCIA normale /CILA/PAS: al percorso amministrativo sanzionatorio pecuniario.

Validità e decadenza della COMUNICAZIONE

  • Efficacia: Immediatamente dopo la presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).
  • Validità: 90 giorni dalla data di presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione).

Titolo da esibire nel luogo delle opere o lavori

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della COMUNICAZIONE, da cui risulti la data di ricevimento della stessa.

Cartello di cantiere

L’attività edilizia libera prevista dalla normativa, anche comunale, non comporta normalmente l’obbligo dell’esposizione del cartello di cantiere. Peraltro il comune può prevederla con norma specifica nel regolamento edilizio o con altro atto, indicando altresì anche la sanzione in caso d’inosservanza. In tale ipotesi, trattandosi di semplice violazione amministrativa, trova applicazione appunto la sanzione pecuniaria indicata dalla stessa normativa che prevede l’adempimento.

SISTEMA SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO

  1. Mancata COMUNICAZIONE (CIL) al Comune.

L’esecuzione di opere ed interventi edili IN condizioni di contingibilità e straordinarietà senza la presentazione della COMUNICAZIONE, non è attualmente sanzionabile dalla legislazione statale. La stessa normativa regionale, o il Comune, con deliberazione, ordinanza, potrebbero prevedere la sanzione pecuniaria. (Nella regione Emilia R. la sanzione prevista è di €. 1000, come per la CILA)

2. Mancata COMUNICAZIONE di fine lavori. (Come sopra)
3. L’esecuzione di opere ed interventi edili NON in condizioni di contingibilità e straordinarietà con o senza la presentazione della COMUNICAZIONE, è soggetta a sanzione prevista dalla legislazione, in relazione alla tipologia della stessa opera realizzata. (Es.: una pertinenza soggetta a CILA risponderà alla sanzione pecuniaria amministrativa prevista dall’art. 6/bis DPR n, 380/01, ovvero 1000 €, o legge regionale, con la rimessa in pristino, in caso di vincoli e nei casi previsti dalla regione).

Disciplina della COMUNICAZIONE (CIL) nelle aree terremotate

Nelle aree terremotate del 2016 trova applicazione il testo del decreto- legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. In particolare: “Art. 8-bis. (Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative).


Diritti di segreteria. Potrebbero essere previsti dalla regione o dal comune


Documenti:

Comunicazione inizio lavori

Soggetti coinvolti

Avviso di ultimazione lavori della comunicazione

Cartello di cantiere per opere soggette a comunicazione

Comunicazione di fine lavori

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Permesso di costruire https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/permesso-di-costruire/ Fri, 25 May 2018 10:27:57 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=498 Permesso di costruire

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, che viene richiesta al Comune ed è obbligatoria per “ogni attività comportante trasformazione urbanistica e edilizia del territorio”, un’azione, in altre parole, che in un qualsiasi modo provochi una modificazione della situazione territoriale e degli insediamenti esistenti, secondo la specifica legislazione e che le opere ed interventi NON rientrino fra quelli soggetti a SCIA, CILA e PAS.

Soggetto che rilascia il “Permesso di costruire”

In base alla normativa vigente spetta al dirigente incaricato (dello Sportello unico dell’edilizia, titolare della funzione, e quindi, della vigilanza) rilasciare il titolo abilitativo.

In alternativa al “Permesso di costruire”, esiste anche la possibilità di utilizzare la SCIA (super), nel rispetto della legislazione, anche regionale.

Soggetto che ha titolo per richiedere il “Permesso di costruire”

Le figure che seguono possono essere indicate quali soggetti legittimati a richiedere il Permesso di costruire:

  • il proprietario del suolo;
  • il proprietario dell’immobile;
  • il titolare del diritto di superficie;
  • l’usufruttuario;
  • il titolare di diritto reale.

…e altri soggetti espressamente previsti dalla normativa, e indicati dal regolamento edilizio.

Il regolamento edilizio individua le figure che hanno titolo per richiedere la licenza edilizia.

Dove presentare la richiesta del Permesso di costruire (Art. 20 del DPR n. 380/01)

La richiesta deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Dove presentare la richiesta del Permesso,all’interno delle attività produttive(Art. 6 DPR n. 160/2010).

La richiesta del Permesso deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) negli orari d’ufficio o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Opere e interventi soggetti al Permesso di costruire.

Il testo unico dell’edilizia stabilisce all’art. 10, (anche nelle leggi regionali) le opere soggette al “Permesso di costruire”.

Nel particolare:

  • gli interventi di ristrutturazione urbanistica;
  • gli interventi di lottizzazione;
  • interventi di nuova costruzione, per esempio:
    • la costruzione di nuovi edifici fuori terra, interrati o seminterrati;
    • l’ampliamento di quelli esistenti all’esterno della sagoma originaria;
    • l’installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, silos, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e siano diretti a soddisfare esigenze durature nel tempo, in altre parole, permanenti;
    • la costruzione di una strada (allargamento, modificazione livello, anche non asfaltata);
    • le tensostrutture a carattere permanente;
    • le serre professionali a carattere permanente, anche aperte alla vendita;
    • la pertinenza avente un volume superiore al 20% dell’unità principale; (o superficie secondo la regione).
  • gli interventi di ampliamento e sopraelevazione di edifici esistenti;
  • gli interventi di ristrutturazioni edilizia (pesante) che, attraverso un insieme sistematico di opere, portino ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino aumento di unità immobiliari, modifiche del volume complessivo, della sagoma, dei prospetti o delle superfici, singolarmente o cumulativamente intesi, o che, limitatamente agli immobili compresi nei centri storici (ex zone omogenee A), comportino mutamenti della destinazione d’uso;
  • mutamenti di destinazione d’uso realizzati mediante interventi edilizi (cambio connessi ad interventi di ristrutturazione edilizia – pesante);
  • riqualificazione, ricomposizione tipologica di interi edifici;
  • gli interventi previsti altresì dalla legge regionale; ecc., ecc.

 

È necessario ricordare che le opere, senza Permesso, in caso d’abuso, determinano quello che viene chiamato: reato edilizio, punito dall’art. 44 DPR n. 380/01.

Adempimenti del richiedente il Permesso di costruire

  • Compiti del titolare nella richiesta del Permesso di costruire

Alla richiesta del “Permesso di costruire” l’interessato dovrà allegare, oltre agli elaborati progettuali, la scheda tecnica, tutta la documentazione prevista nello specifico stampato unificato, (valido in tutto il territorio nazionale), comprendente i progetti concernenti il contenimento energetico, la sicurezza degli impianti, il superamento delle barriere architettoniche la certificazione circa la conformità dell’intervento alle norme igieniche sanitarie, e quant’altro richiesto, in relazione all’intervento edile.

  • Autocertificazione da allegare alla richiesta

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, di cui sopra, allegate alPermesso,è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione comunale.

  • Documentazione esclusa dall’auto certificazione.

La normativa esclude dall’autocertificazione:

    • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
    • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
    • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, in conformità alla normativa regionale; (se l’atto compete al Comune, il termine dei 30 gg. decorre dalla del rilascio).
    • L’autorizzazione imposta dalla normativa comunitaria.
  • Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, contestualmente alla richiesta del Permesso.

L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione della richiestarivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari per lo stesso Permesso

È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla richiesta del medesimo Permesso.

  • Comunicazione del nome dell’impresa e della sua idoneità

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare del Permesso di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):

  • Il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito. Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata segnalazione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, è sanzionata dal punto di vista amministrativo con il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 90 c. 9 D. Lgs. n. 81/08).
  • La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle impreseaffidatarie dei lavori e della loro regolarità contributiva, per le opere soggette a Permesso/SCIA super, (se dovuta, in relazione all’intervento).
  • Comunicazione del nome del direttore dei lavori

Il titolare del Permesso deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori. Possono essere anche più tecnici:

  • Direttore dei lavori per le opere architettoniche – Direttore dei lavori per le opere strutturali, ecc.
  • Dichiarazione di fine lavori al Comune

L’interessato, (in altre parole il titolare del Permesso), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando ogni eventuale documentazione richiesta, asseverata dal direttore dei lavori, o altro tecnico abilitato.

  • Dichiarazione riguardante la variazione catastale

Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all’avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.

  • Presentazione della Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA)

Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare del Permessoha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant’altro previsto nello stampato specifico unificato (ANCI).

La predisposizione della documentazionespetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato.

Adempimenti dello Sportello unico

  • Ricevuta alla presentazione della richiesta del Permesso

La disciplina prevede che all’atto della presentazione del Permesso lo specifico ufficio rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

  • Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, entro 10 gg., comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

    • Dell’amministrazione competente.
    • Della persona responsabile del procedimento.
    • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

 

  • Istruttoria del responsabile del procedimento

Il tecnico al quale è stata assegnata la pratica esamina i progetti in ordine cronologico di protocollazione entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, può richiedere piccole modificazioni al progetto, cura l’istruttoria del procedimento e acquisisce i pareri che il richiedente non ha l’onere di allegare.

Il rilascio del Permesso avviene con atto di notificazione.

  • Verifica validità della richiesta del Permesso

Se la verifica della documentazione è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa richiesta.

Comunica altresì quanto dovuto in ordine agli stessi oneri.

Dopo il pagamento degli stessi,  rilascia il Permesso di costruire,

  • Richiesta di ulteriore documentazione

Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, e di conseguenza il rilascio del titolo abilitativo, richiede documentazione, elementi integrativi di giudizio, e indica le condizioni per conformare l’atto.

Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperirli, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.

In questo caso il rilascio del Permesso deve essere ritardato in attesa del reperimento degli atti mancanti.

  • Divieto di richiedere attestazioni o documentazione agli atti della pubblica amministrazione

Lo sportello unico dell’edilizia non può richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità e sull’autenticità di tali documenti, informazioni e dati.

La normativa stabilisce quindi il principio generale dell’acquisizione d’ufficio degli atti già in possessodella pubblica amministrazione, sollevando il richiedente dall’obbligo di produrre e allegare alle istanze documenti già nella sua disponibilità. (Compreso il Durc e autorizzazioni varie).

  • Silenzio rifiuto – Comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della richiesta

Nel procedimento relativo alla richiesta del Permesso, il responsabile dello Sportello unico per l’edilizia, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli interessati (titolare e tecnico) i motivi che ostano all’accoglimento della domanda.

  • Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti.
  • Tale comunicazione interrompe i termini per completare il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.
  • Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
  • Silenzio assenso

Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento (rilascio del Permesso) e nell’eventualità che il responsabile del procedimento non risponda, scatta il silenzio assenso con la conseguenza che il “Permesso di costruire” s’intende rilasciato.

Esprime validità dopo il pagamento degli oneri dovuti.

(La procedura è indicata puntualmente nell’art. 20 del DPR n. 380/01, o legge regionale).

Validità e decadenza del Permesso

  • Validità: tre anni dalla data del rilascio o inizio dei lavori, (secondo la regione).
  • Decadenza – La licenza edilizia decade nelle seguenti ipotesi:
    • Per mancato inizio dei lavori nel termine di un anno.
    • Per il mancato ritiro del titolo entro il termine indicato nel regolamento edilizio.
    • Per mancata ultimazione dei lavori nel termine di tre anni (salvo proroghe) dall’inizio degli stessi lavori o dalla data di rilascio dell’atto, (secondo alcune leggi regionali, e in alcuni Comuni è prevista la decadenza anche nel caso che i lavori vengano sospesi per oltre sei mesi).
    • La perdita di efficacia del titolo abilitativo per mancato inizio (entro il termine di un anno dal rilascio) o ultimazione dei lavori nei termini prescritti (tre anni dallo stesso inizio, o dal rilascio secondo la regione) deve essere accertata e dichiarata con formale provvedimento dell’amministrazione.
  • Inizio lavori alla presenza di vincoli

Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito rilasciare il titolo abilitante, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

Il rilascio del titolo abilitativo può avvenire solamente successivamente all’acquisizione dell’autorizzazione in parola.

Se quest’ultima non può essere rilasciata, la richiesta del Permesso presentata è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

Proroga prevista dalla legge per la validità dei titoli abilitativi

I titoli abilitativi rilasciati, “Permesso di costruire”, o presentati, SCIA alternativa “super”, alla data di entrata in vigore della L. n. 98/13, ovvero entro il 22 giugno 2013, sono prorogati di due anni, ovvero fino al 22 giugno 2018. (Salva diversa disciplina regionale).

Parte non ultimata – Termini per inizio e fine lavori – Proroghe –

Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, l’interessato deve presentare domanda diretta a ottenere un nuovo “Permesso di costruire”o presentare, secondo la tipologia dei lavori da ultimare, la “SCIA” o “CILA”, per la parte dell’opera non terminata, e a corrispondere, se dovuti, eventuali oneri.

Viene integralmente rivista la disciplina dei casi in cui può essere accordata la proroga dei termini di validità del titolo abilitativo.

Tale proroga potrà essere accordata – con provvedimento motivato da parte del dirigente dello Sportello unico dell’edilizia, nei seguenti casi:

  • Per fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del Permesso, (si potrebbe aggiungere anche la difficoltà economica).
  • In considerazione della mole dell’opera da realizzare e delle sue particolari caratteristiche tecnico-costruttive.
  • Per difficoltà tecnico-esecutive emerse successivamente all’inizio dei lavori;
  • Quando si tratti di opere pubbliche il cui finanziamento sia previsto in più esercizi finanziari.

Viene stabilito altresì che “la proroga dei termini per l’inizio e l’ultimazione dei lavori è comunque accordata qualora i lavori non possano essere iniziati o conclusi per iniziative di sospensione o sequestro posti poi nel nulla, perché infondate”.

Da segnalare infine che per la durata del titolo abilitativo di opere particolarmente complesse, i termini possono essere raddoppiati, in base a un provvedimento motivato del responsabile del procedimento.

Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette al Permesso, eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, con la richiesta di un Permesso in sanatoria da parte dei soggetti responsabili, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti.

Titolo da esibire in cantiere

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia del Permesso di costruire, gli elaborati progettuali, e la documentazione, che ai sensi di legge, si deve trovare nel cantiere edile, a disposizione degli organi di controllo.

Cartello di cantiere

Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.

  • La mancata collocazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27.

Ricorso contro il mancato rilascio del “Permesso di costruire”

In caso di determinazione negativa il dirigente dello Sportello unico per l’edilizia, deve procedere alla notificazione del diniego, adeguatamente motivato, contro il quale il richiedente potrà eventualmente, ricorrere al TAR entro 60 giorni, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica.

Contributi

Nel caso in cui il Permesso riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario assolvere ai contributi di legge, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri stessi).

Il pagamento dei citati contributi deve avvenire prima del rilascio del titolo abilitativo.

Diritti di segreteria

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della richiesta del Permesso.

 

Controlli a campione

Le Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione o in percentuale, comprensivi del controllo dei lavori sul posto.

Adempimento obbligatorio da parte del dirigente (che può avvalersi dei propri tecnici o della polizia giudiziaria) la cui inadempienza potrebbe far sorgere responsabilità, anche di carattere penale, per omissione atti d’ufficio.

 

Aree industriali dismesse. Permesso di costruire in deroga

Con il nuovo testo: “per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, è ammessa la richiesta di Permesso di costruire anche in deroga alle destinazioni d’uso, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l’interesse pubblico, a condizione che il mutamento di destinazione d’uso non comporti un aumento della superficie coperta prima dell’intervento di ristrutturazione”. (Art. 14 DPR n. 380/01 come modificato dalla L. n. 164/2014)

Cambio d’uso in deroga agli strumenti urbanistici

È possibile modificare la destinazione d’uso sia di aree legate all’intervento di ristrutturazione urbanistica, sia di fabbricati con l’intervento di ristrutturazione edilizia (pesante), anche in deroga alla destinazione d’uso in essere, quindi con possibile contrasto con gli strumenti urbanistici, a condizione che in tal senso il consiglio comunale si esprima favorevolmente, attestando che l’intervento edilizio ha valenza d’interesse pubblico.

Condizione vincolante perché questo possa avvenire è che il cambio di destinazione d’uso non comporti: aumento della superficie coperta, prima dell’intervento di ristrutturazione urbanistica ed edilizia (pesante).

Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori in assenza del Permesso di costruirein totale difformità o con variazioni essenziali.

(Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a Permesso, in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio.

In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)

  1. Se accertato dalla polizia giudiziaria:
  • Rapporto al dirigente (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica)
  • Rapporto alla Regione (o ente delegato come la Provincia, secondo la stessa Regione)
  • Notizia di reato: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, (con gli atti di Polizia giudiziaria)
  1. Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico, il dirigente responsabile dello Sportello unico:
  • Denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (Quando più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto).

DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.

  • Ordinanza di sospensione dei lavori.
  • Possibilità del sequestro amministrativo, con ordinanza a firma del Sindaco. (Art. 27 del DPR n. 380/01).
  • Ordinanza di ripristino e in caso d’inottemperanza, previo verbale di verifica: Applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a 20.000. (ATTENZIONE! L’entità della somma da pagare è determinata dal dirigente, (NON dalla Polizia Giudiziaria), in relazione all’abuso realizzato. Non trova applicazione la norma prevista dall’art. 14 della L. n. 689/81, laddove prevede il pagamento in misura ridotta).
  • Ordinanza di acquisizione (se ricorrente).
  • Ordinanza di demolizione d’ufficio a spese dei responsabili (salvo il mantenimento con delibera del Consiglio comunale, se ricorrente).

In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).


Documenti:

Elenco alfabetico delle tipologie degli interventi edilizi eseguibili, con indicato il relativo titolo abilitativo

Richiesta per il rilascio del permesso di costruire

Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire

Comunicazione di inizio lavori

Richiesta di trasferimento (voltura) del permesso di costruire

Comunicazione di ultimazione dei lavori

Richiesta di proroga per l’inizio dei lavori

Richiesta di proroga per l’ultimazione dei lavori

Richiesta di certificato di destinazione urbanistica (CDU)

Certificato di destinazione urbanistica (CDU)

Dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e della loro regolarità contributiva

Cartello di cantiere – Opere private

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Autorizzazione paesaggistica con la procedura semplificata per intervento edilizio di lieve entità. https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/autorizzazione-paesaggistica-con-la-procedura-semplificata-per-intervento-edilizio-di-lieve-entita/ Fri, 25 May 2018 10:18:50 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=491 INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI ed OPERE ESCLUSE DALL’AUTORIZZAZIONE

PAESAGGISTICA O SOTTOPOSTI A PROCEDURA AUTORIZZATORIA “SEMPLIFICATA”

(DPR n. 31/2017)

(Scheda tecnica di sintesi del sito, aggiornata alla circolare applicativa del 21 luglio 2017 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)

OPERE E INTERVENTI EDILI:

  • SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE “SEMPLIFICATA”
  • LIBERI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA – AMBIENTALE

(Con titolo abilitativo edilizio, se previsto)

Già in vigore le nuove norme (Art. 10)

La nuova normativa è entrata in vigore il giorno 6 aprile 2017.

La finalità della nuova normativa (Art. 1)

La disciplina intende semplificare l’iter per l’esecuzione di una serie d’interventi edili nelle aree protette che non hanno un impatto negativo sulla forma visiva del territorio e sulla bellezza del paesaggio.

Abrogazione delle vecchie norme (Art. 19)

Abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139 – (Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni).

Disapplicazione del decreto che individua la documentazione paesaggistica

Non trova applicazione negli interventi edili assoggettati ad autorizzazione paesaggistica semplificata il decreto che individua la documentazione necessaria circa la compatibilità prevista per quella ordinaria. (D.P.C.M. 12 dicembre 2005. “Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell’articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”).

Regioni nelle quali trova applicazione (Art. 13)

La normativa entra in vigore immediatamente nelle Ragioni a statuto ordinario.

Le Regioni a statuto speciale devono emanare norme proprie con modificazione alle leggi, in conformità ai criteri del decreto. In queste ultime dovrebbe trovare però applicazione la disposizione di liberalizzazione di cui allegato “A”.

Dispositivi applicativi delle regioni (Art. 5)

I piani paesaggistici regionali possono dettare direttive o disposizioni per una corretta applicazione e realizzazione degli interventi senza la necessità dell’autorizzazione, anche semplificata.

Le regioni con l’adeguamento dei piani paesaggistici possono disciplinare le metodologie di realizzazione degli interventi liberi indicati nell’allegato “A”.

Esonero dell’obbligo di autorizzazione paesaggistica per particolari categorie di interventi (Art. 4)

Se la Regione ha stipulato accordi di collaborazione con il Ministero e gli enti locali, non vi è l’obbligo dell’autorizzazione semplificata per una serie d’interventi indicati nello specifico nella tabella che segue.

Prevalenza di queste norme sugli strumenti urbanistici (Art. 14) (Vedi circolare)

Come espressamente previsto dal decreto, questa nuova disciplina ha prevalenza sugli strumenti urbanistici e altre disposizioni o piani contrastanti.

Sono fatte salve le prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici del codice. (D. Lgs. n. 42/04).

La così detta “liberalizzazione”, introdotta dall’allegato “A”, infatti, ha natura solo formale e procedurale, esclude, cioè la necessità della previa autorizzazione, ma non comporta una “liberalizzazione” del regime sostanziale degli interventi: per questa ragione il piano paesaggistico, ma anche lo strumento urbanistico, possono senz’altro dettare prescrizioni di inedificabilità assoluta in determinate aree, a fronte delle quali neanche gli interventi previsti dall’allegato “A” siano consentibili. (Vedi circolare)

Condizione per la liberalizzazione (Vedi circolare)

Le condizioni per la “liberalizzazione” sono costituite, in molti casi, dal fatto che l’intervento o l’opera siano «eseguiti nel rispetto degli eventuali piani del colore vigenti nel Comune e delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti» o non comportino «modifiche a tali caratteristiche, ai materiali di finitura o di rivestimento, o alla volumetria e all’altezza dell’edificio».

Deve, in ogni caso trattasi , di interventi di “lieve entità” e del carattere “minore, privo di rilevanza paesaggistica”.

Natura del vincolo (Vedi circolare)

I presupposti per la “liberalizzazione” sono costituiti, in molti casi, dalla natura del vincolo paesaggistico, ossia dal fatto che gli immobili interessati dagli interventi ricadano in aree sottoposte:

A vincolo ex art. 142 del codice:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti, i corsi d’acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, e i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento,

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell’elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;

j) i vulcani;

A vincolo di bellezza panoramica (lettera d) dell’articolo 136 del codice). ( Le bellezze panoramiche e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze).

e non ricadano, invece, in aree sottoposte:

A vincoli di bellezza individua o del tipo di cui alla lettera c) dell’articolo 136 citato purché tali interventi non interessino i beni vincolati ai sensi del codice, art. 136, comma 1, lettere a), b) e c):

a) Gli immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali.

b) Le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza.

c) I complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici.

Valutazione dell’intervento (Vedi circolare)

Spetta al privato, attraverso al proprio tecnico verificare la liberalizzazione o meno dell’intervento edilizio, che se soggetto a titolo abilitante, trova riscontro nello stampato unificato ANCI.

Nell’ipotesi, invece che sia interessato un intervento completamente libero, in altre parole senza l’obbligo di qualsiasi titolo abilitante, spetta al privato la valutazione e dunque la responsabilità.

Dubbi del privato sull’intervento (se assoggettato ad autorizzazione semplificata o meno) (Vedi circolare)

Resta aperta la possibilità per la parte privata, nei casi più complessi o particolarmente dubbi, di presentare comunque in via prudenziale una domanda di autorizzazione semplificata facendo riferimento alla voce analoga contenuta nell’allegato “B”, confidando nell’accertamento, da parte dell’amministrazione, della sussistenza delle condizioni o meno per tale atto, o per la collocazione dell’intervento in una delle voci dell’allegato “A”.

Richiesta attestazione allo Sportello unico prima dell’inizio dei lavori (Vedi circolare)

È esclusa la possibilità di un’attestazione preventiva (atipica, non prevista dall’ordinamento) circa il rispetto, nel progetto, delle caratteristiche morfo-tipologiche architettoniche etc.

Rimane ferma l’obbligo dello Sportello unico di acquisire eventualmente l’autorizzazione paesaggistica, o altri atti, in osservanza alle norme specifiche.

Sistematicità – Reiterabilità dell’intervento (Vedi circolare)

La reiterazione di interventi sul medesimo immobile (o area), in specie se concentrati in un arco ristretto di tempo, sempreché non sussistano ragioni tecniche comprensibili potrà facilmente tradursi in un’alterazione delle sue caratteristiche morfo-tipologiche e architettoniche tale da escludere l’applicazione dell’allegato “A” e il necessario ricorso all’autorizzazione paesaggistica semplificata.

È chiaro – anche per questo profilo – che si dovrà effettuare una verifica caso per caso e che non è possibile stabilire un criterio valido in astratto e in generale.

Dubbi circa l’individuazione della tipologia del vincolo paesaggistico (Vedi circolare)

Quando non vi è la certezza della classificazione di un intervento edile rientrante nelle lettere c) o d ) dell’articolo 136 del Codice, dovrebbe trovare applicazione il vincolo più rigido, (lettera “c” proprio dei complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e i nuclei storici) e non quello, più ampio, proprio delle bellezze panoramiche, (lettera “ d”).

Nozione di interesse storico – architettonico o storico – testimoniale (Vedi circolare)

Un altro profilo particolarmente complesso e importante che esige primi, urgenti indirizzi applicativi attiene alla individuazione – nelle aree dichiarate di notevole interesse pubblico ex articolo 136, lett. c) (complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale inclusi i centri e i nuclei storici) – degli specifici immobili privi di interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, inclusi, per l’assenza di tale interesse, nella liberalizzazione, in deroga alla regola generale, propria dei suddetti complessi di immobili vincolati ex lettera c) citata che li esclude dall’applicabilità di molte delle tipologie elencate nell’allegato A (e dalla ivi prevista stessa “liberalizzazione”).

Differenza fra l’autorizzazione paesaggistica – ambientale ordinaria e quella semplificata

  • Autorizzazione ambientale semplificata, viene presentata per tutti gli interventi indicati, (All. B) non realizzabili con quella ordinaria, ha il termine di conclusione del procedimento di 60 giorni, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 10)
  • Autorizzazione ambientale ordinaria viene presentata per tutti gli interventi, non realizzabili con quella semplificata e che non abbisognano della stessa (All. A), ha il termine di conclusione del procedimento di 105 giorni o 120, se la Soprintendenza non esprime il parere nel termine previsto, fatte salve eventuali sospensioni ed interruzioni di qualsiasi natura. (Art. 146 D. Lgs. n. 42/04)

Inizio lavori e durata dell’autorizzazione paesaggistica – ambientale ordinaria e semplificata (Art. 13)

  • Dopo il rilascio dell’autorizzazione è possibile l’inizio dei lavori, solo dopo avere ottenuto (se dovuto) il titolo abilitativo edilizio (Permesso di costruire), o aver completato l’iter per la (CILA/SCIA).
  • Validità 5 anni, che decorre dal giorno in cui acquista efficacia il titolo edilizio eventualmente necessario per la realizzazione dell’intervento.

Attività e interventi liberi in area vincolata, senza autorizzazione (Art. 2)

La nuova disciplina individua espressamente le attività e gli interventi edili non soggetti ad autorizzazione paesaggistica – ambientale, sia essa ordinaria o semplificata. (Allegato: “A”)

Ovviamente con il titolo abilitativo, se previsto.

Elenco dettagliato degli interventi liberi e soggetti ad autorizzazione “semplificata”

Il decreto sulla semplificazione li prevede espressamente in modo analitico:

  • Allegato: “A” – Tratta 31 piccoli interventi che non hanno rilevanza paesaggistica e che non comportano sostanziali modifiche alle aree ed agli edifici. (Art. 2). Trattasi di un elenco non tassativo e non esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti, in quanto irrilevanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.
  • Allegato “B” – Tratta 42 tipologie di interventi ritenuti di lieve impatto sul territorio. (Art. 3)

Anche in questo caso trattasi di un elenco non tassativo e non esemplificativo ed esaustivo, quindi è possibile ricomprendere anche opere e interventi non elencati espressamente, ma possibili perché attinenti e non particolarmente gravanti dal punto di vista dei valori paesaggistici protetti.

Stampati unificati per la richiesta di autorizzazione “semplificata”

Il decreto prevede già gli stampati unificati per la richiesta di autorizzazione e per la relazione:

  • Allegato: “C” – Istanza di autorizzazione paesaggistica con “procedimento semplificato”. (Di cui all’art. 8 c. 1)
  • Allegato “D” – Relazione paesaggistica semplificata, da allegare alla stessa richiesta. (Di cui all’art. 8 c. 1)

Da chi può essere presentata la richiesta d’autorizzazione semplificata

La richiesta d’autorizzazione deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori e ottenere il titolo abilitativo, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), assieme all’asseverazione e la relazione paesaggistica.


Dove deve essere presentata la richiesta di autorizzazione “semplificata” per l’ attività edilizia
– (Art. 9)

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) in Via ………………………………………………………………………………………………….., n. ………….., ‘………………………….., orari ………………………………………………….o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista e la relazione paesaggistica. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)


Dove deve essere presentata la richiesta di autorizzazione “semplificata” per l’ attività edilizia riferita al le attività produttive
– ( Art. 9)

La richiesta di autorizzazione deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) in Via ………………………………………………………………………….., n……………, ‘………………………….., orari ……………………………………………………… o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista e la relazione paesaggistica. (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Organo competente al controllo (Vedi circolare)

Le verifiche circa la corretta individuazione, da parte del privato, della tipologia di intervento, riguardo alle tipologie elencate nell’allegato “B”, spetta, nel regime della co-decisione, proprio dell’autorizzazione paesaggistica, a entrambe le amministrazioni co-decidenti. (Regione o ente territoriale delegato, e Soprintendenza).

Così come la verifica del rispetto delle prescrizioni spetta – allo stesso modo – alla Regione, al Comune e alla Soprintendenza, nella leale collaborazione.

La decisione conclusiva, in caso di dissenso, spetta alla Soprintendenza in tutti i casi in cui operi il regime del parere vincolante.

Ciò significa che anche nel caso di intervento repressivo inteso a rilevare la necessità di un’autorizzazione paesaggistica semplificata in una fattispecie nella quale il soggetto privato abbia invece ritenuto sotto la sua responsabilità di procedere in regime libero, ipotizzando 1a riconducibilità dell’intervento entro una delle tipologie di cui all’allegato A, la decisione in ordine alla necessità o meno di tale autorizzazione paesaggistica spetta in ultima istanza alla Soprintendenza.

Procedimento amministrativo (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11). (Vedi circolare)

La verifica preliminare è sempre obbligatoria.

Il privato ha diritto di ottenere l’archiviazione della pratica e la comunicazione che l’intervento o l’opera ricadono in regime libero in applicazione dell’allegato “A”.

Il dirigente analizza la richiesta e verifica se si tratta di un intervento:

  • Libero non assoggettato ad autorizzazione neanche semplificata, perché indicato (All. “A”), o già previsto dall’art. 149 del codice. (Iter concluso, con risposta al richiedente).
  • Che richiede l’autorizzazione ordinaria. (Iter normale di cui procedimento previsto dall’art. 146 del Codice)
  • Che richiede l’ autorizzazione semplificata (L’iter procedurale è indicato dettagliatamente nell’articolo 11).

o Se per l’intervento sono necessari pareri di più Amministrazioni, viene indetta la conferenza dei servizi per l’acquisizione degli stessi. (In questo caso il tempo per l’acquisizione del parere del Soprintendente si dimezza, ovvero deve rispondere entro 10 gg., anziché 20 gg.)

Nel caso in cui il progetto NON preveda altri titoli abilitativi, il dirigente: (art. 11 c. 5)

o Ha la possibilità, una sola volta, entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende).

§ Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).

o Pervenuti gli altri elementi integrativi di giudizio, trasmette la stessa richiesta, entro 20 giorni al Soprintendente con la proposta favorevole all’accoglimento.

o IL Soprintendente ha tempo 20 gg. per esprimere il suo parere vincolante, se questo è favorevole:

§ Il dirigente adotta il provvedimento entro 10 gg.

1. Nel caso di esito negativo della valutazione circa la sua compatibilità paesaggistica: (art. 11 c. 3)

o Ha la possibilità entro 10 giorni di richiedere documentazioni, chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, assegnando 10 gg. di tempo per la risposta.

o Nel frattempo il procedimento per rilascio si sospende.

§ Se il richiedente non risponde entro 10 gg. l’istanza è improcedibile. (Iter concluso, con risposta al richiedente).

o Se verificati gli elementi integrativi di giudizio, permangono gli elementi ostativi alla richiesta, comunica entro 20 gg. la risposta negativa al richiedente.

2. Nel caso di parere negativo del Soprintendente sulla proposta favorevole dell’amministrazione: (art. 11 c. 7)

o IL Soprintendente comunica entro 10 gg al richiedente i motivi ostativi, all’accoglimento, indicando altresì le modifiche necessarie per ottenere una valutazione positiva assegnando 15 gg per presentare il nuovo progetto. (Nel frattempo il procedimento per il rilascio si sospende)

o Decorso il termine assegnato, il Soprintendente, ove non ritenga di modificare la propria valutazione negativa, nei successivi 20 gg., adotta il provvedimento fornendo specifica motivazione e ne dà contestualmente comunicazione all’interessato e all’amministrazione richiedente.

Cambio della tipologia dell’autorizzazione (Vedi circolare)

La Soprintendenza può dissentire e applicare la procedura ordinaria in luogo di quella semplificata, provvedendo a comunicarlo al Comune e alla stessa parte istante (alla stessa stregua di una comunicazione di motivo ostativo, ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990), quale ostativo sulla procedura, non sull’esito nel merito della domanda, con la conseguenza che la procedura dovrà ripartire ex novo.

Pareri contrastanti tra il Comune e la Soprintendenza (Articolo 11, comma 6) (Vedi circolare)

A termini di legge nulla impedisce alla Soprintendenza di esternare, nella sede propria del parere, il proprio avviso negativo sulle condizioni apposte dal Comune.

In caso di parere vincolante, l’avviso della Soprintendenza prevale su quello comunale.

Al riguardo appare tuttavia opportuno che siano stabilite adeguate forme di condivisione e di coinvolgimento anticipato della Soprintendenza, da parte del Comune, quando intenda fornire indicazioni su possibili modifiche del progetto al fine di renderlo autorizzabile.

Al netto della inevitabile variabilità ed eterogeneità dei casi.

Termine per la conclusione del procedimento (Artt. 10 – 11) – Parere del Soprintendente – (Vedi circolare)

La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).

Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)

Il Comune deve adottare il provvedimento conforme al parere vincolante favorevole del Sovrintendente. (Il silenzio equivale all’assenso, art. 17/bis L. n. 241/90).

Se invece l’area è assoggettata a specifiche prescrizioni nel piano paesaggistico regionale, il parere è solo obbligatorio, ma non vincolante. (Art. 11 c.8)

Nel caso che l’istruttoria sia negativa, i titoli abilitativi non possono essere accettati (CILA/SCIA) o rilasciati(Permesso di costruire). (L’iter procedure è indicato dettagliatamente nell’art. 11).

Una comunicazione di motivi ostativi “tardiva”, intervenuta, ad esempio, il quindicesimo giorno successivo alla ricezione della proposta di accoglimento comunale, non determinerà in alcun modo l’illegittimità del parere conclusivo negativo. (Vedi circolare)

Comunicazione all’interessato ( Art. 11) (Vedi circolare)

L’esito dell’istruttoria concernente il rilascio dell’autorizzazione deve essere comunicato al soggetto richiedente entro 60 giorni dalla presentazione, sia esso favorevole o negativo.

Il termine è tassativo, eventuale ritardo (non giustificato dalla procedura) potrebbe comportare responsabilità del dirigente, penali e/o disciplinari, (o dei funzionari preposti).


Quale tecnico assevera l’intervento e firma la richiesta dell’autorizzazione

Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, firma la richiesta dell’autorizzazione, unitamente al soggetto richiedente, secondo il modello unificato (All. “C”), con la relazione paesaggistica semplificata nelle forme indicate (All. “D”), e l’indicazione precisa della disciplina paesaggistica vigente, l’area interessata all’intervento, la conformità del progetto ai valori paesaggistici ed agli strumenti urbanistici.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).


Richiesta di autorizzazione semplificata che interessa anche i beni culturali
(Vedi circolare)

Il soggetto presenta un’unica istanza che dovrà ottenere dal Sovrintendente una duplice valutazione, sempre nei tempi previsti dalla nuova disciplina.


Rinnovo delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie
(Art. 7)

Le autorizzazioni paesaggistiche ordinarie esistenti, scadute da non più di un anno e relative ad interventi in tutto o in parte non eseguiti, possono essere rinnovate con la procedura semplificata a condizione che il progetto risulti conforme alla normativa paesaggistica.


Commissioni locali del paesaggio
(Art. 11)

Nel procedimento autorizzatorio semplificato non è obbligatorio il parere delle Commissioni per il paesaggio, salvo diversa normativa regionale.


Termine per la conclusione del procedimento
(Artt. 10 – 11) – Parere del Soprintendente – (Vedi circolare)

La nuova procedura semplificata, di autorizzazione deve terminarsi entro il tempo massimo di 60 giorni dalla presentazione della richiesta d’acquisizione al Comune. (Il procedimento si sospende nel caso di richieste di chiarimenti o altro).

Di questi sessanta giorni, venti sono a disposizione dell’amministrazione competente per l’istruttoria iniziale, venti giorni sono riservati al Soprintendente per esprimere il proprio parere obbligatorio e vincolante. (Art. 11 c.7)


Rinvio a normative di settore
(Art. 15)

Gli interventi liberi di cui all’Allegato “A”, restano sottomessi alla disciplina edilizia cui sono assoggettati, circa i titoli abilitativi e la normativa correlata, (es.: l’occupazione di suolo pubblico, sismica, sicurezza impianti, ecc.).


Sanzioni in caso di opere realizzate in assenza dell’autorizzazione paesaggistica, quando dovuta

(Art. 17)

Oltre alle sanzioni di carattere amministrativo ripristinatorio, (art. 167 c. 4 D. Lgs. n. 42/04) l’esecuzione di lavori edili, in assenza dell’autorizzazione dell’autorità titolare del vincolo (ordinaria ed anche “semplificata”), quando dovuta, in parziale o totale difformità, costituisce il reato edilizio – ambientale, punito da diverse norme penali, ( Art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 – art. 44 lett. c) DPR n. 380/01, se ne ricorrono le condizioni trova applicazione anche l’art. 724 del c.p.)


Rimessa in pristino
(Vedi circolare)

Si procede alla rimessa in pristino delle opere e interventi realizzati in violazione alle norme solo quando non sia possibile in alcun modo dettare prescrizioni che consentono la compatibilità paesaggistica. (Art. 17)

La rimessione in pristino delle aree o degli immobili soggetti a vincoli paesaggistici, da parte del trasgressore, prima che venga disposta d’ufficio dall’autorità amministrativa, e comunque prima che intervenga la condanna, estingue il reato edilizio – ambientale.

Opere ed interventi realizzati prima dell’entrata in vigore del decreto

Non si procede alla rimessa in pristino di opere e interventi (indicati nella tabella “A”) realizzati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, non soggette ad altro titolo abilitativo, all’infuori dell’autorizzazione paesaggistica. (Art. 17)

Ipotesi d’abuso. Realizzazione di autorimesse, anche parzialmente interrate, con volume emergente fuori terra non superiore a 50 mc, compresi i percorsi di accesso e le eventuali rampe. (B 16, nell’allegato “B”), in assenza dell’autorizzazione paesaggistica semplificata e del titolo abilitativo.

Procedimento sanzionatorio:

A. Adempimenti del dirigente dello Sportello unico per l’Edilizia:

  • Accerta direttamente:

o Verifica che, riguardo all’abuso, i trasgressori presentino apposita domanda ai fini dell’accertamento della compatibilità ambientale e, di fatto, la sanatoria per l’abuso commesso, con l’ottenimento del titolo abilitativo.

o Ricevuta la domanda, richiede alla Commissione specifica, se l’illecito può ottenere la compatibilità ambientale.

o Provvede alla denuncia per iscritto del reato al P.M., (o in alternativa al Comando di Polizia municipale/Locale, per le sanzioni penali previste dall’art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 e punite dall’art. 44/c DPR n. 380/01).

o Comunica al Soprintendente l’illecito commesso perché possa intervenire, anche di propria iniziativa, ai fini dei provvedimenti sanzionatori amministrativi: (Art. 27 DPR n. 380/01):

§ Per la demolizione e rimessa in pristino.

§ Per la demolizione d’ufficio, in caso d’inottemperanza, a spese dei trasgressori.

Nel caso che l’abuso ottenga la compatibilità paesaggistica:

o Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04).

o Comunica il rilascio dell’attestazione paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia del reato dallo stesso dirigente, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).

Nel caso negativo, o nell’ipotesi che la compatibilità paesaggistica non venga richiesta:

o Irroga la sanzione pecuniaria (di cui all’art. 167 c.5 D. Lgs. N. 42/04 e adotta i provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori, in coordinamento con il Soprintendente).

o Predispone l’ordinanza di demolizione e rimessa in pristino. In caso d’inosservanza:

§ Irroga anche la sanzione pecuniaria (di €. 20.000, solo se l’abuso è assoggettato a Permesso di costruire/SCIA super, di cui all’art. 31 c. 4/bis DPR n. 380/01).

o Predispone l’ordinanza di demolizione d’ufficio, a spese dei trasgressori.

o Comunica il mancato rilascio (o richiesta) della compatibilità paesaggistica al procuratore della Repubblica, (o al Comando di Polizia municipale/Locale, che ha ricevuto la denuncia, perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, trova applicazione la sanzione penale).

  • Riceve dalla polizia giudiziaria il rapporto:

o Adempie quanto sopra indicato, esclusa la denuncia del reato (al PM o alla PG).

B. Adempimenti della Polizia Giudiziaria se accerta direttamente l’abuso

In assenza del titolo, (in difformità – totale e parziale – o con varianti essenziali) predispone:

  • RAPPORTO , contenente: gli elementi essenziali dell’accertamento, i nomi dei responsabili, i rilievi fotografici e planimetrici, con gli altri elementi utili, da trasmettere:
  • Al Dirigente (Sportello unico dell’edilizia) – Alla Regione, (o altro ente delegato). (Nella regione Emilia R. anche al Soprintendente) (Se è prevista l’autorizzazione sismica e il dirigente NON è delegato, il RAPPORTO (PROCESSO verbale) va trasmesso successivamente anche all’ organo regionale, dirigente sismico, o altra istituzione, come il Genio Civile, secondo la stessa regione, comunicando il numero del registro generale della notizia di reato e il nome del PM titolare).
  • NOTIZIA DI REATO al Procuratore della Repubblica (per il reato di cui art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/2004 – art. 44/c DPR n. 380/2004), comprendente:
  • I nomi dei responsabili, (con l’identificazione e elezione di domicilio).
  • Il verbale di rilievi e accertamenti urgenti – di sopralluogo – (Con documentazione fotografica e planimetrica parte integrante del medesimo verbale).
  • Gli atti di polizia giudiziaria e le fonti di prova idonee a sostenere l’accusa.

ATTENZIONE! Nell’informativa di reato è necessario indicare, fra l’altro:

  • La data di ultimazione dei lavori, (ovviamente se i lavori NON sono in corso).
  • I nomi: del dirigente, (che adotta i provvedimenti amministrativi), dell’operatore (che ha realizzato la documentazione fotografica e che, al riguardo, testimonierà), del proprietario, (anche se non è corresponsabile, per conoscenza).
  • La dichiarazione che la P. G. ha verificato l’abuso presso l’ufficio tecnico, (es.: l’assenza del titolo, la difformità, la presenza di vincoli, ecc.).

Se esistono le condizioni procede, eventualmente, previo apposito verbale al:

  • SEQUESTRO PREVENTIVO da trasmettere per la convalida al PM, entro 48 ore, (dell’intera opera o solo della parte realizzata abusivamente, con nomina del custode giudiziario, art. 321 c.p.p.).

Il dirigente comunica alla polizia giudiziaria:

  • Che non è stata richiesta o che l’abuso non ha la ottenuto la compatibilità paesaggistica – ambientale e quindi non è possibile l’accertamento di conformità (sanatoria): la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché trova applicazione la sanzione penale ai sensi dall’art. 181 c. 1 – del D. Lgs. n. 42/04).

Ovvero:

  • Che l’abuso segnalato con il rapporto HA ottenuto la compatibilità paesaggistica – ambientale: la P.G. informa il procuratore della Repubblica. (Perché ai sensi dall’art. 181 c. 1-ter del D. Lgs. n. 42/04, non trova applicazione la sanzione penale).

Possibilità di sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dell’autorizzazione paesaggistica semplificata” (Trova applicazione l’art. 167 c. 4 e 5 D. Lgs. n. 42/04)

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelli soggetti ad autorizzazione paesaggistica “ semplificata”, (indicati nella tabella “B”) realizzati in assenza della stessa o in difformità, possono ottenere la sanatoria a richiesta del trasgressore (proprietario), a condizione che ottengano la compatibilità paesaggistica.

Nel particolare:

  • Per lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che NON abbiano:

o Determinato creazione di superfici utili o volumetria.

o Aumentato la superficie e volumetria (oltre a quelli legittimamente realizzati)

  • Ovvero:

o Per l’impiego di materiali in difformità dall’autorizzazione paesaggistica.

o Per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell’immobile o dell’area interessati dagli interventi, presenta domanda al Comune ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi, che sarà valutata dalla commissione per la qualità architettonica e del paesaggio.

Tale commissione si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di centottanta giorni, previo parere vincolante della sovrintendenza da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni.

Nel caso venga rilasciato l’attestato di compatibilità

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione.

L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima, (art. 167 D. Lgs. n. 42/04).

L’azione penale, (già avviata, con la denuncia del Dirigente o l’informativa della P.G.) non trova applicazione, in altre parole la comunicazione al P.M. dell’avvenuto rilascio dell’attestato medesimo e del pagamento della sanzione pecuniaria citata, porta all’estinzione del reato, (art. 181 c. 1/ter D. Lgs. n. 42/04).

Nel caso NON venga rilasciato o richiesto l’attestato di compatibilità

In caso di rigetto della domanda, o di mancata richiesta della compatibilità, si applica la sanzione della rimessa in pristino, oltre all’esercizio dell’azione penale, (art. 181 c. 1 D. Lgs. n. 42/04).

INTERVENTI GIÀ LIBERI DA TEMPO

NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE (NEANCHE SEMPLIFICATA)

(Esclusi gli interventi previsti dal DPR n. 31/2017 (All. “B”) soggetti ad autorizzazione con procedura semplificata”).

Normativa: Art. 149 D. Lgs. n. 42/04

Non è richiesta l’autorizzazione paesaggistica – ambientale, per gli interventi specificati, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici, (prospetto):

  • Manutenzione ordinaria.
  • Manutenzione straordinaria.
  • Revisione degli impianti (con manutenzione straordinaria).
  • Opere interne alle costruzioni (con manutenzione straordinaria)
  • Consolidamento statico.
  • Restauro e risanamento conservativo.
  • Interventi inerenti l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale (che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l’assetto idrogeologico del territorio).
  • Taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste, purché previsti e autorizzati in base alla normativa in materia. (Indicati dall’art. 142 c1/a D Lgs. n. 42/04).
  • L’installazione o la modifica di impianti delle reti di comunicazione elettronica o di impianti radioelettrici, da eseguire su edifici e tralicci preesistenti, che comportino la realizzazione di pali di supporto per antenne di altezza non superiore a 1,5 metri e superficie delle medesime antenne non superiore a 0,5 metri quadrati. (Legge “Sblocca Italia”, n. 164/14).

Titolo abilitativo edilizio

Ovviamente questi lavori, (esclusa la manutenzione ordinaria, se non diversamente previsto dagli strumenti urbanistici), sono soggetti a specifica licenza edilizia, secondo la disciplina vigente, (CILA /SCIA normale).

Avvertenza:

A fronte di normative di non facile interpretazione stante la complessità di norme non suffragate da indirizzo operativo univoco, come si dice in questi casi, pur garantendo l’affidabilità di questa esposizione, le presenti note costituiscono sempre e soltanto l’interpretazione di chi scrive, che può anche non coincidere con altre esposizioni e letture.


Documenti:

Schema individuazione degli interventi edili liberi e soggetti ad autorizzazione “semplificata”, con indirizzo operativo, (previsti negli allegati A e B)

Stampato unificato per richiesta autorizzazione paesaggistica “semplificata”.

Stampato unificato per la relazione paesaggistica semplificata

 

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Comunicazione d’inizio lavori asseverata (CILA) https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/comunicazione-dinizio-lavori-asseverata-cila/ Fri, 25 May 2018 09:04:43 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=480 Utilizzo della CILA

Nel testo unico dell’edilizia è stato inserito appositamente un nuovo articolo. (Art. 6/bis).

Si potrà utilizzare sempre per gli interventi già previsti, es.:

Manutenzione straordinaria – Interventi e opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti NON STRUTTURALI[1] degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici. Nell’ambito di tali interventi sono ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico.

  • Opere interne, NON sulle parti strutturali degli edifici.
  • Restauro e risanamento conservativo, NON sulle parti strutturali degli edifici.
  • Modifica della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio di impresa, con opere NON strutturali.
  • Le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d’impresa, sempre che NON riguardino le parti strutturali, ovvero le modifiche della destinazione d’uso dei locali adibiti ad esercizio d’impresa.

Estensione degli interventi soggetti a CILA[2]

Con la nuova normativa, è stato notevolmente ampliata la sfera di impiego della CILA, infatti, vi sono stati inseriti tutti gli interventi non ricompresi:

  • Nell’attività edilizia libera. (Art. 6 DPR 380/01).
  • In quelli che richiedono la Scia normale/super. (Artt. 22 e 23 DPR 380/01).
  • In quelli che richiedono il permesso di costruire. (Art. 10 DPR 380/01).

Titolo abilitante: CILA, nel rispetto delle norme di settore e degli strumenti urbanistici, a condizione che NON porti modifiche[3]:

  • alla superficie e volumetria complessiva,
  • al prospetto; alla sagoma(possibile con la SCIA normale);
  • all’uso in atto.

Esempi lavori che NON devono riguardare le PARTI STRUTTURALI dell’edificio:


Apertura di porte interne o lo spostamento di pareti interne. Diversa sistemazione dei locali rispetto al progetto. Diminuzione o aumento del numero delle unità immobiliari.Modifica del rivestimento esterno, (faccia a vista, intonaco, ecc.). Realizzazione locale per volumi tecnici. Paratie antiallagamento. La sostituzione di parti fatiscenti degli edifici. Rifacimento totale della copertura del tetto. Recinzioni, ecc.


SINTESI

NORMATIVA

Art. 6/bis DPR n. 380/01 s.m.i. (Leggi regionali e strumenti urbanistici comunali).

TITOLO ABILITATIVO

  • CILA, (predisposta nello stampato unificato), con l’asseverazione di un tecnico abilitato, con il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori, se persona diversa dal progettista).
  • Inizio immediato, (se contestualmente alla presentazione al Comune NON viene richiesto di acquisire atti di assenso), con la copia della CILA, sul luogo dei lavori.
  • Alcune regioni ne prevedono la validità, (es.: 3 anni, Toscana/Emilia R.; Umbria: 4 anni, ecc.).

CONDIZIONE

  • Rispetto delle normative di settore, fra le altre: quelle antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, quelle relative all’efficienza energetica nonché le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio. (Potrebbe servire un’autorizzazione o nulla osta).
  • Conformità agli strumenti urbanistici, alla normativa comunale e regionale.
  • L’intervento NON deve riguardare le parti strutturali. (Altrimenti necessita la SCIA normale).

RESPONSABILI

  • Committente (proprietario), il costruttore, il direttore dei lavori, (normalmente il progettista).
  • Nel caso di difformità, anche la persona che ha presentato la “CILA”. – Responsabilità solidale –

 

[1]La CILA non può riguardare le parti strutturali dell’edificio. E’ possibile con la CILA anche aumentare il numero delle unità immobiliari.

[2]Prima questa possibilità avveniva con la SCIA normale. Tutti gli interventi che PRIMA erano sottoposti a CIL ora sono liberi.

[3]Questi parametri possono essere invece modificati con il Permesso/SCIA super.


Documenti:

Elenco alfabetico delle tipologie degli interventi edilizi eseguibili, con indicato il relativo titolo abilitativo

Richiesta allo Sportello Unico dell’edilizia (avanzata dall’interessato prima della presentazione della “Comunicazione di inizio lavori per attività edilizia asseverata”) di provvedere all’acquisizione degli atti di assenso necessari per eseguire l’intervento edilizio

Comunicazione inizio lavori asseverati (CILA)

Soggetti coinvolti

Notizie integrative del tecnico all’asseverazione della CILA

Cartello per cantiere

Comunicazione di fine lavori

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Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/segnalazione-certificata-di-inizio-attivita-scia/ Fri, 25 May 2018 08:30:09 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=474 Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA)

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se la segnalazione, che assume l’efficacia titolo abilitante, non è rilasciata dal dirigente incaricato, ma viene presentata al Comune.

Abrogazione della Denuncia d’inizio attività (DIA) (Art. 23 del DPR n. 380/01)

La Denuncia d’inizio attività (DIA) è stata abrogata e sostituita dalla Segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA in alternativa – super, o propria). (Nella regione Sicilia e Provincia di Bolzano opera ancora la DIA super)

Esistono due tipologie di SCIA, secondo la l’intervento od opera edile

Con possibilità di utilizzo obbligatorio o facoltativo, (secondo le regioni e i comuni):

  • SCIA (normale) per opere minori, diciamo così manutentive. (Art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01)
  • SCIA (in alternativa “super”) per opere soggette al Permesso di costruire, o proprie -. (Art. 23 DPR n. 380/01). (Si deve aggiungere anche la SCIA” super” propria (Art. 22 c.2/bis DPR n. 380/01)

Differenze fra Segnalazioni certificate d’inizio attività (SCIA edilizie)

  • SCIA (normale) – NON PUÒ portare modifica ai parametri edilizi: (volumetria complessiva, prospetto, localizzazione, ecc.), (facoltativa o obbligatoriamente, secondo le regioni). In caso d’abuso: Violazione amministrativa.

(I termini: “normale e super” sono stati utilizzati per la SCIA dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 164/2012)

  • SCIA (In alternativa “super”) – PUÒ portare modifica a tutti i parametri edilizi. Consente la realizzazione degli interventi già sottoposti al “Permesso di costruire”, (alternativamente o obbligatoriamente, secondo le regioni. (Propria per le varianti NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis). In caso d’abuso: Reato. (Art. 44 DPR n. 380/01)

Presentazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) (Art. 23 del DPR n. 380/01)

La certificazione asseverata deve essere presentata da un soggetto avente titolo per commissionare o compiere i lavori, (proprietario, as­suntore, titolare di un diritto reale, usufruttuario, e altri come indicato dal regolamento edilizio), utilizzando i due stampati predisposti dall’ANCI:

  1.  SCIA Segnalazione certificata d’inizio attività (normale) – (Per le opere minori di cui all’art. 22 c. 1 e 2 DPR n. 380/01) (Anche SCIA Super, per le varianti non essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis) (Stesso stampato)
  2. SCIA Segnalazione certificata d’inizio attività (in alternativa)(super) – (Per le opere di cui all’art. 23 c. 1 DPR n. 380/01)

Dove deve essere presentata la (SCIA) solo edilizia (Art. 23 del DPR n. 380/01)

La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia (SUE) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Dove deve essere presentata la (SCIA) edilizia, all’interno delle attività produttive(Art. 6 DPR n. 160/2010).

La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato unificato, allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione prevista. (O chiedendo siano acquisite). (Trovano applicazioni le disposizioni in materia di Amministrazione digitale)

Adempimenti del titolare della(SCIA) (Art. 23/23/bis DPR n. 380/01)

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari per la presentazione della SCIA

È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla SCIA presentata agli atti del comune, (o a quella da presentare).

  • Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, contestualmente alla presentazione della (SCIA unica – condizionata(Art. 23 c. 1bis del DPR n. 380/01)

L’interessato per le autorizzazioni, comunque denominate, che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione della SCIA rivolge istanza allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.

Anche in questi casi l’inizio dei lavori può effettuarsi dalla data del rilascio.

  • Possibilità di richiedere allo Sportello l’acquisizione atti di assenso, prima della presentazione della SCIA (Art. 23/bis c. 1 del DPR n. 380/01)

L’interessato ha anche la possibilità di richiedere allo Sportello unico di acquisire preventivamente le autorizzazioni o nulla osta, non autocertificabili e, una volta ottenute, presentare in seguito la stessa SCIA.

  • Comunicazione del nome dell’impresa (Art. 23 DPR n. 380/01)

La normativa prevede l’obbligo a carico del titolare di comunicare allo Sportello unico, (anche soltanto prima di iniziare i lavori):

  • Il nome della/e impresa/e esecutrice/i che esegue le opere di cui al progetto assentito. Tale obbligo sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori autonomi. La mancata segnalazione, prima dell’inizio effettivo dei lavori, è sanzionata dal punto di vista amministrativo con il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 90 c. 9 D. Lgs. n. 81/08).
  • Comunicazione dell’idoneità dell’impresa (Art. 90, c.1 e 9 e seguenti, del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)

La dichiarazione attestante l’avvenuta verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle impreseaffidatarie dei lavori e della loro regolarità contributiva, per le opere soggette a Permesso/SCIA super, (se dovuta, in relazione all’intervento).

  • Comunicazione del nome del direttore dei lavori (Art. 23 del DPR n. 380/01)

Il titolare della SCIA deve altresì comunicare, allo Sportello unico per l’edilizia, prima dell’inizio dell’intervento, il nome del direttore dei lavori, se soggetto diverso dal progettista che ha asseverato la stessa SCIA.

Possono essere anche più tecnici:

  • Direttore dei lavori per le opere architettoniche – Direttore dei lavori per le opere strutturali, ecc.
  • Dichiarazione di fine lavori al Comune

L’interessato, (in altre parole chi ha presentato la segnalazione), ha l’obbligo di comunicare allo Sportello unico la fine dei lavori, allegando copia del certificato di collaudo che il progettista – direttore dei lavori rilascia e altra eventuale documentazione richiesta.

La mancata comunicazione di fine lavori e quindi della consegna di tale documentazione comporta il pagamento di una sanzione pecuniaria. (Art. 23 c. 2 e 7 DPR n. 380/01)

  • Dichiarazione riguardante la variazione catastale

Il titolare del titolo abilitante ha altresì l’obbligo di presentare gli atti relativi all’avvenuta presentazione della variazione catastale concernenti le opere realizzate, ovvero, la dichiarazione del tecnico, che le stesse, al riguardo, non hanno comportato alcuna modificazione.

  • Presentazione della Segnalazione certificata d’agibilità (SCA)

Qualora sia prevista la SCA, secondo la tipologia delle opere e interventi effettuati, lo stesso soggetto titolare della (SCIA), ha il compito di consegnare entro 15 giorni dalla dichiarazione di fine lavori, la stessa Segnalazione certificata d’agibilità (SCA) con le asseverazioni del direttore dei lavori e quant’altro previsto nello stampato specifico. (Art. 24 DPR n. 380/01 come modificato dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222)

Tecnico che assevera l’intervento, che firma la certificazione del collaudo e la documentazione per la Segnalazione certificata d’Agibilità (SCA) – (Possono essere più tecnici)

La predisposizione della (SCIA) spetta al progettista, direttore dei lavori, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che firma ed assevera le condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

  • Certificato di collaudo (Art. 23 c. 7 DPR 380/01).

Al termine delle opere o interventi eseguiti grazie alla “SCIA”, il direttore dei lavori (progettista) deve rilasciare al committente un certificato di collaudo che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato con la segnalazione e la documentazione prevista. (L’inosservanza è sanzionata dall’art. 37 c. 5 DPR n. 380/01.)

Se dovuta, in relazione all’intervento, anche le certificazioni necessarie per la presentazione della Segnalazione certificata d’Agibilità (SCA).

Adempimenti dello Sportello unico (Art. 23 DPR 380/01 e artt. 19, e 19/bis L 241/90).

  • Ricevuta alla presentazione della (SCIA) (Art. 18-bis della legge n. 241 del 1990)

La disciplina prevede che allatto della presentazione della (SCIA) lo Sportello rilasci immediatamente, anche in via telematica, una ricevuta che ne attesta l’avvenuta presentazione.

  • Avvio del procedimento e comunicazione del responsabile del procedimento (Art. 8 della l. n. 241/1990)

Se non avviene contestualmente alla consegna della ricevuta, senza ritardo, comunica all’interessato l’avvio del procedimento, contenete altresì l’indicazione:

  • Dell’amministrazione competente.
  • Della persona responsabile del procedimento.
  • Dell’ufficio in cui si può prendere visione degli atti.
  • Verifica validità della (SCIA)

Se la verifica è positiva e la SCIA è conforme alla normativa, comunica all’interessato la validità della stessa.

  • Richiesta di ulteriore documentazione (Ai sensi dell’art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).

Se nella verifica è accertata la carenza dei requisiti e dei presupposti richiesti per lo svolgimento dell’attività edilizia, richiede documentazione, o elementi integrativi di giudizio,e indica le condizioni per conformare l’atto.

Se sono necessarie documentazioni, certificazioni, comunicazioni, nulla osta o altro, che il Comune è nell’impossibilità di reperirli, lo Sportello unico, richiede, per una volta soltanto, tale documentazione necessaria per completare l’iter procedurale.

In questo caso l’efficacia della (SCIA) deve essere ritardata in attesa del reperimento degli atti mancanti.

  • SCIA (unica) e (SCIA condizionata) – Acquisizione di documentazione presso altre amministrazioni (Art. 5 c. 1/bis del DPR n. 380/01)

Se per la validità della stessa sono necessarie altre SCIA, comunicazioni, attestazioni, asseverazioni e notifiche, (anche di altre amministrazioni), queste vengono acquisite direttamente, (compreso il DURC se dovuto), anche attraverso la conferenza dei servizi.

Il rilascio o il diniego degli atti deve essere comunicato al richiedente.

  • Elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) – Provvedimento di conformazione alle norme (Art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).

Nell’ipotesi che la(SCIA) sia stata presentata in assenza dei presupposti e requisiti di legge o risulti non completa, (attenzione NON nella presentazione di atti, o pareri, che devono essere acquisiti direttamente dall’ufficio), per esempio, nelle autocertificazioni, attestazioni e asseverazioni o certificazioni del tecnico e quindi sia conformabile, (sanarla, rendere regolare) l’ufficio comunica al titolare, al progettista, (entro 30 giorni dalla presentazione), che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede (con atto scritto notificato) ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni, (entro un termine minimo di 30 giorni).

Anche in questo caso l’efficacia dell’atto deve essere ritardata in attesa della fine dell’iter procedurale.

  • Divieto di iniziare o proseguire i lavori (Art. 23 c. 6 DPR 380/01).

La mancata conformazione della (SCIA), comporta il divieto di iniziare o prosecuzione dei lavori (con specifica ordinanza notificata) e l’applicazione, nella seconda ipotesi, in relazione alla tipologia dei lavori realizzati con (SCIA) inidonea, delle sanzioni amministrative ripristinatorie penali, se ricorrenti.


ATTENZIONE! L’esecuzione di opere, non previste dalla stessa SCIA, o in difformità, anche nel silenzio dello sportello unico, porta sempre in qualsiasi momento, anche a lavori ultimati, all’adozione dei provvedimenti sanzionatori previsti dal DPR n. 380/01, (o legge regionale).


  • Autotutela del Comune (Ai sensi dell’art. 21 – quater L. n. 241/90).

L’efficacia della (SCIA) può essere sospesa, anche successivamente all’inizio dei lavori, per gravi motivi. (Presenza di un pericolo o di un danno al patrimonio artistico e culturale, all’ambiente, alla salute e alla pubblica sicurezza o la difesa nazionale).

Opere e interventi edili soggetti a (SCIA normale) (Art. 22 c 1e 2 del DPR n. 380/01)

Prima dell’attuale normativa, la SCIA (normale) poteva essere utilizzata per tutti gli interventi, che non erano liberi, non sottoposti a CILA e a Permesso.

ORA con l’attuale modifica vengono indicati espressamente, in modo analitico.

Con la SCIA (normale) è possibile:

  • Manutenzione straordinaria sulle parti strutturali degli edifici. (Sulle parti non strutturali serve la CILA)
  • Restauro e risanamento conservativo sulle parti strutturali degli edifici. (Sulle parti non strutturali serve la CILA)
  • Ristrutturazione edilizia (leggera), che NON comporti modifiche alla volumetria complessiva.
  • Cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici e cambio di sagoma degli edifici vincolati.
  • Varianti minori in corso d’opera. (Attenzione! Da non confondere con le variazioni NON essenziali di cui all’art. 22 c. 2/bis del DPR 380/01)
  • Interventi che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato (ai sensi degli articoli 5 e 6 del DPR n. 160/2010)e altri previsti dalla regione.

Opere e interventi edili soggetti a (SCIA in alternativa – super) (Art. 23 c 1 del DPR n. 380/01)

La (SCIA) consente la realizzazione di numerosi interventi edilizi, in modo facoltativo in alternativa al Permesso di costruire, o interventi propri in forma obbligatoria, (secondo le regioni).

Nel concreto è possibile eseguire con la (SCIA):

  • Interventi di ristrutturazione (pesante), (che implicano modifiche sostanziali come variazioni alla volumetria e ai prospetti, cambio di destinazione d’uso degli edifici nei centri storici, cambio di sagoma degli edifici vincolati).
  • Interventi di nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica (disciplinati da piani attuativi e accordi negoziali che contengono precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive). (Con deliberazione del Consiglio)
  • Interventi di nuova costruzione (che attuano strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano – volumetriche). (Con deliberazione del Consiglio)
  • Interventi in centro storico Zone omogenee “A”, nelle aree deliberate, (secondo quanto prescritto dall’art. 23-bis, comma 4, del DPR n.380/01 e s.m.i.).
  • Interventi che rientrano nell’ambito del procedimento automatizzato ai sensi degli articoli 5 e 6 del d.P.R. n. 160/2010 e altri previsti dalla regione.

Opere e interventi edili soggetti a SCIA propria (super) (Art. 22 c. 2/bis DPR 380/01) (Stampato ANCI SCIA normale)

  • Varianti in corso d’opera, NON essenziali, (da non confondere con le varianti minori, di cui al comma 2; per intendersi opere realizzate in parziale difformità), al “Permesso di costruire/SCIA alternativa “super”. Queste varianti sono soggette a “SCIA “super” propria, NON in alternativa al Permesso. La mancata presentazione, a fine lavori, costituisce reato. (Art. 34 DPR 380/01)

Contenuto della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01)

La (SCIA) deve essere, accompagnata da una dettagliata asseverazione e quant’altro richiesto negli specifici stampati (ANCI), a firma di un tecnico abilitato.

La relazione deve contenere la documentazione (ovvero l’autocertificazione) necessaria per l’individuazione dell’intervento edilizio, gli opportuni elabo­rati progettuali con la descrizione delle opere e la dichiarazione di conformità delle stesse alla normativa di settore.

  • Autocertificazione da allegare alla (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01)

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate alla (SCIA),è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.

  • Documentazione esclusa dall’auto certificazione. (Art. 23 c. 1bis del DPR n. 380/01)

La normativa esclude dall’autocertificazione:

  • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
  • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
  • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche, in conformità alla normativa regionale; (se l’atto compete al Comune, il termine dei 30 gg. decorre dalla del rilascio).
  • L’autorizzazione imposta dalla normativa comunitaria.

Inizio dei lavori con la (SCIA) (Artt 22 e. 23 del DPR n. 380/01)

Solo dopo avere presentato la (SCIA) avere comunicato il nome dell’impresa, (del direttore dei lavori se tecnico diverso dal progettista), posizionato il cartello di cantiere, è consentito l’inizio dei lavori.

    • (SCIA) (normale): Immediatamente (o periodo diverso indicato dalla regione)
    • (SCIA) (alternativa “super”): dopo 30 gg. dalla presentazione, (o periodo diverso indicato dalla regione)

Attenzione! Se lo Sportello unico deve acquisire atti d’assenso comunque denominati, l’inizio dei lavori avverrà solo dopo il reperimento degli stessi, con comunicazione all’interessato.


  • Inizio lavori alla presenza di vincoli

Se l’intervento edilizio è assoggettato a vincoli, non è consentito dare avvio ai lavori, sia che trattasi di vincoli di competenza del Comune, sia che si tratti di vincoli di competenza di altre amministrazioni (es.: autorizzazione per il vincolo paesaggistico e culturale, idrologico e boschivo, il nulla osta per i parchi, ecc.).

L’inizio dei lavori è consentito solo dopo l’ottenimento dell’assenso.

Se quest’ultimo è negativo la (SCIA) presentata, è priva di efficacia ed è archiviata, previa comunicazione al soggetto interessato.

Validità e decadenza della (SCIA) (art.23 DPR 380/01).

  • Efficacia:
  • SCIA (normale): Immediatamente (o periodo diverso indicato dalla regione)
  • SCIA (super): dopo 30 gg. dalla presentazione) (o periodo diverso indicato dalla regione)
  • Validità: tre anni dalla data di presentazione o efficacia o inizio dei lavori, (o altro periodo secondo la regione). (Ai sensi dell’art. 30 c. 3 L. n. 98/13, i termini sono prorogati di 2 anni per i titoli formatisi prima del 21.08.2013, scadenza 21.08.2018)
  • Decadenza: mancato inizio lavori dopo un anno, o dopo tre anni dalla data di presentazione o efficacia o inizio dei lavori, (secondo la regione). Dopo tale periodo la (SCIA) perde efficacia per la parte non realizzata.
  • Parte non ultimata. Dopo la scadenza, la realizzazione della parte non ultimata dell’intervento è subordinata alla presentazione di una nuova SCIA, o CILA, secondo la tipologia dei lavori rimasti.

Sanatoria per le opere eseguite in assenza o difformità dalla (SCIA normale e alternativa “super”)

I lavori edili relativi a interventi e opere rientranti fra quelle soggette a (SCIA), eseguite in assenza della stessa, in difformità totale o parziale, NON in contrasto con gli strumenti urbanistici, nonché dalla restante normativa sullo svolgimento dell’attività edilizia, anche sospesi con la prescritta ordinanza, possono essere ripresi e sanati, a richiesta del soggetto responsabile, previo pagamento della sanzione prevista come oblazione, di eventuali contributi, se dovuti, e contestuale presentazione di una (SCIA) ritardata in sanatoria o resa conforme alla disciplina. (Prevede l’accertamento di conformità per la SCIA in alternativa e propria, “super”: l’art. 36 e per la SCIA normale: l’art. 37 DPR n. 380/01. O legge regionale)


Titolo da esibire in cantiere (Art. 27 DPR n. 380/01)

La sussistenza del titolo, da esibire agli organi di vigilanza, è provata con la copia della SCIA da cui risulti la data di ricevimento della stessa, l’elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l’attestazione del professionista abilitato, nonché le autocertificazioni previste.

Cartello di cantiere (Art. 27 DPR n. 380/01)

Come espressamente previsto dal regolamento edilizio, prima di iniziare i lavori di cantieramento, il costruttore deve collocare il cartello di cantiere, con le indicazioni previste dalla normativa, in luogo visibile dalla pubblica via.

  • La mancata collocazione, per le opere soggette a Permesso/SCIA alternativa “super”, costituisce reato: art. 44/a DPR n. 380/81, in relazione all’art. 27).
  • La mancata collocazione, per le opere soggette a SCIA normale: violazione amministrativa al regolamento edilizio.

Contributi (Art. 16 DPR n. 380/01 – Strumenti urbanistici comunali))

Nel caso in cui la SCIA riguardi un intervento edilizio per il quale si rende necessario il versamento del contributo di costruzione, il committente deve effettuare il versamento degli oneri concessori nella misura vigente (secondo le norme regionali e comunali che regolano le modalità di calcolo e di pagamento degli oneri concessori) e consegnare all’Ufficio una copia della ricevuta entro 30 giorni dalla data di deposito della SCIA (che corrisponde al tempo consentito al competente ufficio comunale per verificare la correttezza dell’istanza).

La (SCIA) deve contenere la quantificazione e il versamento dei contributi di legge.

Diritti di segreteria (Statuto comunale – Strumenti urbanistici comunali)

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA).


Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori senza la Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA normale) o in difformità (Art. 37 del DPR n. 380/01 o legge regionale).


L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a (SCIA) in assenza, in parziale o totale difformità, costituisce violazione amministrativa. (Se non contrasto con gli strumenti urbanistici, altrimenti sconfina nel penale). In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori pecuniari amministrativi ad opera del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia. (Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino)

Carattere dell’abuso: illecito amministrativo

  1. Se accertato dalla polizia giudiziaria:
  • RELAZIONE (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica), al:

DIRIGENTE dello Sportello unico per l’adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi:

  • Applicazione della sanzione pecuniaria (art. 37 DPR n. 380/01: doppio del valore venale, min. 516 €., o altra somma stabilita dalla regione).

     Alcune regioni prevedono anche la rimessa in pristino, (se non è possibile conformare la SCIA o accettarla in sanatoria). Se l’interventi risulta in contrasto con gli strumenti urbanistici: Reato edilizio.

  1. Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico: il DIRIGENTE adotta immediatamente i provvedimenti sanzionatori amministrativi e di ripristino, (se previsti dalla regione).

       In entrambi i casi: lo stesso dirigente informa l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).

OPERA REALIZZATA IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO: SCIA (Normale)

Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria:“In un manufatto fuori vincolo, viene accertata l’esecuzione di un intervento edile consistente nelle operazioni di consolidamento statico interessante i muri portanti dell’edificio, senza portare modificazione ai parametri edilizi, in assenza del titolo abilitativo, o in difformità


Sanzioni previste in caso di effettuazione dei lavori senza la Segnalazione certificata d’Inizio attività (SCIA super), in totale difformità o con variazioni essenziali.(Esclusa la parziale difformità che prevede un percorso sanzionatorio diverso, art. 34 o legge regionale).

L’esecuzione di opere o interventi edilizi, soggetti a (SCIA) in assenza, in totale difformità o con variazioni essenziali, costituisce reato edilizio.

In caso d’abuso trovano applicazione i provvedimenti sanzionatori ripristinatori amministrativi di competenza del Dirigente dello Sportello unico, titolare della vigilanza edilizia.

Carattere dell’abuso: illecito penale (Previsto dall’art. 31 DPR n. 380/01)

  1. Se accertato dalla polizia giudiziaria:
  • Rapporto al dirigente (Con gli elementi essenziali, documentazione fotografica e planimetrica)
  • Rapporto alla Regione (o ente delegato come la Provincia, secondo la stessa Regione)
  • Notizia di reato: al Procuratore della Repubblica presso il tribunale, (con gli atti di Polizia giudiziaria)
  1. Se accertato direttamente dall’ufficio tecnico, il dirigente responsabile dello Sportello unico:
  • Denuncia per iscritto del reato al pubblico ministero o in alternativa ad un ufficiale di polizia giudiziaria (al comando di Polizia locale), anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. (Quando più tecnici sono obbligati alla denuncia per il medesimo fatto, la stessa può essere anche redatta e sottoscritta in un unico atto).

DIRIGENTE: Adozione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi ripristinatori.

  • Ordinanza di sospensione dei lavori.
  • Possibilità del sequestro amministrativo, con ordinanza a firma del Sindaco. (Art. 27 del DPR n. 380/01).
  • Ordinanza di ripristino e in caso d’inottemperanza, previo verbale di verifica: Applicazione della sanzione pecuniaria da €. 2.000 a 20.000. (ATTENZIONE! L’’entità della somma da pagare è determinata dal dirigente, (NON dalla Polizia Giudiziaria), in relazione all’abuso realizzato. Non trova applicazione la norma prevista dall’art. 14 della L. n. 689/81, laddove prevede il pagamento in misura ridotta).
  • Ordinanza di acquisizione (se ricorrente).
  • Ordinanza di demolizione d’ufficio a spese dei responsabili (salvo il mantenimento con delibera del Consiglio comunale, se ricorrente).

In entrambi i casi: deve essere notiziata l’Amministrazione finanziaria (Agenzia delle entrate). (Ai sensi dell’art. 49 del DPR n. 380/01).

OPERA REALIZZATA IN ASSENZA DEL TITOLO ABILITATIVO: SCIA super/Permesso di costruire

Ipotesi d’abuso edilizio accertato dalla Polizia Giudiziaria:

In un’area privata, situata in zona industriale, un’impresa edile ha costruito un edificio da destinare a officina meccanica di autoriparazioni e carrozzeria, senza licenza edilizia.


Documenti:

Elenco alfabetico delle tipologie degli interventi edilizi eseguibili, con indicato il relativo titolo abilitativo

Richiesta allo Sportello unico dell’edilizia (avanzata dall’interessato prima della presentazione della SCIA) di provvedere all’acquisizione degli atti di assenso necessari per eseguire l’intervento edilizio

Segnalazione certificata inizio attività (SCIA)

Segnalazione certificata inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire

Soggetti coinvolti

Richiesta di trasferimento degli effetti della segnalazione certificata di inizio attività edilizia (SCIA)

Cartello per cantiere

Schema di relazione tecnica di asseverazione

Comunicazione di fine lavori

Certificato di collaudo finale

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Segnalazione certificata per l’agibilità (SCA) https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/segnalazione-certificata-per-lagibilita-sca/ Thu, 24 May 2018 15:30:38 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=440 Normativa:

  • Art. 24 DPR n. 380/01 (come modificato dall’art. 3 del D. Lgs. n. 222 del 25 novembre 2016)

Il (vecchio) certificato d’agibilità

Le richieste del certificato di agibilità presentate prima dell’11 dicembre 2016, vengono ancora rilasciate dallo Sportello unico per l’Edilizia, (o nel silenzio assenso, rese valide).

Abrogazione del (vecchio) certificato d’agibilità

Il certificato di agibilità che veniva rilasciato dal Comune è stato sostituito dalla Segnalazione certificata d’agibilità (SCA), che deve essere presentata dal titolare della licenza edilizia, con varia documentazione, certificazione e l’asseverazione di un tecnico (o tecnici) abilitato, (direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica).

Date e tempi di applicazione

Il Comune, tramite lo Sportello Unico per l’edilizia

  • Fino al 30 giugno 2017, rilascia i certificati d’agibilità le cui richiesta sono pervenute entro il 11 dicembre 2016, (o fa scattare il silenzio assenso)
  • Dopo il 30 giugno 2017, NON rilascia più il certificato d’agibilità.
  • Dal 11.12.2016 al 30.06.2017 – Convivono le due discipline –

Il Comune ha tempo fino sempre al 30 giugno 2017, per puntualizzare l’organizzazione relativa.

Quando deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La certificazione asseverata deve essere presentata entro quindici giorni dalla data di ultimazione dei lavori, di finitura dell’intervento (quando i lavori sono terminati e l’unità è utilizzabile), (art. 24 c. 2 DPR n. 380/2001).

Da chi deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La certificazione asseverata deve essere presentata:

  • Dal soggetto titolare del permesso di costruire (o i loro successori o aventi causa).
  • Dal soggetto che ha presentato la (super SCIA) Segnalazione Certificata di Inizio Attività (o i loro successori o aventi causa).
  • Dal soggetto in possesso di titolo adeguato.

Dove deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La certificazione asseverata deve essere presentata presso lo Sportello unico per l’Edilizia o trasmessa via e-mail o PEC, nell’apposito stampato predisposto allegando, secondo l’intervento edilizio, la documentazione, certificazione e asseverazioni obbligatorie previste dalla legislazione corrente.

Qual è il tecnico che assevera l’intervento e che firma la certificazione – (Possono essere più tecnici)

Il direttore dei lavori, progettista, o altro professionista iscritto all’albo, con competenza specifica, che rilascia l’asseverazione delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la normativa vigente, nonché la conformità dell’opera al progetto presentato ed approvato e la sua agibilità.

La certificazione, la documentazione e asseverazione redatta sotto la propria responsabilità, avviene ai sensi degli artt. 359 e 481 del Codice Penale, (quale persona esercente un servizio di pubblica necessità).

Per quale opera deve essere presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

La Segnalazione Certificata di Agibilità è necessaria per gli edifici, o parti di essi, destinati a un’utilizzazione che comporti la permanenza dell’uomo, per es.:

  • Immobile destinato ad attività produttiva e caratterizzato da un utilizzo continuo.
  • Immobile utilizzato come soggiorno prolungato a uso abitativo e non.
  • La modificazione dell’utilizzo di un immobile legato ad interventi di ristrutturazione “pesante”.
  • Altri casi secondo la regione e gli strumenti urbanistici comunali.

Quali sono gli interventi edili per i quali c’è l’obbligo della presentazione della (SCA):

  • Nuova costruzione.
  • Ricostruzione o sopraelevazione, totale o parziale.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, (ovvero con modifica ai parametri edilizi della volumetria complessiva della superficie, del prospetto, della sagoma, ecc.), che abbia influito sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico dell’edificio, degli impianti installati.
  • Ristrutturazione edilizia “pesante”, su edificio esistente che abbia portato a una trasformazione, totale o parziale, dello stesso, anche legata all’adeguamento sismico.
  • Ampliamenti volumetrici, sottotetti, ecc.
  • Cambio di destinazione d’uso rilevante.
  • Altri casi secondo la disciplina regionale e gli strumenti urbanistici comunali.

Ristrutturazione edilizia “pesante” in un edificio esistente – (SCA) anche per la parte non oggetto dell’intervento

Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia “pesante” (ampliamenti volumetrici, sopraelevazioni, sottotetti, ecc.) relativi ad immobili per i quali non risulta rilasciato il certificato di agibilità, la documentazione relativa al collaudo statico delle opere in cemento armato, da presentare (ai sensi dell’art. 67, comma 8, d.P.R. 380/2001), deve essere riferita anche alle parti comuni dell’immobile, nonché all’idoneità statica del fabbricato esistente.

Documentazione da allegare quale parte integrante della Segnalazione Certificata di Agibilità, (SCA):

  • Documento d’identità del Titolare firmatario.
  • Documento d’identità del Direttore dei Lavori/Tecnico abilitato firmatario.
  • Procura speciale alla firma digitale e all’invio telematico da parte di tutti i titolari, anche comproprietari.
  • Relazione tecnica di asseverazione e agibilità, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “a” DPR 380/01).
  • Certificato di collaudo statico o di regolare esecuzione delle opere strutturali. (Cemento armato e sismica), (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “b” DPR 380/01).
  • Dichiarazione superamento delle barriere architettoniche (di cui all’art. 24 c. 5 lett. “c” DPR 380/01).
  • Dichiarazioni di conformità/rispondenza impianti. (Sicurezza degli impianti), (di cui all’art. 24 c. 5 l. “e”).
  • Dichiarazione relativa al contenimento energetico, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01).
  • Conformità igienico sanitaria, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “e” DPR 380/01).
  • Dichiarazioni relativa alla normativa antincendio, (di cui all’art. 24 c. 1 DPR 380/01).
  • Ricevuta accatastamento e planimetria/e catastali, (di cui all’art. 24 c. 5 lettera “d” DPR 380/01).
  • Nel caso di tardiva presentazione, (oltre il termine di 15 giorni dall’ultimazione lavori), della SCA, ricevuta versamento effettuato per il pagamento della sanzione pecuniaria (pari a € 154,00 prevista dall’art. 24 del DPR 380/01, c. 3).
  • Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante la documentazione attestante l’approvvigionamento idrico e requisiti degli impianti; il corretto allontanamento delle acque reflue e il corretto smaltimento dei rifiuti solidi.
  • Dichiarazione a firma tecnico abilitato riguardante il rispetto delle norme in materia di Inquinamento atmosferico, acustico e luminoso.
  • Altro

Sanzioni in caso d’inadempienza

La mancata presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità nel termine di 15 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di finitura, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 77 euro a 464 euro (art. 24, comma 3 del d.P.R. 380/01).

  • Trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. n. 689/91, (laddove prevede il pagamento in misura ridotta del doppio del minimo o un terzo del massimo, se è più favorevole, €. 154,00).
  • Il verbale è redatto dal dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
  • Il verbale può essere redatto anche dalla Polizia municipale/locale, su nota scritta dell’inadempienza da parte del dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.
  • Memorie difensive al dirigente della Sportello unico per l’Edilizia.

Utilizzo dell’unità senza la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Nel caso l’immobile sia utilizzato in assenza di agibilità, troveranno applicazione le sanzioni amministrative, (penali nel caso di costruzioni in cemento armato, art. 75 DPR n. 380/01), e quant’altro previsto dall’ordinamento vigente, fatta salva e riservata ogni altra azione sanzionatoria e responsabilità di carattere civilistico.

Quando si può utilizzare l’unità oggetto della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

L’utilizzo delle costruzioni completate o parzialmente possono essere utilizzate dalla data di presentazione allo Sportello unico della segnalazione corredata della documentazione succitata.

Può essere rinviato l’utilizzo in attesa della fine dell’iter procedurale, se viene richiesta documentazione integrativa o se vi sono elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA).

Richiesta di ulteriore documentazione

Il dirigente comunale verificata la (SCA), ha la possibilità di richiedere documentazioni che l’amministrazione non è in grado di reperire, asseverazioni e autocertificazioni necessarie a completare l’iter procedurale. (Ai sensi dell’art. 19 c. 3 e 6/bis L. n. 241/90).

In questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dello stesso.

Elementi ostativi all’accettazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Il dirigente comunale verificata la (SCA), la documentazione, le certificazioni e asseverazioni presentate, non conformi alla disciplina, segnala che vi sono elementi ostativi all’accettazione della stessa e richiede ulteriori elementi di giudizio e controdeduzioni nei limiti e tempi previsti dalla legge. (Art. 19 c. 3 e 6bis L. n. 241/91).

Anche in questo caso l’utilizzo deve essere procrastinato in attesa della fine dell’iter procedurale.

Dichiarazione d’inagibilità dell’edificio (Art. 26 DPR n. 380/01)

La presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità non impedisce l’esercizio del potere di dichiarazione di inagibilità di un edificio o di parte di esso ai sensi della specifica normativa di settore (dell’art. 222 del R.D. n. 1265/1934).

Diritti di segreteria

Sono previsti i diritti di segreteria dovuti per la presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA)

Controlli a campione (Art. 24 DPR n. 380/01)

Le Regioni, le Province autonome, i Comuni e le Città metropolitane, nell’ambito delle proprie competenze, disciplinano le modalità di effettuazione dei controlli, anche a campione e comprensivi dell’ispezione delle opere realizzate.


Documenti:

Segnalazione certificata per l’agibilità

Certificato di collaudo e agibilità, (da allegare alla SCA)

Certificato di collaudo statico e di regolare esecuzione, (da allegare alla SCA)

Dichiarazione di conformità degli impianti in relazione alla sicurezza, (da allegare alla SCA)

Certificato relativo al risparmio energetico, (da allegare alla SCA)

Dichiarazione del rispetto delle norme antincendio, (da allegare alla SCA)

Dichiarazione di conformità igienico sanitaria, (da allegare alla SCA)

Richiesta di apposizione della numerazione civica per la costruzione oggetto della (SCA)

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Attività edilizia completamente libera https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/attivita-edilizia-completamente-libera/ Thu, 24 May 2018 15:00:28 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=434 Gli interventi che seguono possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo nel rispetto delle normative di settore: avente incidenza sull’attività edilizia e, in particolare, quelle antisismiche, di sicurezzaantincendioigienico sanitarie, quelle relative all’efficienza energetica, nonché le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio:

  1. gli interventi di manutenzione ordinaria, ivi compresi gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
  2. gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  3. le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, escluse le di attività di ricerca d’idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  4. i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro silvo – pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  5. le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

AMPLIAMENTO DEGLI INTERVENTI, ORA COMPLETAMENTE LIBERI

Prima sottoposti a comunicazione di inizio lavori senza progetto

(Rimane la COMUNICAZIONE di avvio al Comune per le opere di cui al punto e-bis)

Art. 6 del DPR n. 380/01 (come modificato D. Lgs. N. 222/2016)

  • e-bis.

Le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, entro un termine non superiore a 90 giorni.

(Con comunicazione d’avvio, allo Sportello unico per l’edilizia, ovvero d’inizio delle esigenze urgenti)

  • e-ter.

Le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili.

Vasche di raccolta delle acque, locali tombati.

  • e-quater.

I pannelli solari, fotovoltaici e termici, senza serbatoio di accumulo esterno, a servizio degli edifici, da realizzare al di fuori delle zone di tipo A di cui al DM n. 1444/1968.

  • e-quinquies.

Le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici, (ovvero la realizzazione di impianti al servizio di edifici o di unità immobiliari esistenti che non comportino volumetria e destinate ad arredo da giardino o terrazzo, barbecue e tutti gli interventi di ornamento dell’edificio).

 


Documenti:
Glossario degli interventi completamente liberi

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COSAP https://www.comune.birori.nu.it/comefareper/cosap/ Thu, 24 May 2018 14:50:05 +0000 http://www.comune.birori.nu.it/?post_type=comefareper&p=421 Riferimenti normativi

Articolo 63 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 – «Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali».

Gli obbligati

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio:

a) Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dei comuni e delle province.

b) Sono, parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui alla precedente lettera a), con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonchè le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.

c) Il canone si applica, altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio

Denuncia e versamento

I termini e le modalità per la presentazione della denuncia nonché per il versamento del canone sono disciplinati dall’apposito regolamento comunale.

Agevolazioni e riduzioni

Le agevolazioni e le riduzioni sono disciplinate dall’apposito regolamento comunale.

Rimborso di imposta versata e non dovuta.

Ai sensi dell’art. 1, comma 164, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

Autotutela

Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione del canone può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.

Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

  • avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
  • atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Contenzioso

Avverso gli avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione o per omesso o insufficiente versamento del canone può essere proposto ricorso al Giudice Ordinario (Sentenza Corte Costituzionale n. 64 del 14/03/2008).

I termini e le modalità di presentazione del ricorso vengono dettagliatamente indicati negli avvisi di accertamento come disciplinati dall’art. 1, comma 162, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.


Documenti:

Denuncia di cessazione dell’occupazione

Richiesta di riesame in autotutela

Comunicazione di ravvedimento operoso

Istanza di voltura dei rimborsi di tributi intestati a deceduto

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